
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R 145/80.
LEGGE REGIONALE 30 novembre 1974, n. 39
G.U.R.S. 4 dicembre 1974, n. 56
Integrazione alla legge regionale 1 agosto 1974, n. 34, riguardante la soppressione delle scuole professionali regionali.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R 145/80.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R 145/80.
Il personale inquadrato nel ruolo amministrativo della Regione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 34, può essere impiegato, a decorrere dall'1 ottobre 1974 e fino a quando si trovi nella posizione di soprannumero, presso enti ed aziende comunque sottoposti alla vigilanza della Regione e presso uffici periferici dell'Amministrazione statale che esplichino servizio per conto e nell'interesse della Regione, a richiesta delle amministrazioni interessate.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R 145/80.