
DECRETO PRESIDENZIALE 12 aprile 1974
G.U.R.S. 4 maggio 1974, n. 23
Direttive per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 23 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27 recante: "Provvedimenti per la ripresa economica della Sicilia".
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Vista la legge regionale 11 aprile 1972, n. 27;
Visto il quarto comma dell'art. 23 della suddetta legge;
Vista la legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50;
Vista la legge regionale 5 agosto 1957, n. 51;
Su proposta dell'Assessore regionale per l'industria e commercio;
Premesso l'invito ad operare con la tempestività e snellezza di procedure richieste dalla particolare natura delle misure di intervento previste dalla legge contenente: "provvedimenti per la ripresa economica della Sicilia";
Decreta
Sono impartite le seguenti direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge summenzionata.
Ai fini dell'applicazione da parte degli istituti e aziende di credito delle agevolazioni di cui all'art. 23 della legge 11 aprile 1972, possono avanzare domanda le imprese industriali in difetto, alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1973, n. 50, con il pagamento di più di una rata relativa ai mutui a tasso agevolato, ottenuti, ai sensi di leggi nazionali o regionali, ivi comprese le leggi 15 febbraio 1967, n. 38 e 18 marzo 1968, n. 241, per l'impianto, l'ampliamento o l'ammodernamento di stabilimenti industriali ubicati nel territorio della Regione Siciliana, purchè si trovino in condizioni di particolari difficoltà congiunturali e siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti agli Istituti previdenziali ed assistenziali ed assicurativi anche per intervenuti accordi di rateizzazione.
Sarà data dagli istituti mutuanti preferenza ai finanziamenti contratti dalle imprese:
- che, a parità di capitale investito nell'ambito dei comparti produttivi di appartenenza, occupino più manodopera entro il limite massimo dell'art. 27 della legge regionale sopra citata;
- che abbiano effettuato investimenti addizionali per adeguare le attrezzature produttive alle esigenze del mercato;
- al cui capitale sociale non siano presenti, direttamente o indirettamente, con una partecipazione paritetica o di controllo, enti pubblici nazionali o società in grado, per dimensione e capacità finanziaria, di provvedere al risanamento delle aziende stesse;
- che utilizzano nei settori produttivi materie prime siciliane ed operino in settori di fondamentale importanza per un equilibrato processo di sviluppo industriale dell'Isola.
Gli interessi anche di mora da porre a carico del Fondo di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1957, n. 51, riguardano, ai fini e per gli effetti dell'art. 23 della legge 11 aprile 1972, n. 27 e dell'art. 47 della legge, n. 50, le seguenti rate scadute e non pagate:
30 giugno 1969 ovvero 1 luglio 1969 31 dicembre 1969 " 1 gennaio 1970 30 giugno 1970 " 1 luglio 1970 31 dicembre 1970 " 1 gennaio 1971 30 giugno 1971 " 1 luglio 1971 31 dicembre 1971 " 1 gennaio 1972 30 giugno 1972 " 1 luglio 1972 31 dicembre 1972 " 1 gennaio 1973 e le rate con scadenza al: 30 giugno 1973 ovvero 1 luglio 1973 31 dicembre 1973 " 1 gennaio 1974
I versamenti eventualmente effettuati dal 12 aprile 1972 al 31 dicembre 1973 dalle imprese ammesse ai benefici di cui all'art. 23 della legge regionale n. 27 saranno portati a decurtazione del capitale scaduto da rateizzare con il nuovo piano di ammortamento.
Il nuovo piano di ammortamento di cui al primo comma dell'art. 23 della legge regionale n. 27 avrà decorrenza dal 1° gennaio 1974 e dovrà essere regolato in modo da abbinare alle rate a scadere (30 giugno 1974 o 1° luglio 1974; 31 dicembre 1974 o 1° gennaio 1975 e così via) del piano di ammortamento originario le rate di ammortamento del capitale residuo relativo alle rate ammesse a beneficiare dell'art. 23 della legge regionale n. 27.
Il debito scaduto per capitale dal 30 giugno 1969 ovvero dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1973 ovvero all'1 gennaio 1974 sarà ripartito in un numero di rate comunque non superiore a quello sottoelencato e sarà regolato al tasso di interesse gravante sul mutuo originario.
Per n. 10 rate scadute e non pagate n. 17 rate " " 9 " " " " " " 15 " " " 8 " " " " " " 13 " " " 7 " " " " " " 11 " " " 6 " " " " " " 9 " " " 5 " " " " " " 7 " " " 4 " " " " " " 5 " " " 3 " " " " " " 4 "
A carico del Fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 gravano:
a) gli interessi di conto compresi nelle rate scadute e non pagate;
b) gli interessi di mora sull'importo totale di dette rate, per il periodo che va dalle singole scadenze al 31 dicembre 1973, calcolati al tasso minimo a tal uopo previsti nei singoli contratti di mutuo;
c) gli eventuali accessori, come diritti erariali etc., gravanti su dette rate;
d) la differenza tra gli interessi determinati ai sensi del secondo comma del precedente n. 4 e quelli calcolati secondo il tasso globale fissato dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio ai fini della determinazione della misura del contributo ai sensi dell'art. 20 della legge.
La ripartizione del nuovo stanziamento di un miliardo di lire, di cui all'art. 47 della legge regionale n. 50, in aumento del fondo di cui all'art. 11 della legge regionale n. 51, sarà effettuata dall'Assessorato industria e commercio fra gli istituti ed aziende di credito operanti nell'Isola entro 30 giorni dall'invio, da parte degli istituti medesimi, dell'elenco delle imprese industriali di cui all'art. 27 della legge regionale n. 27, in difetto dal 30 giugno 1969 con il pagamento delle rate relative ai mutui di cui all'art. 1 del presente decreto.
Detta ripartizione potrà avere luogo, comunque, dopo la integrale utilizzazione da parte degli istituti interessati delle somme in precedenza ripartite dal predetto Assessorato con il D.A. n. 483 del 28 giugno 1972.
Le somme ripartite ai sensi del punto precedente n. 6 tra gli istituti mutuanti saranno iscritte a cura dell'IRFIS al conto impegni della gestione separata del Fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.
Sulla base dei conteggi trasmessi dai detti istituti l'IRFIS accrediterà a ciascuno di essi le somme di competenza per la prima volta con valuta 31 dicembre 1973 e successivamente alla scadenza di ogni singola quota del debito scaduto rateizzato.
L'IRFIS e gli altri istituti o aziende di credito trasmetteranno mensilmente al Presidente della Regione (Ragioneria generale) e all'Assessorato per l'industria e commercio un elenco delle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 27 del 1972, con l'indicazione dei relativi importi.