
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1974, n. 40
G.U.R.S. 23 dicembre 1974, n. 60
Collocamento delle esattorie rimaste vacanti.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
L'Assessore regionale per le finanze è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, al conferimento di ufficio, anche mediante raggruppamenti, con aggio non superiore a quello risultante dai contratti in corso al 31 dicembre 1974, delle esattorie rimaste vacanti o che si renderanno vacanti per qualsiasi causa.
Alle esattorie conferite di ufficio a norma della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.
L'Assessore regionale per le finanze, per le ragioni indicate al dodicesimo comma dell'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973, entro il 31 dicembre 1974, può disporre che non si faccia luogo alla conferma dell'esattore.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.