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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2727/75 DEL CONSIGLIO, 29 ottobre 1975

G.U.C.E. 1 novembre 1975, n. L 281

Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore dei cereali sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione; che i testi modificativi, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzetta ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è quindi opportuno procedere alla loro codificazione;

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che quest'ultima deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere diverse forme a seconda dei prodotti;

Considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali deve comprendere la fissazione di un sistema di prezzi unici del cereali per la Comunità; che tale sistema presuppone la fissazione annua di un prezzo indicativo dei principali prodotti valido per tutta la Comunità, di un prezzo d'intervento unico o di un prezzo d'intervento di base, di prezzi d'intervento derivati ai quali gli organismi competenti sono obbligati ad acquistare i cereali loro offerti, e di un prezzo d'entrata al cui livello il prezzo dei prodotti importati deve essere ricondotto, mediante un prelievo variabile all'importazione;

Considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che in particolare nel settore dei cereali è necessario, per stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, che gli organismi d'intervento continuino a prendere misure d'intervento sul mercato;

Considerando che la libera circolazione dei cereali all'interno della Comunità deve consentire la compensazione tra le eccedenze delle zone produttrici e il fabbisogno delle zone deficitarie; che nel caso del frumento tenero per non ostacolare tale compensazione è opportuno stabilire prezzi d'intervento derivati dal prezzo di base, di modo che le differenze tra essi riflettano i divari dovuti, in caso di raccolto normale, alle condizioni naturali di formazione dei prezzi sul mercato e affinché l'offerta e le domanda possano adattarsi liberamente sul mercato stesso; che, per gli altri prodotti di base, sembra che la compensazione tra le eccedenze delle zone produttrici e il fabbisogno delle zone deficitarie possa essere assicurata mediante la fissazione di un prezzo d'intervento unico corrispondente ai prezzi d'intervento più bassi che sarebbero stati fissati nella Comunità se fosse stato applicato ai prodotti stessi il regime previsto per il frumento tenero;

Considerando che gli organismi d'intervento debbono, in determinate circostanze, poter prendere misure d'intervento appropriate alle circostanze stesse; che tuttavia, perché sia mantenuta la necessaria uniformità dei regimi d'intervento, occorre che tali circostanze vengano vagliate e tali misure siano adottate su un piano comunitario;

Considerando che è opportuno che i prezzi indicativi, i prezzi d'intervento ed i prezzi d'entrata siano oggetto, durante la campagna di commercializzazione, di un certo numero di maggiorazioni mensili per tener conto, tra l'altro, delle spese di magazzinaggio e di interessi inerenti alle giacenze dei cereali nella Comunità, nonché della necessità di uno smercio delle scorte conforme alle esigenze del mercato;

Considerando che può risultare impossibile offrire ai produttori di frumento duro garanzie sufficienti mediante la fissazione di un prezzo che rispetti il rapporto esistente normalmente sul mercato mondiale tra i prezzi del frumento duro e quelli del frumento tenero; che è tuttavia opportuno rispettare, per quanto possibile, tale rapporto nella Comunità a causa delle possibilità di sostituzione di questi due prodotti; che è pertanto necessario prevedere la possibilità di concedere aiuti alla produzione di frumento duro;

Considerando che, vista la particolare situazione del mercato degli amidi, delle fecole e del glucosio ottenuto con il procedimento detto " di idrolisi diretta " può rivelarsi necessario prevedere una restituzione alla produzione per far sì che i prodotti di base utilizzati da questa industria siano messi a disposizione ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe applicando il regime dei prelievi e dei prezzi comuni;

Considerando che l'attuazione di un mercato unico dei cereali per la Comunità implica, oltre ad un regime unico di prezzi, l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che, oltre al sistema degli interventi, anche un regime di scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità; che, di conseguenza, è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all'esportazione verso detti paesi, ambedue volti a coprire la differenza fra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità; che, per quanto concerne i prodotti trasformati derivati dai cereali e soggetti al presente regolamento, è opportuno inoltre tener conto della necessità di assicurare una certa protezione all'industria di trasformazione comunitaria;

Considerando che, come complemento al sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto totale o parziale di tale ricorso; che è inoltre necessario che la restituzione sia fissata in modo che i prodotti comunitari di base utilizzati dell'industria di trasformazione della Comunità per l'esportazione non siano sfavoriti da un regime detto di perfezionamento attivo, che inciterebbe tale industria ad accordare la preferenza all'importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi;

Considerando che le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l'evoluzione del mercato e applicare eventualmente le misure necessarie previste dal presente regolamento; che a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca il compimento delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti;

Considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, il meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, essere reso inoperante; che per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

Considerando che, in una situazione di prezzi elevati sul mercato mondiale, occorre prevedere la possibilità di adottare misure idonee a garantire l'approvvigionamento della Comunità e a mantenere la stabilità dei prezzi sui mercati della medesima;

Considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore dei cereali;

Considerando che è opportuno autorizzare l'Italia ad adottare, per alcuni anni, misure intese a diminuire l'incidenza del nuovo regime sul livello dei prezzi dei cereali da foraggio in tale Stato membro, per facilitare l'adeguamento del mercato italiano al nuovo regime;

Considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali deve includere i prodotti di prima trasformazione contenenti cereali o alcuni prodotti non contenenti cereali ma direttamente sostituibili, quanto alla loro utilizzazione, ai cereali o ai prodotti che ne sono derivati;

Considerando che, nell'ambito degli impegni internazionali relativi ai cereali, la Comunità è tenuta a fornire determinate informazioni sull'evoluzione del proprio mercato; che è opportuno prevedere che gli Stati membri forniscano alla Commissione i dati necessari;

Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

Considerando che la Comunità economica europea ha aderito all'accordo internazionale sul grano; che è opportuno adottare le disposizioni necessarie all'attuazione dell'aiuto alimentare; che occorre prevedere che i prodotti destinati all'aiuto alimentare siano prelevati, salvo circostanze eccezionali, sul mercato della Comunità; che tali prodotti possono essere acquistati su detto mercato, provenire dalle scorte di cereali detenute all'intervento, o essere fabbricati con i cereali medesimi;

Considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

Considerando che le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1566/72 (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Parere reso il 16 ottobre 1975.

(2)

G.U. 28 aprile 1970, n. L 94.

(3)

G.U. 25 luglio 1972, n. L 167.

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Art. 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:


N. della tariffa
    doganale                    Designazione dei prodotti
     comune 
a) 10.01 A                 Frumento tenero e frumento segalato
   10.02                   Segala
   10.03                   Orzo
   10.04                   Avena
   10.05 B                 Granturco diverso dal granturco ibrido
                           destinato alla semina
   10.07                   Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo;
                           altri cereali
b) 10.01 B                 Frumento duro
c) 11.01 A                 Farina di frumento e di frumento segalato
   11.01 B                 Farina di segala
ex 11.02 A                 Semole e semolini di frumento (frumento
                           tenero e frumento duro)
d) I prodotti elencati nell'allegato A del presente regolamento

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TITOLO I

Regime dei prezzi

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Art. 2

1. Anteriormente al 1° agosto di ogni anno vengono fissati simultaneamente per la Comunità, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, i prezzi seguenti:

- un prezzo indicativo per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e la segala,

- un prezzo d'intervento di base per il frumento tenero,

- un prezzo minimo garantito per il frumento duro.

2. I prezzi vengono fissati per una qualità tipo determinata di ciascuno di tali cereali.

3. Il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento di base sono fissati per Duisburg nella fase del commercio all'ingrosso, merce resa al magazzino, non scaricata.

Il prezzo minimo garantito per il frumento duro è fissato, per il centro di commercializzazione della zone più eccedentaria, nella stessa fase e alle medesime condizioni previste per il prezzo indicativo.

4. I prezzi di cui al presente articolo e le qualità tipo alle quali essi si riferiscono sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

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Art. 3

La campagna di commercializzazione ha inizio il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

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Art. 4

1. Allo scopo di garantire ai produttori che il prezzo di mercato non scenda al di sotto di un livello minimo, vengono fissati per la Comunità, oltre al prezzo d'intervento di base, dei prezzi d'intervento derivati per il frumento tenero.

Per i centri di commercializzazione della Comunità diversi da Duisburg, i prezzi d'intervento derivati vengono fissati, per la stessa qualità tipo, nella stessa fase e alle medesime condizioni previste per il prezzo indicativo. Il loro livello è determinato in modo che le differenze corrispondano ai divari di prezzo previdibili, nell'ipotesi di un raccolto normale, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi del mercato, e permettano la libera circolazione dei cereali all'interno della Comunità, conformemente alle esigenze del mercato.

2. Per l'orzo, la segala, il frumento duro e il granturco, cereali per i quali non è previsto un prezzo d'intervento di base, sono fissati, per la Comunità, prezzi d'intervento unici validi per tutti i centri di commercializzazione determinati per tali cereali. Tali prezzi corrispondono ai prezzi d'intervento derivati più bassi che sarebbero stati fissati nella Comunità in caso di applicazione per tali cereali del paragrafo 1.

3. I prezzi d'intervento sono validi dal 1° agosto al 31 maggio dell'anno successivo. Dal 1° giugno al 31 luglio si applicano i prezzi d'intervento valevoli per il mese di agosto della successiva campagna di commercializzazione.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce, anteriormente al 15 marzo di ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva:

a) per ciascuno Stato membro e per il frumento tenero, il centro di commercializzazione cui si riferisce il prezzo d'intervento più basso e il relativo prezzo;

b) i principali centri di commercializzazione e i prezzi di intervento derivati validi per tali centri;

c) i prezzi d'intervento unici dell'orzo, della segala, del frumento duro e del granturco.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme applicabili:

a) per la determinazione dei centri di commercializzazione diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera b);

b) per la derivazione dei prezzi d'intervento validi sia per i principali centri di commercializzazione che per gli altri centri.

6. I centri di commercializzazione di cui al paragrafo 5, lettera a), e i prezzi d'intervento derivati ad essi applicabili vengono stabiliti, previa consultazione degli Stati membri interessati, anteriormente al 15 maggio di ogni anno per la campagna di commercializzazione successiva, secondo la procedura prevista dall'articolo 26.

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Art. 5

1. Per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e la segala viene fissato per la Comunità un prezzo d'entrata in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto delle differenze di qualità, raggiunga il livello del prezzo indicativo.

Il prezzo d'entrata è fissato per la stessa qualità tipo cui si riferisce il prezzo indicativo.

2. Per ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 1, lettera a), e non compresi nell'enumerazione di cui sopra, viene fissato per la Comunità un prezzo d'entrata per una qualità tipo, in modo che il prezzo dei cereali di cui al paragrafo 1 che sono loro concorrenti raggiunga sul mercato di Duisburg il livello del prezzo indicativo.

3. Per ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 1, lettera c), viene fissato per la Comunità un prezzo d'entrata per una qualità tipo, tenuto conto dell'obiettivo di cui al paragrafo 2 e della necessità di proteggere l'industria di trasformazione.

4. I prezzi l'entrata sono calcolati per Rotterdam.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce:

a) le regole applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata dei prodotti indicati al paragrafo 3 e le qualità tipo per i prodotti di cui ai paragrafi 2 e 3;

b) anteriormente al 15 marzo di ogni anno, i prezzi d'entrata dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 applicabili per la campagna di commercializzazione successiva.

6. Anteriormente al 15 marzo di ogni anno vengono fissati, secondo la procedura prevista dall'articolo 26, i prezzi d'entrata dei prodotti di cui al paragrafo 3 applicabili per la campagna di commercializzazione successiva.

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Art. 6

1. I prezzi indicativi, i prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata sono soggetti a maggiorazioni mensili durante tutta la campagna di commercializzazione o parte di essa.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce anteriormente al 15 marzo di ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva, il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili nonché la loro ripartizione durante la campagna.

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Art. 7

1. Durante tutta la campagna di commercializzazione gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri hanno l'obbligo di acquistare i cereali di cui all'articolo 4, raccolti nella Comunità e loro offerti, purché le offerte soddisfino a condizioni, qualitative e quantitative, che saranno determinate a norma del paragrafo 5.

2. Gli organismi d'intervento acquistano al prezzo d'intervento valido per il centro di commercializzazione nel quale il cereale viene offerto e alle condizioni determinate in applicazione dei paragrafi 4 e 5. Se la qualità del cereale differisce dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, quest'ultimo viene modificato applicando maggiorazioni o detrazioni stabilite in apposite tabelle. Queste tabelle possono inoltre comportare speciali maggiorazioni facoltative per l'orzo da birra, in talune regioni, per la segala da panificazione.

3. Alle condizioni stabilire in applicazione dei paragrafi 4 e 5, gli organismi d'intervento:

- mettono in vendita, per l'esportazione verso i paesi terzi o per l'approvvigionamento del mercato interno, il prodotto acquistato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1;

- possono anche mettere in vendita per gli stessi fini il frumento tenero e la segala da panificazione che hanno fruito della maggiorazione speciale, previa denaturazione che li abbia resi inadatti al consumo umano.

Essi possono concedere un premio di denaturazione anche per il frumento tenero.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme generali relative all'intervento e alla denaturazione.

5. Secondo la procedura prevista dall'articolo 26, sono fissate le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare:

- la qualità e la quantità minime di ciascun cereale richieste per l'intervento,

- le tabelle delle maggiorazioni e delle detrazioni applicabili all'intervento,

- le procedure e le condizioni d'acquisto da parte degli organismi d'intervento,

- le procedure e le condizioni di vendita da parte degli organismi d'intervento,

- le condizioni per la concessione dei premi di denaturazione e il loro importo.

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Art. 8

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce a quali condizioni gli organismi d'intervento possono adottare misure particolari d'intervento destinate ad evitare, in talune regioni della Comunità, acquisti massicci in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1.

La natura e l'applicazione di tali interventi sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 26.

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Art. 9

1. Un'indennità di compensazione può essere accordata per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo e il granturco raccolti nella Comunità, nonché per il malto, giacenti nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione.

Tuttavia, per gli Stati membri nei quali il nuovo raccolto è normalmente disponibile prima dell'inizio della nuova campagna di commercializzazione, può essere deciso, secondo la procedura di cui al paragrafo 6, che la giacenza indennizzabile a fine campagna non possa essere superiore a quella che sarà stata dichiarata ad una data precedente, da determinarsi ogni anno.

Il Consiglio, che delibera ogni anno prima del 15 marzo su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide se e in quale misura uno o più dei prodotti sopra citati beneficiano di un'indennità di compensazione.

2. L'indennità di compensazione per il granturco è limitata ai quantitativi che si trovano in giacenza nelle zone di produzione eccedentaria.

3. Per ciascuno dei cereali, l'indennità di compensazione è al massimo uguale alla differenza tra il prezzo indicativo valido nell'ultimo mese della campagna di commercializzazione e quello valido nel primo mese della campagna successiva.

4. L'indennità di compensazione è accordata soltanto se le scorte giacenti raggiungono un quantitativo minimo.

5. L'importo delle indennità di compensazione è fissato secondo la procedura di cui al paragrafo 1, terzo comma.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare il quantitativo minimo di cui al paragrafo 4 e le categorie dei beneficiari, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

Art. 10

Se il prezzo d'intervento per il frumento duro, valido per il centro di commercializzazione della zona più eccedentaria, è inferiore al prezzo minimo garantito, viene concesso un aiuto alla produzione di detto cereale. L'importo dell'aiuto è uniforme per tutta la Comunità e corrisponde, per tutta la durata della campagna di commercializzazione, alla differenza esistente all'inizio della campagna tra il prezzo minimo garantito e il suddetto prezzo d'intervento.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le disposizioni di applicazione del presente articolo.

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Art. 11

1. Una restituzione alla produzione può essere accordata:

a) per il granturco e il frumento tenero utilizzati nella Comunità per la fabbricazione di amido;

b) per la fecola di patate;

c) per le semole ed i semolini di granturco utilizzati nella Comunità per la fabbricazione di glucosio mediante il metodo detto di "idrolisi diretta".

2. Il pagamento della restituzione alla produzione per la fecola di patate è subordinato alla condizione che il trasformatore abbia pagato per le patate un prezzo minimo franco fabbrica.

Il prezzo minimo che il produttore deve ricevere è composto dal prezzo minimo che il produttore di fecole deve pagare e da un importo corrispondente alla restituzione alla produzione.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme di applicazione del presente articolo e l'importo della restituzione alla produzione.

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TITOLO II

Regime degli scambi con i paesi terzi

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Art. 12

1. Tutte le importazione e le esportazione comunitarie di prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione, rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Qualora il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo, la fissazione anticipata è indicata sul titolo, che vale giustificazione di tale fissazione.

Tuttavia, il rilascio dei titoli d'importazione di frumento e di farina di frumento è sospeso per le importazioni in provenienza da paesi non aderenti alla convenzione relativa al commercio del grano, quando ciò sia necessario per il rispetto degli impegni presi nel quadro della convenzione stessa.

Il titolo d'importazione o d'esportazione è valido in tutta la Comunità.

Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26.

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Art. 13

1. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), viene riscosso un prelievo uguale, per ciascun prodotto, al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif.

2. I prezzi cif sono calcolati per Rotterdam, sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite per ciascun prodotto in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato, modificati tenendo conto delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata.

Le differenze di qualità sono espresse con coefficienti di equivalenza.

3. Qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinati per il prezzo d'offerta e quest'ultimo sia inferiore ai corsi internazionali, il prezzo cif è sostituito, unicamente per le importazioni in questione, da un prezzo cif speciale calcolato in funzione del prezzo d'offerta.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i coefficienti di equivalenza, i criteri di determinazione dei prezzi cif ed i limiti entro i quali le variazioni degli elementi per il calcolo del prelievo non comportano modifiche di quest'ultimo, vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

5. La Commissione fissa i prelievi di cui al presente articolo.

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Art. 14

1. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), viene riscosso un prelievo composto di due elementi:

A. un elemento mobile, la cui determinazione e revisione possono essere effettuate forfettariamente,

a) corrispondente, per i prodotti trasformati fabbricati con i prodotti di base elencati nell'articolo 1, lettera a), all'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi fissati per tali prodotti di base;

b) aumentato eventualmente, per i prodotti trasformati contenenti prodotti di base di cui all'articolo 1, lettera a), ed altri prodotti, dell'importo dell'incidenza sul loro prezzo di costo dei prelievi o dazi doganali riscossi su detti altri prodotti;

c) stabilito, per i prodotti che non contengano alcuno dei prodotti di base elencati nell'articolo 1, lettera a), tenendo conto delle condizioni di mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 che sono concorrenti;

B. un elemento fisso, stabilito tenendo conto della necessità di proteggere l'industria di trasformazione.

2. Quando le offerte effettive di prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), in provenienza dai paesi terzi, non corrispondono al prezzo risultante dal prezzo dei prodotti di base impiegati per la loro fabbricazione, aumentato dei costi di trasformazione, al prelievo fissato a norma del paragrafo 1 può essere aggiunto un importo supplementare, determinato secondo la procedura prevista all'articolo 26.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme di applicazione del presente articolo.

4. La Commissione fissa i prelievi di cui al paragrafo 1.

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Art. 15

1. Il prelievo che deve essere riscosso è quello applicabile il giorno dell'importazione.

2. Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) e b), il prelievo applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo, modificato in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese previsto per l'importazione, è applicato, a richiesta dell'interessato presentata al momento del deposito della domanda di titolo, a un'importazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo. In tal caso, al prelievo viene aggiunto un importo supplementare stabilito contemporaneamente allo stesso.

3. Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 26, di applicare totalmente o parzialmente le disposizioni del paragrafo 2 a ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere c) e d).

Se, in applicazione dell'articolo 9, non viene accordata nessuna indennità di compensazione per il malto e se per tale prodotto è stata prevista la fissazione anticipata del prelievo, l'adeguamento del prelievo durante i primi due mesi della campagna viene effettuato in funzione del prezzo di entrata in vigore nell'ultimo mese della campagna precedente.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le regole per la fissazione della tabella dei supplementi e le misure da applicare in circostanze eccezionali.

5. Le modalità d'applicazione concernenti la fissazione anticipata sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

6. La tabella dei supplementi è adottata dalla Commissione.

7. Quando l'esame della situazione del mercato permette di costatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata del prelievo, o quando c'è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 26, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso di estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione, sono irricevibili.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

Art. 16

1. Nella misura necessaria per consentire, l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma di merci di cui all'allegato B, sulla base dei corsi o dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.

Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime detto di perfezionamento.

La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 26.

In caso di necessità la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.

3. L'importo della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, nonché delle merci di cui all'allegato B, è quello valido il giorno dell'esportazione.

4. Tuttavia, per quanto riguarda le esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), la restituzione applicabile il giorno di deposito della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta dell'interessato presentata al momento del deposito della domanda di titolo, ad un'esportazione da effettuare entro il periodo di validità di detto titolo.

Si può fissare un correttivo. Questo correttivo si applica alla restituzione nel caso che quest'ultima venga stabilita anticipatamente. La fissazione del correttivo avviene contemporaneamente alla restituzione ed in base alla stessa procedura; tuttavia, se necessario, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, può modificare i correttivi nell'intervallo.

Le disposizioni dei commi precedenti possono essere applicate totalmente o parzialmente a ciascuno dei prodotti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1, nonché ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato B.

Se, in applicazione dell'articolo 9, non viene accordata nessuna indennità compensativa per l'orzo e per il malto e se per quest'ultimo prodotto è stata prevista la fissazione anticipata delle restituzione, l'adeguamento della stessa per un'esportazione - realizzata durante i primi due mesi della campagna - di malto in giacenza alla fine della campagna precedente o fabbricato con orzo che si trova in giacenza a tale data, viene effettuato in funzione del prezzo d'entrata in vigore nell'ultimo mese della campagna precedente succitata.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le regole generali relativi alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri in base ai quali fissarne gli importi.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

7. Quando l'esame della situazione del mercato consente di costatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando c'è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 26, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso di estrema urgenza la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutte le informazioni di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnante dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione, sono irricevibili.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

Art. 17

Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati cereali, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo:

- per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d),

- ed in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di merci elencate nell'allegato B.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

Art. 18

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2728/75 (1), le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione si applicano per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,

- l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente.

E' considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro la limitazione del rilascio di titoli d'importazione o di esportazione ad una determinata categoria di aventi diritto.

(1)

G.U. 1 novembre 1975, n. L 281.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

Art. 19

1. Se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno più prodotti di cui all'articolo 2 raggiungono il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e se, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 26.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

Art. 20

1. Se il mercato comunitario di uno più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che possono compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce a casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari ed i limiti delle stesse.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Il Consiglio può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

TITOLO III

Disposizioni generali

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

Art. 21

Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

Art. 22

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

Art. 23

1. Qualora l'orzo, l'avena, il granturco, il sorgo o il miglio vengano importati nella Repubblica italiana via mare, detto Stato membro può ridurre il prelievo.

L'importo della riduzione del prelievo verrà fissato dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, insieme ai prezzi per ciascuna campagna di commercializzazione.

Tale diminuzione può essere effettuata soltanto se è accordata una sovvenzione uguale per le consegne degli stessi cereali effettuate per la stessa via in provenienza dagli Stati membri, a meno che detta sovvenzione non sia stata, su richiesta dello speditore di cereali, versata a quest'ultimo dallo Stato membro di provenienza, che ne informa immediatamente la Repubblica italiana. Quest'ultima tiene permanentemente informati tutti gli Stati membri dell'importo della sovvenzione vigente.

2. Ne caso in cui l'Italia si avvalga della facoltà prevista dal paragrafo 1, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per evitare discriminazioni tra i produttori della Comunità e distorsioni di concorrenza negli scambi, tra il frumento tenero denaturato da un lato, e i cereali di cui al paragrafo 1, in particolare l'orzo, dall'altro.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 26.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

Art. 24

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi ai cereali. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 26.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

Art. 25

1. E' istituito un comitato di gestione dei cereali, in appresso denominato " comitato ", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

Art. 26

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una diversa nel termine di un mese.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

Art. 27

Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

Art. 28

1. Gli obblighi derivanti dalle convenzioni relative agli aiuti alimentari vengono eseguiti acquistando prodotti di cui all'articolo 1 sul mercato della Comunità o utilizzando cereali in possesso degli organismi di intervento.

2. I criteri di mobilitazione dei prodotti e in particolare quelli secondo i quali viene effettuato l'acquisto sul mercato della Comunità o viene decisa l'utilizzazione di cereali in possesso degli organismi d'intervento sono stabiliti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata.

3. In circostanze eccezionali, i prodotti di cui all'articolo 1 possono essere mobilitati mediante acquisto sul mercato mondiale. Le modalità d'applicazione del presente paragrafo vengono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

Art. 29

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti agli articolo 39 e 110 del trattato.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

Art. 30

1. Il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75 (2) è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.

I visti e i riferimenti relativi agli agricoli del presente regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato C.

(1)

G.U. 19 giugno 1967, n. 117.

(2)

G.U. 20 marzo 1975, n. L 72.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

Art. 31

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

ALLEGATO A

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

ALLEGATO B

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO e SOSTITUITO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.

ALLEGATO C

Tabella di concordanza


Regolamento n. 120/67/CEE                 Presente regolamento
articolo 22 bis                           articolo 28