
LEGGE REGIONALE 6 giugno 1975, n. 48
G.U.R.S. 7 giugno 1975, n. 25
Provvedimenti straordinari in favore della S.p.A. Industria sali potassici e affini (ISPEA).
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano, previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, e successive aggiunte e modifiche, è incrementato di lire 3.084 milioni per interventi straordinari in favore della collegata società ISPEA.
La somma di cui al precedente articolo sarà anticipata dall'Ente minerario siciliano all'ISPEA e dovrà essere restituita entro tre mesi dalla adozione dei provvedimenti per il risanamento finanziario della Società.
Le deliberazioni dell'Ente minerario siciliano riguardanti le anticipazioni con l'indicazione delle destinazioni, sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio, il quale, prima dell'approvazione, riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.