
N.d.R. Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si rimanda all'art. 10, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Inoltre, in deroga alle disposizioni di cui al presente si rimanda all'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nel testo integrato dall'art. 51, comma 1, lett. f-bis), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 5 luglio 1975
G.U.R.I. 18 luglio 1975, n. 190
Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.
N.d.R. Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si rimanda all'art. 10, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Inoltre, in deroga alle disposizioni di cui al presente si rimanda all'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nel testo integrato dall'art. 51, comma 1, lett. f-bis), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visti gli articoli 218, 344 e 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Viste le istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, concernenti la compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato;
Considerata la necessità di apportare d'urgenza modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 per la parte riguardante l'altezza minima ed i requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, in attesa di procedere all'aggiornamento della restante parte delle istruzioni ministeriali stesse;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità il 27 febbraio 1975;
Decreta:
N.d.R. Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si rimanda all'art. 10, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Inoltre, in deroga alle disposizioni di cui al presente si rimanda all'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nel testo integrato dall'art. 51, comma 1, lett. f-bis), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.
N.d.R. Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si rimanda all'art. 10, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Inoltre, in deroga alle disposizioni di cui al presente si rimanda all'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nel testo integrato dall'art. 51, comma 1, lett. f-bis), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed mq 10, per ciascuno dei successivi.
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.
N.d.R. Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si rimanda all'art. 10, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Inoltre, in deroga alle disposizioni di cui al presente si rimanda all'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nel testo integrato dall'art. 51, comma 1, lett. f-bis), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.
N.d.R. Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si rimanda all'art. 10, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Inoltre, in deroga alle disposizioni di cui al presente si rimanda all'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nel testo integrato dall'art. 51, comma 1, lett. f-bis), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.
La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18° C e i 20° C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.
Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.
N.d.R. Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si rimanda all'art. 10, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Inoltre, in deroga alle disposizioni di cui al presente si rimanda all'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nel testo integrato dall'art. 51, comma 1, lett. f-bis), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.
Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.
N.d.R. Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si rimanda all'art. 10, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Inoltre, in deroga alle disposizioni di cui al presente si rimanda all'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nel testo integrato dall'art. 51, comma 1, lett. f-bis), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
N.d.R. Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si rimanda all'art. 10, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Inoltre, in deroga alle disposizioni di cui al presente si rimanda all'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nel testo integrato dall'art. 51, comma 1, lett. f-bis), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.
Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
N.d.R. Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si rimanda all'art. 10, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Inoltre, in deroga alle disposizioni di cui al presente si rimanda all'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nel testo integrato dall'art. 51, comma 1, lett. f-bis), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.
N.d.R. Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si rimanda all'art. 10, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Inoltre, in deroga alle disposizioni di cui al presente si rimanda all'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nel testo integrato dall'art. 51, comma 1, lett. f-bis), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.