
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1974, n. 48
G.U.R.S. 31 dicembre 1974, n. 62
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, riguardante provvidenze straordinarie per l'economia siciliana.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il termine previsto dall'art. 30 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, successivamente modificato, è prorogato al 31 dicembre 1975.
La durata della garanzia e del contributo previsti dagli artt. 28 e 29 della sopracitata legge non può superare 60 mesi.
L'art. 50 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, viene modificato nel modo seguente:
""Il secondo comma dell'art. 30 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è sostituito dal seguente:
"Possono essere ammesse a beneficiare le imprese commerciali che abbiano un volume d'affari annuo dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a 120 milioni, ovvero le imprese commerciali di nuova costituzione che abbiano un volume di affari trimestrale dichiarato non superiore a 21 milioni. Le imprese commerciali possono rilasciare dichiarazioni sottoscritte dal titolare al fine di attestare il volume di affari conseguito".""