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LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1975, n. 70

G.U.R.S. 29 ottobre 1975, n. 47

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, recante provvidenze per la vitivinicoltura.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre per l'anno 1975 anticipazioni fino all'ammontare massimo di lire 22.568 milioni a favore dell'Istituto regionale della vite e del vino per il prodotto ricevuto in consegna dalle cooperative agricole del settore vitivinicolo e loro consorzi, da consorzi agrari provinciali, nonchè da altri enti, per gli enopoli dagli stessi gestiti ivi compresi quelli gestiti dall'Istituto medesimo, ai fini della distillazione agevolata disposta dalla Comunità economica europea nell'anno 1975 nelle misure appresso indicate:

1) lire 766,63 e lire 749,64 per grado e per ettolitro fissata a titolo di aiuto comunitario rispettivamente in base all'art. 6 del regolamento n. 267-75 del 31 gennaio 1975 e all'art. 6 del regolamento n. 1036-75 del 21 aprile 1975;

2) lire 725 per grado e per ettolitro determinata dal decreto ministeriale 5 giugno 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 165 del 25 giugno 1975, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato per l'acquisto dell'alcool, ricavato dal vino consegnato dagli enti ammassatori, da parte dell'A.I.M.A. ai sensi del decreto legge 24 febbraio 1975, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1975, n. 124.

Art. 2

All'atto della riscossione delle anticipazioni di cui al precedente art. 1, l'Istituto regionale della vite e del vino provvederà a versare direttamente agli istituti ed alle aziende di credito, che hanno finanziato le operazioni di ammasso volontario delle uve prodotte nella vendemmia dell'anno 1974, un importo pari al 95% del prezzo di acquisto dei vini da pasto destinati alla distillazione e fissato, per grado e per ettolitro, in lire 1.316,14 ed in lire 1.299, 48 rispettivamente sulla base dei regolamenti n. 267-1975 CEE e n. 1036-1975 CEE, moltiplicato per i quantitativi di vino avviati alle diverse operazioni di distillazione da ciascuno degli enti ammassatori di cui all'art. 1 della presente legge.

Le somme versate dall'Istituto regionale della vite e del vino ai sensi del precedente comma saranno portate a decurtazione delle esposizioni debitorie dei singoli enti ammassatori nei confronti degli istituti finanziatori.

Art. 3

Le anticipazioni di cui al precedente art. 1 saranno corrisposte all'Istituto regionale della vite e del vino sulla base di elenchi predisposti dall'Istituto medesimo e contenenti i dati relativi ai quantitativi di vino avviato alla distillazione da ciascuno degli enti ammassatori previsti dall'art. 1 della presente legge, l'indicazione dei quantitativi di alcool ceduti all'A.I.M.A. e non ancora pagati, nonchè dei quantitativi di alcool giacenti nei magazzini in attesa di essere offerti all'A.I.M.A. per la cessione, l'ubicazione dei magazzini stessi e la documentazione rilasciata dall'U.T.I.F. competente per territorio a termini delle vigenti disposizioni per le distillazioni CEE.

L'Istituto, non appena avrà riscosso dall'A.I.M.A. le somme concernenti l'aiuto comunitario e le vendite dell'alcool, verserà contestualmente in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione i relativi importi fino alla totale estinzione dell'anticipazione ricevuta.

Gli amministratori ed i sindaci dell'Istituto regionale della vite e del vino sono personalmente responsabili dell'osservanza delle disposizioni contenute nel precedente comma.

Art. 4

La misura del tasso di interesse previsto dall'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, è elevata al 2,50%.

Il tasso di interesse di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, è fissato nella misura del 2,50% per la durata dei primi nove mesi dell'anticipazione e del 3,50% per i successivi tre mesi.

Le anticipazioni bancarie hanno la durata di dodici mesi e sono concesse per l'intero prodotto conferito per la durata di sei mesi, per un quantitativo non superiore al 50% per i successivi tre mesi e per il 20% del prodotto stesso per i rimanenti tre mesi.

Sulle operazioni di ammasso, lavorazione e vendita dei prodotti vitivinicoli eseguite dagli enti beneficiari delle agevolazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'Amministrazione regionale dispone periodici accertamenti.

L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), sulla base delle dotazioni finanziarie recate dal cap. 26851 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso e da quelli corrispondenti per gli esercizi futuri, corrisponderà agli istituti ed alle aziende di credito, che finanziano le operazioni di ammasso volontario delle uve destinate alla vinificazione, una anticipazione pari all'80% dell'ammontare degli interessi previsti a carico della Regione per le operazioni di credito effettuate ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28. Al pagamento della rimanente quota del 20%, l'I.R.C.A.C. provvederà a seguito della presentazione degli estratti conto da parte degli istituti ed aziende predetti.

Agli enti ammassatori che usufruiscono delle agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 della citata legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, è fatto obbligo di trasmettere alla Presidenza della Regione - Amministrazione del bilancio ed agli Assessorati regionali del lavoro e della cooperazione e dell'agricoltura e delle foreste, con frequenza trimestrale a decorrere dal 30 novembre 1975, apposita certificazione, vistata dagli istituti finanziatori, contenente l'indicazione delle somme ricevute in anticipazione dagli istituti stessi e quelle versate sullo stesso conto quale ricavo delle vendite, da allegare ad una situazione nella quale risultino chiaramente indicate le anticipazioni erogate a favore dei conferenti e quant'altro occorre per fornire alle amministrazioni interessate elementi certi di valutazione sull'andamento delle gestioni di ammasso.

Tutti gli apparecchi di misurazione della gradazione zuccherina dei mosti debbono essere tarati e certificati dagli organi competenti per legge. Le stazioni rifrattometriche ai fini della determinazione degli zuccheri e tutti gli altri analoghi apparecchi debbono essere tarati, suggellati e sottoposti al controllo periodico dell'Istituto regionale della vite e del vino.

In caso di inadempienze alle disposizioni di cui al presente articolo, gli organismi associativi non potranno essere ammessi per la successiva campagna di ammasso ai benefici di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28.

Art. 5

Il contributo a favore dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) previsto dall'art. 12 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, e successive aggiunte e modificazioni, è elevato:

a) di lire 2.600 milioni, per la concessione delle agevolazioni relative alle operazioni di rinnovo previste dal terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, e concernenti le anticipazioni ai conferenti per la vendemmia del 1974;

b) di lire 4.400 milioni, per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con le modificazioni ed aggiunte successive ivi comprese quelle previste dalla presente legge, da destinare a sostegno delle operazioni di conferimento per la vendemmia del 1975.

Art. 6

Al fine della concessione dei contributi sulle spese di gestione previste dall'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, è disposta l'assegnazione della somma di lire 750 milioni sul cap. 21184 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 7

Le provvidenze disposte con gli articoli precedenti sono considerate quali anticipazioni su eventuali provvedimenti dello Stato che potranno essere emanati in favore delle Regioni per le finalità indicate nella presente legge.

Art. 8

Alla spesa di lire 7.750 milioni autorizzata con gli articoli 5 e 6 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1974.

Art. 9

L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre per l'anno finanziario 1975 anticipazioni fino allo ammontare massimo di lire 71 milioni a favore degli ispettorati provinciali dell'agricoltura della Sicilia per il pagamento delle indennità di missione e lavoro straordinario ai dipendenti degli ispettorati stessi che nel corso della campagna di commercializzazione 1974-75 hanno prestato la loro opera in qualità di componenti delle commissioni di controllo per il ritiro degli agrumi effettuato dalle organizzazioni di produttori, in applicazione dei vigenti regolamenti comunitari sugli ortofrutticoli.

Gli ispettorati non appena avranno riscosso dallo Stato o dall'A.I.M.A. le somme di cui al precedente comma, verseranno contestualmente in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione i relativi importi fino alla totale estinzione dell'anticipazione ricevuta.

I capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono personalmente responsabili dell'osservanza delle disposizioni contenute nel precedente comma.

Art. 10

Per le convenzioni previste dagli articoli 16 e 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, si applica il disposto del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificata con la legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.

Art. 11

Il Presidente della Regione è autorizzato ad istituire nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso appositi capitoli di spesa per la concessione dell'anticipazione prevista dagli articoli 1 e 9 della presente legge, nonchè appositi capitoli di entrata per il recupero delle anticipazioni medesime con la dotazione finanziaria indicata negli stessi articoli 1 e 9.

E' altresì autorizzato ad effettuare le altre variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 12

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 ottobre 1975.

BONFIGLIO