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N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 20 della Dir. 2006/12/CE.

DIRETTIVA (CEE) 75/442 DEL CONSIGLIO 15 luglio 1975

G.U.C.E. 25 luglio 1975, n. L 194

Rifiuti.

TESTO COORDINATO (al Reg. (CE) n. 1882/2003)

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 20 della Dir. 2006/12/CE.

Note sul recepimento

Adottata il: 25 luglio 1975

Entrata in vigore il 18 luglio 1975

Termine per il recepimento: 18 luglio 1977

Recepita il: 16 dicembre 1982

Ultimo provvedimento in materia, adottato il: 5 febbraio 1997

Nota: Con legge 9 febbraio 1982 n. 42 il Governo è stato autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, gli atti di recepimento delle direttive incluse in un elenco allegato, tra le quali figura anche la Dir. 75/442/Cee relativa ai rifiuti.

L'atto di recepimento (D.P.R. 15 dicembre 1982 n. 343), entrato in vigore il 16 dicembre 1982, è stato in seguito modificato dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, con il quale è stata recepita la Dir. 91/156/CEE che modifica la presente.

Provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva:

- L. 9 febbraio 1982, n. 42

- D.P.R. 15 dicembre 1982, n. 343

- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

- D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per lo smaltimento dei rifiuti può creare disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi necessario procedere, in questo settore, al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

Considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità per raggiungere con una più ampia regolamentazione uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita; che occorre quindi prevedere alcune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato i poteri d'azione necessari a tal fine, occorre fare ricorso all'articolo 235;

Considerando che ogni regolamento in materia di smaltimento, dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti;

Considerando l'importanza di favorire il ricupero dei rifiuti e l'utilizzazione dei materiali di ricupero per preservare le risorse naturali; considerando che il programma d'azione delle Comunità europee per la protezione dell'ambiente (3) sottolinea la necessità di azioni comunitarie, compresa l'armonizzazione delle legislazioni;

Considerando che una regolamentazione efficace e coerente dello smaltimento dei rifiuti, tale da non ostacolare gli scambi intracomunitari e da non alterare le condizioni di concorrenza, dovrebbe applicarsi ai beni mobili di cui il detentore si disfi o sia tenuto a disfarsi a norma delle disposizioni nazionali in vigore, ad eccezione dei rifiuti radioattivi, minerari e agricoli, delle carogne, delle acque di scarico, degli effluenti gassosi e dei rifiuti soggetti a una specifica regolamentazione comunitaria;

Considerando che, per assicurare la protezione dell'ambiente, occorre prevedere un sistema d'autorizzazione per le imprese che si incaricano di trattare, ammassare o depositare rifiuti per conto altrui, la sorveglianza delle imprese che smaltiscono i propri rifiuti e di quelle che raccolgono i rifiuti altrui nonché un piano contenente i dati essenziali da prendere in considerazione per le varie operazioni di smaltimento dei rifiuti;

Considerando che la parte dei costi non coperta dalla valorizzazione dei rifiuti deve essere ripartita secondo il principio "chi inquina paga",

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 11 febbraio 1975, n. C 32.

(2)

G.U. 23 gennaio 1975, n. C 16.

(3)

G.U. 20 dicembre 1973, n. C 112.

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Art. 1

(sostituito dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE)

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, preparerà, entro il 1° aprile 1993, un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Questo elenco sarà oggetto di un riesame periodico e, se necessario, sarà riveduto secondo la stessa procedura.

b) "produttore": la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonchè il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;

e) "smaltimento": tutte le operazioni previste nell'allegato II A;

f) "ricupero": tutte le operazioni previste nell'allegato II B;

g) "raccolta": l'operazione di raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

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Art. 2

(sostituito dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE)

1. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b) qualora già contemplati da altra normativa:

I) i rifiuti radioattivi;

II) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

III) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

IV) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

V) i materiali esplosivi in disuso.

2. Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.

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Art. 3

(sostituito dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE)

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere:

a) in primo luogo la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

- lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un maggiore risparmio di risorse naturali;

- la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

- lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;

b) in secondo luogo:

I) il ricupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie o

II) l'uso di rifiuti come fonte di energia.

2. Salvo nei casi in cui si applicano le disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, gli Stati membri informano la Commissione delle misure che intendono adottare per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. La Commissione informa di tali misure gli altri Stati membri e il Comitato di cui all'articolo 18.

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Art. 4

(sostituito dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE)

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

- senza causare inconvenienti da rumori od odori;

- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.

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Art. 5

(sostituito dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE)

1. Gli Stati membri, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, adottano le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi. Questa rete deve consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

2. Tale rete deve inoltre permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

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Art. 6

(sostituito dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE)

Gli Stati membri stabiliscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate di porre in atto le disposizioni della presente direttiva.

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Art. 7

(sostituito dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE)

1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5 la o le autorità competenti di cui all'articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro:

- tipo, quantità e origine dei rifiuti da ricuperare o da smaltire;

- requisiti tecnici generali;

- tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

- i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento.

Tali piani potranno riguardare ad esempio:

- le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti,

- la stima dei costi delle operazioni di ricupero e di smaltimento,

- le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.

2. Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l'elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri.

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Art. 8

(sostituito dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE)

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti:

- li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni previste nell'allegato II A o II B, oppure

- provveda egli stesso al ricupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della presente direttiva.

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Art. 9

(sostituito dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE)

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5 e 7 tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II A debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente di cui all'articolo 6.

Tale autorizzazione riguarda in particolare:

- i tipi ed i quantitativi di rifiuti,

- i requisiti tecnici,

- le precauzioni da prendere in materia di sicurezza,

- il luogo di smaltimento,

- il metodo di trattamento.

2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate, essere accompagnate da condizioni e obblighi, o essere rifiutate segnatamente quando il metodo di smaltimento previsto non è accettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente.

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Art. 10

(sostituito dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II B devono ottenere un'autorizzazione a tal fine.

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Art. 11

(sostituito dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE)

1. Fatto salvo il disposto della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, possono essere dispensati dall'autorizzazione di cui all'articolo 9 o all'articolo 10:

a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione

e

b) gli stabilimenti o le imprese che recuperano rifiuti.

Tale dispensa si può concedere solo:

- qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione

e

- qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4.

2. Gli stabilimenti o le imprese contemplati nel paragrafo 1 sono soggetti a iscrizione presso le competenti autorità.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle norme generali adottate in virtù del paragrafo 1.

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Art. 12

(sostituito dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE, dall'art. 5 della Dir. 91/692/CEE e dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE)

Gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al ricupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari), devono essere iscritti presso le competenti autorità qualora non siano soggetti ad autorizzazione.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 20 della Dir. 2006/12/CE.

Art. 13

(sostituito dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE)

Gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni previste agli articoli 9-12 sono sottoposti a adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 20 della Dir. 2006/12/CE.

Art. 14

(sostituito dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE)

Ogni stabilimento o impresa di cui agli articoli 9 e 10 deve:

- tenere un registro in cui siano indicati la quantità, la natura, l'origine nonchè, se opportuno, la destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto e il modo di trattamento dei rifiuti, per i rifiuti di cui all'allegato I e per le operazioni previste nell'allegato II A o II B;

- fornire, dietro richiesta, tali informazioni alle autorità competenti di cui all'articolo 6.

Gli Stati membri possono esigere che anche i produttori adempiano le disposizioni di questo articolo.

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Art. 15

(sostituito dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE)

Conformemente al principio "chi inquina paga", il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto:

- dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad una impresa di cui all'articolo 9 e/o

- dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti.

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Art. 16

(aggiunto dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE e sostituito dall'art. 5 della Dir. 91/692/CEE)

Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti.

Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

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Art. 17

(aggiunto dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE e sostituito dall'art. 5 della Dir. 91/692/CEE)

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 18.

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Art. 18

(aggiunto dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE e sostituito dall'allegato III della Reg. (CE) n. 1882/2003)

1. La Commissione è assistita da un Comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

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Art. 19

(1)

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

(1)

Modificata la numerazione da art. 13 ad art. 19, in base alla Dir. 91/156/CEE

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 20 della Dir. 2006/12/CE.

Art. 20

(1)

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

(1)

Modificata la numerazione da art. 14 ad art. 20, in base alla Dir. 91/156/CEE

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 20 della Dir. 2006/12/CE.

Art. 21

(1)

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RUMOR

(1)

Modificata la numerazione da art. 15 ad art. 21, in base alla Dir. 91/156/CEE

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 20 della Dir. 2006/12/CE.

Allegato I

(aggiunto dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE)

Categorie di rifiuti

Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati

Q2 Prodotti fuori norma

Q3 Prodotti scaduti

Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione

Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)

Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esauriti, ecc.)

Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti, ecc.)

Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)

Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)

Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)

Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)

Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da Pcb, ecc.)

Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata

Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dall'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)

Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni

Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 20 della Dir. 2006/12/CE.

Allegato II A

(aggiunto dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE)

Operazioni di smaltimento

NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:

D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10 Incenerimento a terra

D11 Incenerimento in mare

D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 20 della Dir. 2006/12/CE.

Allegato II B

(aggiunto dall'art. 1 della Dir. 91/156/CEE)

Operazioni di recupero

NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).