
LEGGE REGIONALE 16 agosto 1975, n. 54
G.U.R.S. 20 agosto 1975, n. 36
Utilizzazione temporanea del personale degli enti edilizi soppressi.
Testo annotato al 21/2/1976
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Salva la definizione dei rapporti tra Stato e Regione, da attuare ai sensi dell'art. 43 dello Statuto siciliano, in tema di personale degli enti edilizi soppressi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modifiche ed integrazioni, e restando impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stesso personale da adottare nel rispetto delle competenze regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire nella utilizzazione presso i propri uffici centrali e periferici del personale già in servizio presso l'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 43, anche successivamente alla scadenza del termine ivi indicato e comunque non oltre il 31 dicembre 1975. (1)
Salva la definizione dei rapporti di cui all'articolo precedente, al personale interessato, per l'ulteriore periodo di utilizzazione presso l'Amministrazione regionale, sarà corrisposto un trattamento economico mensile nella misura di un tredicesimo del trattamento economico fondamentale a ciascuno spettante presso gli enti di rispettiva provenienza. Sarà altresì corrisposta, nella stessa misura, la tredicesima mensilità per l'anno 1975.
Al personale di cui alla presente legge compete, per il periodo indicato nell'articolo precedente, il trattamento di assistenza spettante al personale dell'Amministrazione regionale.
Rimane salva ogni determinazione relativa alla definizione dei rapporti finanziari concernenti il personale di cui alla presente legge ai sensi dell'art. 18, terzultimo comma, del D.P.Rep. 30 dicembre 1972, n. 1036.