
LEGGE REGIONALE 16 agosto 1974, n. 37
G.U.R.S. 24 agosto 1974, n. 40
Provvedimenti urgenti per la serricultura.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 7/1985 e annotato al 23/5/1991)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(sostituito dall'art. 2 della L.R. 7/85)
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende agricole che praticano le coltivazioni in serra un contributo del 50 per cento sulle spese sostenute per la sterilizzazione dei terreni compresi negli apprestamenti di protezione.
Il contributo di cui al precedente comma è elevato al 60 per cento per i singoli coltivatori diretti e all'80 per cento per le cooperative e le associazioni. (1)
Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 60/74, alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi previsti dalla presente legge, qualunque sia l'ammontare della spesa preventivata, provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.
L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere in favore di aziende agricole che praticano le coltivazioni in serra contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa per l'acquisto delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle operazioni di sterilizzazione del terreno e di difesa fitosanitaria.
Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 70 per cento per le cooperative e le associazioni. (1)
Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 60/74, alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi previsti dalla presente legge, qualunque sia l'ammontare della spesa preventivata, provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.
In favore delle aziende agricole che praticano le coltivazioni in serra con copertura in fogli di plastica è autorizzata la concessione di un contributo di lire 250 per ogni chilogrammo di plastica acquistata per il rinnovo della copertura, a partire dall'anno successivo all'impianto della serra.
Il contributo di cui al precedente comma è elevato a lire 300 per i singoli coltivatori diretti ed a lire 350 per le cooperative e le associazioni. (1)
Il contributo per l'acquisto di fogli di plastica per la copertura delle serre, previsto dall'articolo annotato, è elevato del 50 per cento dall'art. 11 della L.R. 32/91.
Ai fini della concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli, i richiedenti dovranno presentare ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura apposita istanza corredata dalle fatture relative agli acquisti o alle altre spese sostenute, debitamente quietanzate.
La liquidazione dei contributi sarà effettuata sulla base dell'accertata rispondenza degli acquisti o delle spese elencati in fattura.
I contributi di cui alla presente legge sono concessi anche alle aziende agricole che, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano, nell'anno solare in corso, provveduto alle operazioni ed agli acquisti previsti negli articoli precedenti.
Per la più celere attuazione della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a destinare presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, con il trattamento di missione e per un periodo non superiore a tre mesi, personale dell'Amministrazione regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la spesa di lire 2.000 milioni.
Per le finalità dell'art. 3 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la spesa di lire 3.900 milioni.
All'onere di lire 5.900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente sul bilancio della Regione nell'esercizio finanziario 1974 si fa fronte utilizzando la disponibilità dei capitoli di spesa per l'anno 1974 numeri 20911, 20912 e 20913, rispettivamente per lire 1.000 milioni, 500 milioni e 4.400 milioni.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.