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LEGGE REGIONALE 16 agosto 1975, n. 58

G.U.R.S. 20 agosto 1975, n. 36

Provvedimenti a favore del bacino di carenaggio in muratura nel porto di Palermo.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione nel porto di Palermo del bacino di carenaggio in muratura della capacità di 400.000 tonnellate, è autorizzata, a favore della società "Bacini di Palermo", ad integrazione dei contributi concessi a norma dell'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive aggiunte e modifiche, un ulteriore contributo di lire 14.000 milioni ripartito in due quote di lire 10.000 milioni e lire 4.000 milioni ricadenti rispettivamente negli esercizi finanziari 1975 e 1976.

Art. 2

All'onere di lire 14.000 milioni di cui al precedente art. 1, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità previste per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 dal piano regionale di interventi, di cui alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 agosto 1975.

BONFIGLIO