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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1974, n. 21

G.U.R.S. 20 luglio 1974, n. 34

Interpretazione autentica dell'art. 27 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, recante nuove norme per la semplificazione delle procedure e per l'acceleramento della spesa.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 27 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, deve intendersi applicabile anche alle cooperative edilizie che possono usufruire di contributi statali e/o regionali, per le quali siano stati accertati dal consiglio del comune interessato i requisiti richiesti ai fini della concessione dei contributi suddetti.

I piani regolatori o i programmi di fabbricazione indicati al terzo comma del predetto art. 27 si intendono adottati dopo il riscontro di legittimità, da parte delle competenti Commissioni provinciali di controllo, sulla correlativa deliberazione del consiglio del comune interessato.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 luglio 1974.

BONFIGLIO