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LEGGE REGIONALE 16 agosto 1975, n. 68

G.U.R.S. 20 agosto 1975, n. 36

Norma aggiuntiva alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, sul finanziamento della spesa e l'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'art. 8 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, è aggiunto il seguente ultimo comma:

"In deroga al disposto del precedente comma e limitatamente al periodo 1 giugno - 31 dicembre 1975, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere agli enti ospedalieri, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione 1975, acconti mensili per far fronte alle spese correnti di cui al precedente art. 4 non superiori al 70 per cento di un dodicesimo delle somme complessive stanziate nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974. L'ammontare complessivo degli acconti non potrà comunque superare il 70 per cento dei sette dodicesimi delle somme sopraindicate".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 agosto 1975.

BONFIGLIO