
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1974, n. 424
G.U.R.I. 17 settembre 1974, n. 242
Modifica dell'art. 24 del regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che reca modifiche alla predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Articolo Unico
E' approvato l'unito regolamento riguardante la modifica dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1974,
LEONE
RUMOR - COLOMBO -
BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di governo, registro n. 5, foglio n. 50. - SCIARRETTA
Il terzo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è sostituito dal seguente:
"Il colloquio di cui al comma precedente viene effettuato alla presenza di un funzionario tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del medico provinciale o di un suo sostituto e di un funzionario provinciale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni".
Il quinto comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è così sostituito:
"L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per cinque anni ed è rinnovabile con le stesse modalità".
Alle autorizzazioni già rilasciate, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ancorchè scadute, è riconosciuta ulteriore validità fino al compimento del quinto anno dalla data del rilascio.
D'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della sanità
COLOMBO