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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1975, n. 805

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I 27 gennaio 1976, n. 23

Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 e annotato al 29 dicembre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, recante delega al Governo per l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 2 della predetta legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Art. 1

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari secondo la legislazione vigente.

Tutela ogni altro bene del patrimonio culturale nazionale che non rientri nella competenza di altre amministrazioni statali o che gli sia attribuito da leggi successive.]

Art. 2

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[I beni culturali sono patrimonio nazionale. Le regioni, oltre ad esercitare le competenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e quelle eventualmente da trasferire o delegare ai sensi dei decreti da emanarsi per l'attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, collaborano con l'amministrazione statale nell'attività di tutela secondo modi e forme che potranno essere stabiliti di comune accordo.

Le regioni concorrono all'attività di valorizzazione secondo programmi concordati con lo Stato.

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.]

Art. 3

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[E' istituito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali con le seguenti attribuzioni:

a) pronunciarsi, per la tutela degli interessi concernenti i beni culturali e ambientali, sugli strumenti per la programmazione generale e settoriale dello Stato, nonché sulla attuazione dei medesimi;

b) esprimere parere sui programmi nazionali per i beni culturali e ambientali predisposti dall'amministrazione;

c) verificare in apposite relazioni al Ministro i rapporti annuali di attività e di attuazione dei programmi predisposti dagli uffici centrali e dagli istituti centrali;

d) esprimere pareri, a richiesta del Ministro, su schemi di atti normativi e amministrativi generali;

e) esprimere pareri sulle questioni di carattere generale relative ai beni culturali e ambientali, sui progetti delle convenzioni previste dall'art. 36 e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro, anche a richiesta di regioni e di enti culturali;

f) pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti.]

Art. 4

(integrato dall'art. 4 della legge 2 aprile 1980, n. 123 e abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali è presieduto dal Ministro.

Si compone di:

a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della pubblica istruzione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oltre che di un rappresentante dell'ufficio del Ministro per la ricerca scientifica;

b) un rappresentante per ciascuna regione a statuto ordinario, nonché un rappresentante della regione Sicilia, della regione Sardegna, della regione Valle d'Aosta, della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano, designati dagli organi regionali e provinciali competenti tra persone particolarmente qualificate, per titoli posseduti o per funzioni svolte, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

c) diciotto professori universitari di ruolo o incaricati stabilizzati, di cui otto di discipline archeologiche, storico-artistiche ed architettoniche, cinque di discipline storiche e cinque di discipline letterarie e bibliotecarie, eletti, rispettivamente, dai docenti universitari di ruolo e dagli incaricati stabilizzati di materie che attengono alle discipline suddette;

d) diciotto rappresentanti del personale scientifico dell'amministrazione in modo da consentire la rappresentanza di tutte le qualificazioni tecnico-scientifiche del personale stesso;

e) sei rappresentanti del restante personale dell'amministrazione di cui tre eletti con le stesse modalità previste per il consiglio di amministrazione e tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

f) dieci rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia e tre rappresentanti delle provincie designati dall'Unione delle provincie d'Italia, scelti tra persone particolarmente qualificate, per titoli posseduti e per funzioni svolte, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

g) quattro esperti di fama nazionale scelti dal Ministro;

h) due esperti per l'arte religiosa scelti dal Ministro;

i) di 8 membri di cui 6 eletti dai rappresentanti degli enti di cui alla tabella e 2 scelti dal Ministero per i beni culturali e ambientali in rappresentanza degli altri enti.

I membri di cui alle lettere c) e d) sono eletti dai rispettivi corpi eligenti determinati con decreto del Ministro e secondo modalità dal medesimo stabilite.

I membri del Consiglio nazionale sono nominati con decreto del Ministro e durano in carica quattro anni; sono confermabili per una sola volta. Cessando uno dei membri elettivi, subentra il primo dei non eletti. Cessando uno dei membri designati, si provvede, entro trenta giorni, a nuova designazione; in difetto provvede il Ministro con proprio decreto, fatta eccezione per i componenti di designazione sindacale.]

Art. 5

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Il Consiglio nazionale elegge a maggioranza nel proprio seno un vice presidente; adotta un regolamento interno; si riunisce almeno due volte l'anno o quando lo convochi il Ministro o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; per la trattazione di particolari questioni possono essere aggregati, con voto consultivo, rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e locali, di enti culturali, nonché esperti.

Con decreto del Ministro è costituito presso il Consiglio nazionale un ufficio di segreteria.]

Art. 6

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[I componenti del Consiglio nazionale non possono esercitare le attività previste dall'art. 2195 del codice civile, nè essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di società che esercitino le medesime attività.]

Art. 7

(modificato dall'art. 5, comma 3, della legge 2 aprile 1980, n. 123 e abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Sono costituiti i seguenti comitati di settore, composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere b), c), d), f) g), h) ed i) dell'art. 4:

1) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;

2) comitato di settore per i beni archeologici;

3) comitato di settore per i beni storici ed artistici;

4) comitato di settore per i beni archivistici;

5) comitato di settore per i beni librari;

6) comitato di settore per gli istituti culturali.

Ogni comitato elegge a maggioranza nel proprio seno un presidente e un vice presidente.

La composizione di ciascun comitato è determinata con decreto del Ministro.

Su richiesta del Ministro o dei presidenti dei singoli comitati e per materie di comune interesse, nonché per l'esame dei programmi predisposti dalla conferenza regionale di cui all'art. 32, quando ciò sia richiesto dalla natura degli interventi previsti, più comitati di settore possono riunirsi in seduta comune.]

Art. 8

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[I comitati di settore, sulla base degli indirizzi di carattere generale indicati dal Consiglio nazionale:

a) propongono, per la materia di propria competenza, programmi annuali o pluriennali redatti per obiettivi o comunque individuano obiettivi di intervento;

b) coordinano metodologie e criteri di interventi;

c) esprimono parere sugli acquisti e gli interventi, su e per i beni culturali, di particolare impegno. Il Ministro può, con propri decreti, sentito il Consiglio nazionale, fissare misure, limiti e direttive;

d) danno parere su questioni loro sottoposte dal Ministro;

e) possono chiedere agli uffici ministeriali che siano loro sottoposte questioni di particolare rilevanza;

f) si pronunciano sulle questioni ad essi demandate da leggi e da regolamenti.]

Art. 9

[Per la definizione dell'assetto funzionale del Ministero per i beni culturali e ambientali, gli organi trasferiti dall'art. 3 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, sono ristrutturati a sensi degli articoli che seguono.]

Art. 10

[L'Amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali è articolata nei seguenti uffici centrali:

1) Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;

2) Ufficio centrale per i beni archivistici;

3) Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali;

4) Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale, cui è preposto un dirigente generale.

Nell'ambito della Direzione generale suddetta è costituito l'ufficio studi.

Gli Uffici centrali coordinano le attività degli organi periferici e degli istituti centrali; predispongono quanto necessario per i lavori del Consiglio nazionale e dei comitati di settore; attuano le determinazioni del Ministro.

Con decreto del Ministro è fissata, sentito il consiglio di amministrazione, la ripartizione interna degli uffici di cui ai numeri da 1) a 4) del primo comma e la loro competenza.

A ciascun Ufficio centrale, di cui ai numeri da 1) a 3) del primo comma, è preposto un dirigente generale che è membro di diritto del corrispondente comitato di settore.]

Art. 10

(introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 7 febbraio 1994, n. 99 e abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[1. Presso l'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali è istituito l'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche.

2. L'Osservatorio, allo scopo di facilitare l'integrazione dei servizi bibliotecari e bibliografici italiani con quelli di altri Stati, con particolare riferimento agli Stati membri delle Comunità europee, informa tutti i soggetti interessati sui programmi e i progetti internazionali, intraprende le azioni necessarie per promuovere la partecipazione italiana agli stessi e coordina le attività svolte nel loro ambito. In particolare, l'Osservatorio concorre all'attuazione dell'azione promossa dalla Commissione delle Comunità europee, volta a sviluppare la cooperazione fra le biblioteche e a definire un sistema che consenta l'adeguamento dei loro servizi, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche e telematiche. Ai predetti fini, l'Osservatorio cura i rapporti con amministrazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, gestori di biblioteche, nonchè con gli organismi internazionali, gli istituti bibliotecari e gli organi similari di altri Stati.

3. L'Osservatorio è composto da un dirigente del ruolo tecnico dei bibliotecari, che lo dirige, da sei tecnici bibliotecari ed informatici, anche appartenenti ad altre amministrazioni, nominati dal Ministro, nonchè da due rappresentanti del coordinamento degli assessori regionali alla cultura. I componenti dell'Osservatorio mantengono la collocazione e le funzioni nel ruolo di appartenenza. Alla segreteria dell'Osservatorio provvede l'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali. I componenti dell'Osservatorio e gli addetti alla segreteria sono nominati con decreto del Ministro. Ai componenti dell'Osservatorio non competono compensi o indennità.]

Art. 11

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.

Continua ad applicarsi l'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5.]

Art. 12

(1)

Gli istituti centrali sono riordinati come segue:

a) istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

b) istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

c) istituto centrale per la patologia del libro;

d) istituto centrale per il restauro.

Gli istituti centrali sono dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale; tengono collegamenti funzionali con gli organismi periferici; concordano, ove possibile, programmi comuni relativi alla ricerca concernente, rispettivamente, la catalogazione e la conservazione; corrispondono con organismi di ricerca italiani e internazionali.

L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve comprendere uno o più laboratori di ricerca ed un ufficio amministrativo, è stabilito con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore.

(1)

Per effetto dell'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 gli articoli da 12 a 29 e 33 devono intendersi abrogati dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti dagli stessi articoli contemplati.

Art. 13

(1)

L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione esplica funzioni in materia di catalogazione e documentazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico-artistico e ambientale e, fra le altre, in particolare:

a) elabora programmi di catalogazione generale dei beni fissandone la metodologia;

b) promuove e coordina l'attività esecutiva di catalogazione e di documentazione e ne cura l'unificazione dei metodi;

c) costituisce e gestisce il catalogo generale dei beni di cui sopra;

d) cura le pubblicazioni inerenti alle attività di cui alle lettere precedenti;

e) cura i rapporti con istituzioni straniere, pubbliche e private, e con organismi internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali.

(1)

Per effetto dell'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 gli articoli da 12 a 29 e 33 devono intendersi abrogati dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti dagli stessi articoli contemplati.

Art. 14

(1)

Il Gabinetto fotografico nazionale, con la dipendente sezione aerofotografica, è soppresso. Le relative competenze, il personale, le attrezzature e il materiale tecnico e documentario sono trasferiti all'istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

Fino alla emanazione del regolamento, di cui al successivo art. 21, ultimo comma, restano in vigore l'attuale regolamento del Gabinetto fotografico nazionale ed ogni altra norma a questo relativa.

(1)

Per effetto dell'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 gli articoli da 12 a 29 e 33 devono intendersi abrogati dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti dagli stessi articoli contemplati.

Art. 15

(1)

L'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche esplica funzioni in materia di catalogazione e documentazione del patrimonio librario conservato nelle biblioteche pubbliche e, fra le altre, in particolare:

a) promuove e coordina l'attività di catalogazione e di documentazione e ne cura l'unificazione dei metodi;

b) pubblica e cura la vendita e la diffusione del catalogo unico delle biblioteche italiane;

c) fornisce informazioni bibliografiche, segnalando le biblioteche e le collezioni in cui possono trovarsi pubblicazioni, manoscritti o documenti di interesse dei richiedenti;

d) corrisponde con istituti bibliografici stranieri, pubblici e privati, e con organismi internazionali operanti nel settore.

Il Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche, di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 82, è soppresso e le relative attribuzioni, in quanto compatibili, sono trasferite all'istituto.

I rapporti giuridici, attivi e passivi, ed il patrimonio passano al Ministero per i beni culturali e ambientali secondo quanto sarà stabilito dal regolamento di cui all'art. 21, ultimo comma.

Allo scopo di definire un coerente e coordinato sistema bibliografico con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore, saranno disciplinati i rapporti tra le biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma e l'istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

(1)

Per effetto dell'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 gli articoli da 12 a 29 e 33 devono intendersi abrogati dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti dagli stessi articoli contemplati.

Art. 16

(1)

L'Istituto centrale per la patologia del libro esplica funzioni in materia di restauro di materiale bibliografico e, fra le altre, in particolare:

a) studia i processi di fabbricazione del libro e la natura, l'origine e la genesi delle alterazioni fisiche e biologiche;

b) elabora mezzi di prevenzione e di lotta nei casi particolari e nella profilassi e nel risanamento dei depositi librari;

c) esegue, a scopo di studio e con l'ausilio di mezzi sperimentali, il restauro di materiale bibliografico con particolare riguardo a quello raro e di pregio;

d) provvede all'insegnamento del restauro in particolare per il personale tecnico-scientifico dell'amministrazione ed ai corsi di aggiornamento per lo stesso personale dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni regionali che lo richiedano.

I laboratori costituiti a sensi dell'art. 12 svolgono le funzioni di cui all'art. 3 del regio decreto 16 settembre 1940, n. 1444.

(1)

Per effetto dell'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 gli articoli da 12 a 29 e 33 devono intendersi abrogati dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti dagli stessi articoli contemplati.

Art. 17

(1)

Restano in vigore le norme vigenti relative al Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato ed alle sue attribuzioni.

(1)

Per effetto dell'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 gli articoli da 12 a 29 e 33 devono intendersi abrogati dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti dagli stessi articoli contemplati.

Art. 18

(1)

L'Istituto centrale per il restauro esplica funzioni di ricerca scientifica finalizzata agli interventi di preservazione, tutela e restauro dei beni culturali di interesse archeologico e storico-artistico, e, fra le altre, in particolare:

a) svolge indagini sistematiche sull'influenza che i vari fattori ambientali, naturali e accidentali esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a prevenirne ed inibirne gli effetti;

b) esegue le indagini necessarie alla formulazione delle normative e delle specifiche tecniche in materia di interventi conservativi e di restauro;

c) presa consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero, nonché alle regioni;

d) provvede all'insegnamento del restauro in particolare per il personale tecnico-scientifico dell'amministrazione ed ai corsi di aggiornamento per lo stesso personale dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni regionali che lo richiedano;

e) effettua restauri per interventi di particolare complessità o rispondenti a esigenze di ricerca o a finalità didattiche.

(1)

Per effetto dell'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 gli articoli da 12 a 29 e 33 devono intendersi abrogati dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti dagli stessi articoli contemplati.

Art. 19

(1)

Ciascun istituto centrale è retto da un comitato di gestione composto da:

a) il direttore dell'istituto, presidente;

b) i direttori dei laboratori e il capo del servizio amministrativo;

c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro;

d) due rappresentanti del personale in servizio presso l'istituto, eletti dal personale stesso secondo modalità stabilite con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, fino a quando non siano emanate nuove norme relative alla elezione del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'ufficio amministrativo dell'istituto.

I componenti di cui alle lettere c), d) ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

(1)

Per effetto dell'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 gli articoli da 12 a 29 e 33 devono intendersi abrogati dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti dagli stessi articoli contemplati.

Art. 20

(1)

Il comitato di cui all'articolo precedente provvede alla gestione delle somme assegnate all'istituto, comprese quelle derivanti da ogni provento esterno, sulla base del preventivo predisposto annualmente dal comitato stesso entro il 31 marzo ed approvato dal Ministro entro il 31 ottobre successivo.

Il comitato provvede, altresì, entro la data del 30 aprile, alla presentazione al Ministero del rendiconto di gestione per l'esercizio precedente, corredato da tutti i documenti giustificativi di spesa.

Detto rendiconto è soggetto al controllo della ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e della Corte dei conti.

(1)

Per effetto dell'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 gli articoli da 12 a 29 e 33 devono intendersi abrogati dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti dagli stessi articoli contemplati.

Art. 21

(1)

Per la predisposizione del preventivo e del rendiconto di cui al precedente art. 20 si applicano i criteri di classificazione economica delle entrate e delle spese vigenti per il bilancio dello Stato.

Per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni, forniture e prestazioni nell'interesse dell'istituto, sono attribuiti al comitato di gestione i poteri di cui alle lettere e), f), g) e h) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché quello riguardante l'autorizzazione dei pagamenti relativi ad atti di impegno divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo.

Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per il tesoro, udito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa.

(1)

Per effetto dell'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 gli articoli da 12 a 29 e 33 devono intendersi abrogati dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti dagli stessi articoli contemplati.

Art. 22

(1)

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è iscritta annualmente apposita assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento di ciascun istituto, da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Alle spese di cui al capitolo suddetto si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni.

(1)

Per effetto dell'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 gli articoli da 12 a 29 e 33 devono intendersi abrogati dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti dagli stessi articoli contemplati.

Art. 23

(1)

Rimangono in vigore le norme attualmente vigenti relative all'Opificio delle pietre dure, al Museo delle arti e tradizioni popolari e al Museo nazionale d'arte orientale.

(1)

Per effetto dell'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 gli articoli da 12 a 29 e 33 devono intendersi abrogati dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti dagli stessi articoli contemplati.

Art. 24

(1)

Le Soprintendenze speciali al museo delle antichità egizie, con sede in Torino, al museo preistorico ed etnografico e alla galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, con sede in Roma, sino a quando non saranno adottate nuove leggi sui beni culturali, conservano le attribuzioni stabilite dalle norme vigenti.

(1)

Per effetto dell'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 gli articoli da 12 a 29 e 33 devono intendersi abrogati dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti dagli stessi articoli contemplati.

Art. 25

(1)

Nulla è innovato alle norme vigenti sull'ordinamento dell'Archivio centrale dello Stato.

(1)

Per effetto dell'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 gli articoli da 12 a 29 e 33 devono intendersi abrogati dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti dagli stessi articoli contemplati.

Art. 26

(1)

Gli uffici e i servizi attualmente esistenti presso l'Amministrazione degli archivi di Stato, restano quali oggi configurati, salvo il disposto del quarto comma dell'art. 10.

(1)

Per effetto dell'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 gli articoli da 12 a 29 e 33 devono intendersi abrogati dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti dagli stessi articoli contemplati.

Art. 27

(1)

Rimane in vigore la normativa relativa ai servizi ed agli uffici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973, trasferiti al Ministero con il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5.

Gli uffici relativi alla Discoteca di Stato sono posti alle dipendenze dell'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali.

La commissione prevista dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, è soppressa e le sue attribuzioni sono trasferite al comitato di settore per i beni librari e gli istituti culturali.

Gli uffici relativi alla divisione editoria passano a far parte dell'ufficio studi. (2)

(1)

Per effetto dell'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 gli articoli da 12 a 29 e 33 devono intendersi abrogati dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti dagli stessi articoli contemplati.

(2)

Si riporta il testo dell'art. 3 del D.P.R. 20 dicembre 1994, n. 760:

"Art. 3 - Trasferimento di competenze

1. Sono attribuite all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, le competenze della divisione editoria della Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale, di cui all'art. 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805."

Art. 28

(1)

Il comitato istituito dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, è composto:

due funzionari del Ministero con qualifica non inferiore a primo dirigente, di cui uno esperto di bibliografia;

quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri, della pubblica istruzione, del tesoro e del commercio con l'estero;

dieci esperti scelti dal Ministro, di cui cinque, uno per ciascuna categoria, su terne presentate dalle associazioni degli editori, dei librai, degli editori di musica, degli scrittori e delle industrie grafiche.

Il comitato è presieduto dal Ministro o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato.

La segreteria del comitato è affidata a un funzionario del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

(1)

Per effetto dell'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 gli articoli da 12 a 29 e 33 devono intendersi abrogati dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti dagli stessi articoli contemplati.

Art. 29

(1)

E' istituito in Roma l'Istituto nazionale per la grafica, con compiti di salvaguardia, catalogazione e divulgazione di beni concernenti la produzione grafica e fotografica.

In esso confluiscono il Gabinetto nazionale delle stampe e la Calcografia nazionale con le raccolte museali in essi esistenti.

Con decreto del Ministro, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, si provvederà all'ordinamento interno ed alla regolamentazione dell'attività del museo.

(1)

Per effetto dell'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 gli articoli da 12 a 29 e 33 devono intendersi abrogati dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti dagli stessi articoli contemplati.

Art. 30

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Sono organi periferici del Ministero, allo stato attuale della legislazione:

a) le soprintendenze archeologiche;

b) le soprintendenze per i beni artistici e storici;

c) le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici;

d) le soprintendenze archivistiche;

e) gli archivi di Stato.

Sono altresì organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali.

Il numero e la sede dei detti organi, ivi comprese le soprintendenze miste, quali attualmente esistenti, sono mantenuti.

Il Ministro, con suo decreto, sentito il comitato regionale di cui all'art. 35, può modificare, a sensi dell'art. 13 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, circoscrizioni e sedi.]

Art. 31

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Alle soprintendenze archeologiche è affidata la cura dei beni archeologici e degli scavi.

Salvo quanto disposto per la competenza delle soprintendenze archeologiche, sino a quando resta in vigore la legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, alla cura dei beni culturali contemplati da questo decreto provvedono le soprintendenze per i beni artistici e storici e le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici, queste ultime per i beni costituiti da edifici, ville, complessi immobiliari. Per i beni d'interesse artistico aventi natura di cose mobili o pertinenziale, che si trovino nell'interno di detti beni, la competenza è fissata con decreto del Ministro, sentita la conferenza dei capi degli uffici prevista dall'art. 32.

La tutela ambientale dei beni culturali contemplati dalla legge lº giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, è attribuita comunque alle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici.

Alle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici è affidata, altresì, la tutela dei beni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché di quelli contemplati da leggi speciali. Dette soprintendenze, per quanto attiene all'aspetto urbanistico della tutela e della valorizzazione dei beni medesimi, mantengono relazioni con le amministrazioni regionali e comunali.

Alle soprintendenze archivistiche è affidata la vigilanza e la tutela sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi di interesse storico, di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

La commissione provinciale prevista dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è composta dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni archeologici e da due esperti, di cui uno designato dalla Regione.

La commissione è nominata con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni.

La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, a seconda della natura delle cose e delle località da tutelare.]

Art. 32

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[I capi degli uffici preposti agli organi del Ministero aventi sede nella regione si riuniscono presso la sede del capo ufficio più anziano, in conferenze periodiche non inferiori a quattro nel corso dell'anno, allo scopo di fornirsi reciproche informazioni e proposte sull'attività di rispettiva competenza e per il coordinamento intersettoriale delle attività stesse.

Alle conferenze sono invitati anche rappresentanti di altri organi periferici dello Stato le cui competenze istituzionali abbiano rilevanza ai fini del coordinamento dell'azione amministrativa, per quanto concerne lo specifico settore dei beni culturali e ambientali.

E', altresì, invitato alla conferenza un rappresentante della regione, designato dall'organo regionale competente.

Le risultanze e le proposte della conferenza costituiscono la base dei programmi operativi predisposti dai singoli organi e sono sottoposti all'esame dei comitati di settore competenti per materia.

Con decreto del Ministro sono stabilite le norme per l'attuazione della conferenza.]

Art. 33

(1)

Presso ciascuno degli organi di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 25, 29 e 30, è istituito un consiglio di istituto, presieduto dal capo dell'ufficio, o, in caso di suo impedimento o di assenza, dal funzionario più elevato in grado.

Del consiglio fanno parte i funzionari delle carriere direttive, il funzionario preposto all'ufficio amministrativo, nonché da tre a sette rappresentanti eletti dal restante personale.

Il consiglio esprime parere sull'organizzazione e lo svolgimento dei servizi, sulla migliore utilizzazione del personale e sulle altre questioni deferite al suo esame dal capo di istituto.

Le modalità relative alla composizione, convocazione e funzionamento del Consiglio di istituto sono stabilite con provvedimento del Ministro, il quale fissa altresì le norme per la elezione dei rappresentanti del personale.

(1)

Per effetto dell'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 gli articoli da 12 a 29 e 33 devono intendersi abrogati dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti dagli stessi articoli contemplati.

Art. 34

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Nell'ambito di ciascuno degli organi dipendenti dal Ministero, di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 25, 29 e 30, è istituito un ufficio amministrativo alla cui direzione è preposto il funzionario del ruolo direttivo amministrativo in servizio che rivesta la qualifica più elevata.

L'ufficio amministrativo presta collaborazione giuridico-amministrativa predisponendo i relativi atti, ed in particolare cura l'amministrazione del personale, i servizi di segreteria e di ragioneria.

Resta ferma la responsabilità del dirigente per quanto attiene alla gestione patrimoniale e finanziaria.

E' abrogato l'art. 14 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.]

Art. 35

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale per i beni culturali composto dai capi degli uffici che costituiscono la conferenza regionale di cui all'art. 32 e da un numero pari di membri rappresentanti della Regione e da questa eletti o nominati secondo propri provvedimenti. Il comitato elegge nel proprio seno il presidente e un vice presidente.

Il comitato ha funzioni:

a) di collegamento informativo e conoscitivo permanente tra lo Stato e la regione;

b) di coordinamento delle iniziative e delle attività esecutive dello Stato e della regione mediante lo scambio di informazioni reciproche, la predeterminazione di programmi annuali e pluriennali delle iniziative comuni e delle iniziative dello Stato, della regione e degli enti infraregionali, da sottoporre, quando investano problemi o soluzioni di particolare impegno, al Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali;

c) di promozione e di proposta di interventi, amministrativi e tecnici, da parte dello Stato e della regione.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il comitato assume le opportune intese, per quanto concerne le attività di competenza dello Stato, con il commissario del Governo.

Il comitato può chiamare a partecipare alle proprie riunioni amministratori ed esperti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'ufficio amministrativo avente sede nel capoluogo di regione che sarà indicato con decreto del Ministro.]

Art. 36

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Nell'esecuzione di particolari indagini, studi, ricerche e sperimentazioni, il Ministero può stipulare convenzioni con istituti universitari, con altri istituti di ricerca, o con altri enti pubblici, ancorché stranieri, qualora eccezionali e speciali circostanze, motivate nel decreto di approvazione della convenzione, dovessero richiederlo.

Sono fatte salve le norme vigenti in materia di accordi internazionali.]

 

Titolo secondo

NORME PER IL PERSONALE

Art. 37

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero per i beni culturali e ambientali sono stabiliti in conformità con le tabelle I, II, III, IV e V allegate al presente decreto.]

Art. 38

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[In relazione ai ruoli stabiliti nelle tabelle allegate al presente decreto, sono ridotti i corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica istruzione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica - e di altre amministrazioni nella proporzione indicata nella tabella di scorporo allegata al presente decreto.

La riduzione dei ruoli suddetti avviene nelle qualifiche iniziali, fatta eccezione per quelle dirigenziali, per le quali ha luogo nelle qualifiche corrispondenti.

Negli organici determinati in conformità con le tabelle annesse al presente decreto confluisce il personale appartenente ai ruoli scorporati di cui al primo comma e a quelli trasferiti al Ministero ai sensi dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, secondo le norme di inquadramento contenute negli articoli seguenti.]

Art. 39

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Salvo quanto disposto nell'articolo successivo, è inquadrato di diritto nei ruoli del Ministero determinati in conformità con le tabelle annesse al presente decreto:

a) il personale che, alla data del 19 dicembre 1974, prestava servizio in posizione di comando di diritto, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5;

b) il personale che, alla data del 1º marzo 1975, prestava servizio in posizione di comando di diritto presso gli uffici trasferiti con la citata legge 29 gennaio 1975, n. 5;

c) il personale che prestava servizio in posizione di comando o di fuori ruolo in data non posteriore al 1º marzo 1975, a sensi dell'art. 4, nono comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5;

d) il contingente di personale vincitore di concorso di cui all'art. 5-bis della citata legge 29 gennaio 1975, n. 5.]

Art. 40

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Il personale di cui al precedente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può chiedere di rientrare alle amministrazioni di rispettiva provenienza, mantenendo la posizione giuridica ed economica acquisita.

Queste provvedono, ove possibile, alla sostituzione con personale di pari carriera e qualifica che consenta al passaggio. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto il suddetto personale è equiparato a quello indicato nella lettera a) dell'articolo precedente.

I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro dell'amministrazione interessata.]

Art. 41

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[E' inquadrato nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali, determinati in conformità col presente decreto, il personale appartenente ai ruoli trasferiti ai sensi dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5, nonché il personale di cui all'art. 4 della legge 1º marzo 1975, n. 44.]

Art. 42

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Il personale di cui all'art. 12 della legge 1º marzo 1975, n. 44, è immesso nel ruolo esecutivo e del personale operaio, di cui alle tabelle III, 3 e V, allegate al presente decreto.

L'immissione ha luogo prescindendo dal limite di età previsto dalle vigenti disposizioni e secondo i criteri e modalità indicati nel secondo comma dell'art. 12 della legge 1º marzo 1975, n. 44.]

Art. 43

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Coloro che, per effetto di contratto a trattativa privata, da almeno un triennio prestano in maniera continuativa la loro opera presso gli istituti dipendenti dal Ministero, attendendo alla manutenzione e al funzionamento degli impianti tecnici o ai lavori di legatoria e restauro, svolgendo mansioni di operaio qualificato o specializzato, rientranti fra quelle previste nel ruolo degli operai di cui alla tabella V, possono chiedere di essere assunti nel predetto ruolo, nel limite dei posti disponibili, purché in possesso dei prescritti requisiti, a prescindere dal limite di età.

L'immissione in ruolo è subordinata ad una dichiarazione del capo dell'istituto da cui risultino le mansioni svolte e la continuità del servizio, nonché al superamento di un concorso consistente in un esame colloquio e in una prova pratica relativa alle mansioni ricoperte.

Le domande, corredate anche da un attestato della ditta di appartenenza e da una documentazione amministrativo contabile relativa al rapporto di lavoro, devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.]

Art. 44

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[L'inquadramento del personale di cui agli articoli 39, 40 e 41 nei ruoli organici del Ministero ha luogo secondo la tabella di corrispondenza allegata al presente decreto, facendo in ogni caso salva la posizione giuridica ed economica acquisita nei ruoli di provenienza.

A parità di anzianità si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'inquadramento è disposto con decreto del Ministro.]

Art. 45

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, determina nei bandi di concorso le diverse specializzazioni per l'accesso ai ruoli degli esperti, degli addetti di laboratorio, dei restauratori, degli assistenti, degli operatori tecnici e degli operai, di cui alle annesse tabelle, con riferimento alle particolari esigenze di servizio degli istituti dipendenti.]

Art. 46

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Al concorso previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono ammessi gli impiegati della carriera di concetto del personale amministrativo contabile di cui alla tabella II, 1, 2 allegata al presente decreto che rivestano le qualifiche di segretario capo o ragioniere capo e di segretario principale o ragioniere principale e siano in possesso dei requisiti dallo stesso art. 16.]

Art. 47

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[I posti disponibili nella qualifica di custode capo di cui alla tabella IV, 2 allegata al presente decreto, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi i custodi e guardie notturne che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che abbiano frequentato con profitto un corso di qualificazione tecnica e professionale.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.]

Art. 48

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Salvo quanto previsto dall'art. 69, vengono mantenuti i ruoli speciali ad esaurimento, previsti da particolari disposizioni legislative, esistenti presso le Amministrazioni delle antichità e belle arti e degli archivi di Stato.]

Art. 49

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Nulla è innovato nello stato giuridico e nel trattamento economico degli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, in servizio presso il Ministero.

Per compiti di studio attinenti alla prevenzione degli incendi e dei pericoli in genere nell'attuazione tecnica delle iniziative di tutela concernenti i beni culturali e ambientali, può essere posto a disposizione del Ministero un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a dirigente superiore, da collocarsi fuori ruolo, ai sensi dell'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.]

Art. 50

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali ed il consiglio di amministrazione, sarà emanato il regolamento di esecuzione per disciplinare le prove di esame, la costituzione delle commissioni esaminatrici, gli specifici titoli di studio richiesti, le particolari categorie di titoli da valutare, le mansioni per le quali i concorsi vengono banditi, i corsi di formazione e qualificazione tecnica del personale.

Fino all'emanazione di detto regolamento i concorsi continuano ad essere disciplinati dalle norme vigenti.]

Art. 51

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, stabilisce con proprio decreto, entro i limiti delle dotazioni organiche dei ruoli previsti dalle tabelle allegate al presente decreto, i contingenti di personale da destinare in via organica alla segreteria permanente del Consiglio nazionale B.C.A., ai comitati di settore, agli uffici e servizi centrali del Ministero, agli istituti centrali, nonché alle singole soprintendenze ed agli altri uffici periferici.

Con la stessa procedura si provvede alla periodica revisione dei contingenti, in relazione alle mutate esigenze funzionali dei servizi.]

Art. 52

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[La disposizione prevista dall'art. 13 della legge 1º marzo 1975, n. 44, viene estesa a tutti gli organi periferici del Ministero.]

Art. 53

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1º marzo 1975, n. 44, si applicano per le assunzioni del personale previsto nei ruoli di cui alle tabelle annesse al presente decreto.]

 

Titolo terzo

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 54

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Fatte salve le competenze del consiglio di amministrazione, sono trasferite alla competenza del Consiglio nazionale B.C.A. e dei relativi comitati di settore le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti per il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, il Consiglio superiore e la giunta degli archivi, fatta eccezione per le attribuzioni previste dall'art. 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che sono trasferite al consiglio di amministrazione del Ministero.

Fino a quando non saranno costituiti il Consiglio nazionale B.C.A. ed il consiglio di amministrazione in conformità col presente decreto, gli organi indicati nel primo comma continuano ad esercitare le proprie attribuzioni nella loro attuale composizione.]

Art. 55

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[La definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuita agli organi competenti a sensi del decreto stesso, salvo quelli che abbiano comportato assunzione di impegni, a sensi degli articoli 49 e 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La competenza per gli atti sia amministrativi sia di spesa, durante l'esercizio finanziario 1976, appartiene ai dirigenti preposti ai servizi secondo il presente decreto, prescindendo dalla composizione delle rubriche nello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio finanziario.]

Art. 56

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero beneficerà a domanda, per una volta, entro il 31 dicembre 1978, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi al beneficio gli impiegati che ne abbiano già fruito nelle amministrazioni di provenienza.]

Art. 57

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Nella prima applicazione del presente decreto, il personale appartenente ai ruoli della carriera direttiva di cui alle annesse tabelle che, alla data di entrata in vigore dello stesso, rivesta la qualifica di soprintendente aggiunto, direttore di biblioteca aggiunto, soprintendente e direttore capo aggiunto, direttore di divisione aggiunto è inquadrato, con decorrenza 1º gennaio 1976, rispettivamente nelle qualifiche di soprintendente, direttore di biblioteca, soprintendente e direttore capo, direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento, previo esito favorevole di concorso per titoli di servizio.

I posti che si renderanno disponibili sino al 30 giugno 1977 nella qualifica di primo dirigente dei singoli ruoli saranno conferiti agli impiegati direttivi dei ruoli ad esaurimento.

Per quanto non previsto dai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.]

Art. 58

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Gli impiegati, che nel ruolo dell'Amministrazione di provenienza rivestivano qualifiche della carriera direttiva di ragioneria, sono inquadrati nel ruolo amministrativo direttivo di cui alla allegata tabella I, 1 nelle qualifiche corrispondenti a quelle rivestite, secondo l'anzianità posseduta nella carriera direttiva.]

Art. 59

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Gli impiegati in servizio presso la discoteca di Stato appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 3 settembre 1971, sono inquadrati, rispettivamente, nel ruolo della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari e documentalisti e nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici di cui alle tabelle II, 3, e III, 3, allegate al presente decreto.]

Art. 60

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera direttiva degli esperti delle soprintendenze alle antichità e belle arti e dei chimici, fisici, biologi e tecnologi dell'istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro, di cui rispettivamente, alle tabelle B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono inquadrati nel ruolo degli esperti di cui alla tabella I, 7, annessa al presente decreto, in base all'anzianità posseduta.

La carriera del personale di cui alla predetta tabella è equiparata, e ne segue le modifiche, a quella dei docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico.]

Art. 61

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Gli assistenti superiori di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono inquadrati nella corrispondente qualifica di operatore tecnico superiore di cui alla tabella III, 3, annessa al presente decreto.

Gli assistenti di cui alla predetta tabella C con almeno dieci anni di anzianità sono inquadrati nella qualifica di operatore tecnico principale alla prima classe di stipendio o alla successiva classe di stipendio qualora abbiano maturato l'anzianità prescritta.

Gli assistenti che si trovino nelle altre classi di stipendio sono inquadrati nella qualifica di operatori.]

Art. 62

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Gli impiegati appartenenti al ruolo tecnico degli operatori fotografi della carriera esecutiva degli archivi di Stato, di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 30 maggio 1973, sono inquadrati nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di cui alla tabella III, 3, allegata al presente decreto.]

Art. 63

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Gli impiegati con qualifica di autista, appartenenti al ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze ai beni librari e biblioteche statali di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono inquadrati nel ruolo del personale operaio di cui alla tabella V allegata al presente decreto tra gli operai qualificati alla seconda classe di stipendio.]

Art. 64

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Salvo il disposto dell'articolo precedente, nella prima applicazione del presente decreto il personale della carriera ausiliaria appartenente ai ruoli dei custodi e guardie notturne delle antichità e belle arti, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, è inquadrato nel ruolo di cui alla tabella IV, 2, secondo le seguenti modalità:

il personale con anzianità di servizio inferiore a due anni nella prima classe di stipendio (par. 133) della qualifica di custode e guardia notturna;

il personale con almeno due anni di servizio nella seconda classe di stipendio (par. 143) della stessa qualifica;

il personale con almeno sei anni di anzianità nella terza classe di stipendio (par. 165) della stessa qualifica;

il personale con almeno otto anni di anzianità nella prima classe di stipendio (par. 188) della qualifica di custode capo;

il personale con almeno tredici anni di anzianità nella seconda classe di stipendio (par. 210) della qualifica di custode capo.]

Art. 65

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[E' disposto, a domanda degli interessati da presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'inquadramento nel ruolo di cui alla tabella IV, 2, con le norme indicate nell'articolo precedente, per il seguente personale:

a) gli impiegati appartenenti al ruolo del personale addetto agli uffici della carriera ausiliaria delle antichità e belle arti, di cui alla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

b) gli impiegati appartenenti al ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze ai beni librari e biblioteche pubbliche statali di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

c) gli impiegati appartenenti al ruolo del personale addetto agli uffici della carriera ausiliaria degli archivi di Stato, di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 16 agosto 1971;

d) gli impiegati in posizione di comando di diritto ai sensi dell'art. 4 quinto comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5, provenienti dal ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e scolastica periferica, di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

e) gli impiegati della carriera ausiliaria della discoteca di Stato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 3 settembre 1971.

I commessi con anzianità di servizio inferiore a sei anni sono inquadrati nella prima classe di stipendio (par. 133) della qualifica di custode e guardia notturna.

L'inquadramento è subordinato al possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione nella carriera di custode e guardia notturna.

Il personale di cui ai commi precedenti che non abbia usufruito dell'inquadramento previsto dal presente articolo è inquadrato nel ruolo di cui alla tabella IV, 1, mantenendo la posizione giuridica ed economica acquisita.]

Art. 66

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[I dipendenti appartenenti al ruolo del personale operaio delle antichità e belle arti, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, che alla data del 1º marzo 1975 svolgevano mansioni di guardiani, sono inquadrati, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nel ruolo dei custodi e guardie notturne, di cui alla tabella IV, 2, con l'anzianità acquisita.

L'inquadramento è subordinato al possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione alla carriera dei custodi e guardie notturne.]

Art. 67

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Gli impiegati appartenenti ai ruoli dei segretari delle antichità e belle arti, degli archivi di Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e proprietà letteraria - Divisione I - Editoria, possono, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, chiedere l'inquadramento nel ruolo di cui alla tabella II, 3.

L'inquadramento, subordinato al parere favorevole del consiglio di amministrazione, avverrà nella qualifica corrispondente a quella posseduta. Gli impiegati inquadrati prenderanno posto nel ruolo secondo le rispettive anzianità.]

Art. 68

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Dopo l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, il personale assunto da enti locali in base a regolare convenzione stipulata in data anteriore al 1º marzo 1975 e destinato a mansioni di custodia e guardiania presso musei e gallerie statali, che abbia svolto lodevole servizio per almeno tre mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto, è immesso, a domanda, nel ruolo di cui alla tabella IV, 2, allegata.

La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

L'immissione in ruolo è disposta con decreto del Ministro, su relazione favorevole del dirigente dell'istituto o del complesso presso il quale il personale presta servizio, e previo superamento di un concorso per esame colloquio.]

Art. 69

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Gli operai del ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono inquadrati tra il personale operaio di cui alla tabella V.]

Art. 70

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[I vincitori dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli trasferiti al Ministero ai sensi dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5, non ancora espletati alla data del 31 dicembre 1975, saranno inquadrati nei ruoli organici del Ministero, di cui alle tabelle I, II, III IV e V, secondo la tabella di corrispondenza annessa al presente decreto.]

Art. 71

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[L'assunzione in servizio degli idonei da effettuarsi a sensi dell'art. 1 della legge 1º marzo 1975, n. 44, così come integrato dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 175, avverrà sulla base dell'allegata tabella di corrispondenza.

La disposizione contenuta nel comma precedente si applica fino al 31 dicembre 1977 anche agli idonei dei concorsi banditi dall'Amministrazione degli archivi di Stato posteriormente al 1º gennaio 1961 e di quelli pubblicati alla data del 31 dicembre 1975.

Dopo l'effettuazione degli inquadramenti e delle immissioni in ruolo, di cui agli articoli precedenti, e l'applicazione dei commi precedenti, i posti eventualmente ancora disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli previsti nelle tabelle allegate al presente decreto sono conferiti ai dipendenti di cui all'art. 4, quinto comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5, i quali siano idonei nei concorsi per l'accesso ai ruoli corrispondenti delle amministrazioni di provenienza. Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 1 della legge 1º marzo 1975, n. 44.]

Art. 72

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Dopo l'effettuazione degli inquadramenti, delle immissioni in ruolo ed il conferimento dei posti agli idonei di cui agli articoli precedenti, nella prima applicazione del presente decreto i concorsi interni, nonché quelli per l'accesso alle qualifiche intermedie previsti rispettivamente dagli articoli 8 e 16, 21, 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, saranno per titoli, con particolare riferimento a quelli di servizio, integrati da un colloquio.

Al primo concorso per l'accesso alla qualifica di direttore di sezione, da espletarsi a sensi dell'art. 16 citato, un sesto dei posti disponibili è riservato al personale di cui al precedente art. 46 che sia in possesso dei prescritti requisiti alla data del 31 dicembre 1974. Un ulteriore sesto dei posti disponibili è riservato al personale di cui al predetto art. 46 in possesso dei requisiti alla data del 31 dicembre 1975 nonché agli impiegati che rivestano la qualifica di consigliere.

Dopo l'effettuazione delle operazioni indicate nel primo comma, in deroga alle disposizioni di cui ai commi settimo e nono dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il concorso previsto dal comma precedente è bandito per i posti disponibili il 1º gennaio 1976 e la nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dalla stessa data.]

Art. 73

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Effettuati gli inquadramenti del personale, e banditi i concorsi interni, a sensi dei precedenti articoli, i posti che risultino ancora disponibili previsti nelle tabelle annesse al presente decreto, sono conferiti, a domanda, al personale di altre amministrazioni collocato fuori ruolo o comandato presso il Ministero per i beni culturali e ambientali successivamente alla data del 1º marzo 1975 e fino alla data del 30 giugno 1975; detto personale conserverà, ad ogni effetto, la pregressa anzianità.

Le domande debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

In conseguenza del conferimento dei posti disposto a sensi del primo comma, sono soppressi altrettanti posti nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, escluse le amministrazioni indicate nella tabella di scorporo allegata al presente decreto.]

Art. 74

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Sino al 31 dicembre 1978, per i ruoli previsti nella tabella I, quadri A, B, C e D, in parziale deroga all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il concorso per titoli di servizio è indetto entro quindici giorni dalla data di verifica delle vacanze, e le promozioni hanno effetto da tale data, comprese quelle previste al n. 1) del primo comma del citato art. 24.

Al primo concorso per titoli relativo al quadro C è ammesso a partecipare anche il personale con qualifica direttiva, quale che sia il ruolo statale di appartenenza, in possesso di parametro non inferiore al 443 ed in servizio, a sensi dei commi nono e decimo dell'art. 4 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo sostituito dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, in posizione di fuori ruolo o di comando presso il Ministero alla data del 1º marzo 1975. Al suddetto personale sono riservati due terzi dei posti messi a concorso.]

Art. 75

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[In relazione ai posti lasciati liberi dal personale appartenente ai ruoli previsti nelle tabelle I, II, III, IV e V annesse al presente decreto, collocato a riposo a sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 3 della citata legge.]

Art. 76

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Fino al 31 dicembre 1978, in relazione agli incrementi delle dotazioni organiche dei singoli ruoli, le assunzioni alle qualifiche iniziali delle varie carriere non potranno superare, per ciascun anno, un terzo dell'aumento previsto.

E' fatto salvo il disposto dell'art. 72.]

Art. 77

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Sono abrogati gli articoli 12 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, l'art. 3 della legge 1º marzo 1968, n. 191, i commi quarto e quinto dell'art. 5, l'art. 6, gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, nonché tutte le disposizioni di legge incompatibili con il decreto. ]

Art. 78

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[L'art. 3 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, è sostituito dal seguente:

"Per conseguire la nomina in ruolo i vincitori debbono ottenere, entro il periodo di prova, dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

In mancanza di tale riconoscimento la prova si intende conclusa sfavorevolmente.

A tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali, entro dieci giorni dalla data in cui i vincitori assumono servizio, richiede per gli stessi al Ministero dell'interno il riconoscimento della suddetta qualifica.

Ove entro la conclusione del periodo di prova il Ministero dell'interno non abbia comunicato la propria determinazione, il periodo stesso è prorogato fino alla comunicazione di tale determinazione".]

Art. 79

(abrogato dall'art. 17, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441)

[Il presente decreto ha effetto dal 1º gennaio 1976.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 6.500 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede con corrispondente riduzione del cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.]

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1975

LEONE

SPADOLINI - MORO - GUI -

COLOMBO - MALFATTI -

ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1976

Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 50

TABELLE - [non disponibili, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I 27 gennaio 1976, n. 23].