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LEGGE REGIONALE 25 novembre 1975, n. 72

G.U.R.S. 29 novembre 1975, n. 53

Assegnazione di un contributo agli organi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, operanti in Sicilia.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 33/1991)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 33/91)

1. L'assessore regionale per gli enti locali, allo scopo di consentire all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, operante in Sicilia, il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, è autorizzato a concedere al comitato regionale della Sicilia dell'ente medesimo un contributo annuo elevato a lire 500 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991.

2. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'erogazione del contributo, gli uffici dell'ente di cui al primo comma presentano all'Assessorato regionale degli enti locali una relazione sui criteri di utilizzazione della somma assegnata.

Art. 2

All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione della Regione per l'anno finanziario 1974.

All'onere ricadente negli anni finanziari successivi si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 novembre 1975.

BONFIGLIO