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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1974, n. 48

G.U.R.S. 31 dicembre 1974, n. 62

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, riguardante provvidenze straordinarie per l'economia siciliana.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine previsto dall'art. 30 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, successivamente modificato, è prorogato al 31 dicembre 1975.

La durata della garanzia e del contributo previsti dagli artt. 28 e 29 della sopracitata legge non può superare 60 mesi.

Art. 2

L'art. 50 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, viene modificato nel modo seguente:

""Il secondo comma dell'art. 30 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Possono essere ammesse a beneficiare le imprese commerciali che abbiano un volume d'affari annuo dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a 120 milioni, ovvero le imprese commerciali di nuova costituzione che abbiano un volume di affari trimestrale dichiarato non superiore a 21 milioni. Le imprese commerciali possono rilasciare dichiarazioni sottoscritte dal titolare al fine di attestare il volume di affari conseguito".""

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 1974.

BONFIGLIO