
LEGGE REGIONALE 16 agosto 1974, n. 35
G.U.R.S. 24 agosto 1974, n. 40
Interventi per la realizzazione di un programma di opere irrigue e opere prioritarie dei piani zonali dell'Ente di sviluppo agricolo.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 256/1979)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Per il completamento di dighe in corso di costruzione, per l'integrazione del finanziamento statale relativo alla diga Castello, nonchè per la realizzazione di opere relative a complessi irrigui al servizio delle dighe stesse o connesse con disponibilità idriche già acquisite alla irrigazione è autorizzata la spesa di lire 128.800 milioni.
A carico dello stanziamento previsto dal precedente articolo la somma di lire 9.000 milioni è destinata, in aggiunta a quella prevista dall'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1961, n. 30, per la realizzazione dell'invaso nel bacino imbrifero del fiume Salso sul torrente Olivo.
Il programma degli interventi di cui all'art. 1, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sarà sottoposto all'approvazione della Giunta regionale da parte dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, il quale ne riferisce preventivamente alla III Commissione legislativa dell'Assemblea "Agricoltura, foreste, industria, commercio, pesca e artigianato".
Per le finalità previste dalla lett. d del n. 2 dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, e dall'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 34, ed in particolare per la realizzazione dell'invaso sul fiume Gibbesi e relativa condotta di adduzione è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.200 milioni da assegnarsi all'Ente minerario siciliano.
Le opere già comprese nei programmi prioritari dell'Ente di sviluppo agricolo, da finanziare con i mutui di cui all'art. 4 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, in pendenza di perfezionamento dei mutui, possono essere finanziate con i fondi di cui alla lett. c dell'art. 3 della legge stessa e fino alla concorrenza dello stanziamento ivi previsto.
Le modifiche dei programmi delle opere prioritarie di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo sono approvate direttamente dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste a prescindere dal parere del Comitato tecnico amministrativo.
Eventuali modifiche nell'ambito dei programmi per le zone terremotate, redatti ai sensi delle leggi regionali 3 febbraio 1968, n. 1, e 18 luglio 1968, n. 20, sono approvate direttamente dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le stesse modalità previste dal comma precedente.
Per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche regionali.
(modificato dall'art. 14, u.c. della L.R. 256/79)
Per le opere previste dalla presente legge, le somme relative sono accreditate dall'Amministrazione regionale a favore del legale rappresentante dell'Ente di sviluppo agricolo e dei consorzi di bonifica concessionari, inizialmente nella misura del 30 per cento, presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia dell'Istituto di credito tesoriere della Regione.
I successivi ordini di accreditamento saranno effettuati in relazione alle effettive necessità di spesa.
---------------------- (comma abrogato) (1)
---------------------- (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 14, comma 2, della L.R. 256/79.
All'onere complessivo di lire 139.000 milioni previsto dalla presente legge si provvede utilizzando parte delle disponibilità derivanti dalle assegnazioni disposte per il quinquennio 1972-76 con la legge 1° novembre 1973, n. 735.
Le somme da iscrivere in ciascun esercizio finanziario nel bilancio del fondo di solidarietà nazionale sono determinate in lire 49.000 milioni per l'anno 1974 ed in lire 30.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977.