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LEGGE REGIONALE 1 agosto 1974, n. 29

G.U.R.S. 3 agosto 1974, n. 37

Integrazioni all'art. 20 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10, recante integrazioni e modifiche di norme finanziarie.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 20 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10, è così modificato:

"E' autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 200 milioni per la concessione alle amministrazioni comunali di contributi ad integrazione di quelli concessi dallo Stato ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 444, e della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per la costruzione di scuole materne".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 agosto 1974.

BONFIGLIO