
LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 28
G.U.R.S. 4 giugno 1975, n. 24
Adeguamento del trattamento economico dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione alle norme contenute nella legge regionale 1° agosto 1974, n. 30.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
A decorrere dal 1° marzo 1974, la tabella "B" allegata alla legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, modificata dall'art. 12 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, relativa al trattamento economico del personale sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione, è sostituita da quella annessa alla presente legge.
Le note della tabella di cui all'art. 8 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, si applicano al personale di cui al primo comma del presente articolo, in quanto compatibili.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio in corso in lire 38.978.000, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 11054 del bilancio della Regione per l'anno 1975, concernente stipendi ed altri assegni fissi al personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 giugno 1975.
BONFIGLIO
Tabella B
Classi di stipendio Anzianità Qualifica mensile netto (1) richiesta per l'attribuzione Guardia 191.721 Iniziale 205.466 2 anni 221.562 4 anni 237.760 8 anni 257.813 14 anni 285.019 20 anni Sottufficiali: Brigadiere 237.760 Iniziale Brigadiere 257.813 6 anni Maresciallo 289.788 10 anni Maresciallo 337.934 16 anni(1) Senza le detrazioni dall'imposta, ai sensi degli articoli 15 e 16 del D. P. Rep. 29 settembre 1973, n. 597.