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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R 145/80.

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1974, n. 39

G.U.R.S. 4 dicembre 1974, n. 56

Integrazione alla legge regionale 1 agosto 1974, n. 34, riguardante la soppressione delle scuole professionali regionali.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R 145/80.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R 145/80.

Art. 1

Il personale inquadrato nel ruolo amministrativo della Regione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 34, può essere impiegato, a decorrere dall'1 ottobre 1974 e fino a quando si trovi nella posizione di soprannumero, presso enti ed aziende comunque sottoposti alla vigilanza della Regione e presso uffici periferici dell'Amministrazione statale che esplichino servizio per conto e nell'interesse della Regione, a richiesta delle amministrazioni interessate.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R 145/80.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 novembre 1974.

BONFIGLIO