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LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. 53

G.U.R.S. 31 dicembre 1974, n. 62

Provvedimenti per l'Ente siciliano per la promozione industriale e per l'Ente minerario siciliano.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 61/1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) di cui all'art. 7, lett. a), della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, è incrementato di lire 4.000 milioni, da utilizzare esclusivamente per il pagamento di salari e stipendi del personale delle società collegate, per la parte non coperta da ricavi, fino al 31 dicembre 1974.

Art. 2

(modificato dall'art. 2 della L.R. 61/77 e dall'art. 4, comma 2, della L.R. 54/81)

E' istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale un fondo di rotazione a gestione separata, con uno stanziamento di lire 3.000 milioni, da utilizzare esclusivamente per le scorte strettamente necessarie al ciclo produttivo delle aziende collegate.

 ------------------------ (comma abrogato) (1)

------------------------- (comma abrogato) (1)

Art. 3

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) di cui all'art. 6, terzo comma, della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, è incrementato di lire 1.300 milioni da utilizzare esclusivamente per il pagamento di salari e stipendi del personale della società ISPEA e SORIM, per la parte non coperta da ricavi, fino al 31 dicembre 1974.

Art. 4

A valere sugli stanziamenti previsti all'art. 1 ed all'art. 3 della presente legge e limitatamente ad essi, l'Ente siciliano per la promozione industriale e l'Ente minerario siciliano sono autorizzati a ricorrere ad operazioni di anticipazioni bancarie.

Art. 5

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge e ricadente nell'esercizio 1974 si fa fronte, quanto a lire 500 milioni con parte della disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974, quanto a lire 2.500 milioni, con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata con gli artt. 24 e 39 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, e quanto a lire 1.000 milioni, con la utilizzazione della spesa autorizzata dall'art. 4, primo comma, della legge regionale 30 maggio 1972, n. 31.

All'onere di lire 4.300 milioni derivante dall'applicazione degli artt. 2 e 3 e ricadente nell'esercizio finanziario 1975 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 1974.

BONFIGLIO