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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1973, n. 6

G.U.R.S. 15 febbraio 1973, n. 8

Interpretazione autentica della norma contenuta nell'art. 77, ultimo comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, riguardante l'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 77, ultimo comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, i commi secondo e terzo dell'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, hanno vigore fino al 30 giugno 1970, con l'applicazione, nelle misure previste dal secondo comma dell'art. 4 citato, delle variazioni dell'indice del costo della vita nella Regione, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Il secondo comma dell'art. 77 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, va interpretato nel senso che è mantenuta a titolo di assegno personale riassorbibile con i miglioramenti derivanti dalle variazioni del costo della vita la differenza costituita dal maggiore importo, goduto al 30 giugno 1970, per pensione o assegno vitalizio aumentato, quest'ultimo, dell'indennità integrativa speciale.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 febbraio 1973.

GIUMMARRA