
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. 55
G.U.R.S. 4 gennaio 1975, n. 1
Interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15, recante: "Modifiche alla legge 13 maggio 1953, n. 34, concernente i ruoli organici dell'Amministrazione regionale".
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 146/1980)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(integrato dall'art. 7 della L.R. 146/80)
Il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15, deve essere interpretato nel senso che al segretario particolare del Presidente e degli Assessori scelto tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni estranee alla Regione spetta il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, ove più favorevole di quello spettante in base alla predetta legge.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 dicembre 1974.
BONFIGLIO