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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1975, n. 85

G.U.R.S. 27 dicembre 1975, n. 57

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, recante provvedimenti per la scuola materna in Sicilia.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 15/1990)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Dopo il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è inserito il seguente altro:

"Vengono, altresì, nominate in ruolo, a domanda, subordinatamente alle disponibilità di posti al 1° settembre 1975, le insegnanti e bambinaie con almeno 10 anni scolastici consecutivi di servizio nelle predette sezioni".

Art. 2

Le assistenti, inquadrate in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 1975 ed in possesso a tale data del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale, potranno essere inquadrate, a domanda, nel ruolo delle insegnanti, nei posti che si renderanno vacanti nel predetto ruolo, dopo effettuati i trasferimenti e dopo che saranno esaurite le graduatorie di cui all'art. 22 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67. Il predetto personale dovrà superare il corso per insegnanti previsto dalla citata legge regionale.

Art. 3

L'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è integrato, dopo il quarto comma, con il seguente altro:

"Sono esonerate dal corso le insegnanti e le assistenti, incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1974-1975 ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, collocate a riposo con decorrenza 1° ottobre 1975 ai sensi dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477".

Art. 4

(abrogato dall'art. 17 della L.R. 15/90)

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 dicembre 1975.

BONFIGLIO