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LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 28

G.U.R.S. 4 giugno 1975, n. 24

Adeguamento del trattamento economico dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione alle norme contenute nella legge regionale 1° agosto 1974, n. 30.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal 1° marzo 1974, la tabella "B" allegata alla legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, modificata dall'art. 12 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, relativa al trattamento economico del personale sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Le note della tabella di cui all'art. 8 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, si applicano al personale di cui al primo comma del presente articolo, in quanto compatibili.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio in corso in lire 38.978.000, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 11054 del bilancio della Regione per l'anno 1975, concernente stipendi ed altri assegni fissi al personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 giugno 1975.

BONFIGLIO

Tabella B


                             Classi di stipendio             Anzianità
       Qualifica              mensile netto (1)            richiesta per
                                                           l'attribuzione
Guardia                           191.721                     Iniziale
                                  205.466                      2 anni
                                  221.562                      4 anni
                                  237.760                      8 anni
                                  257.813                     14 anni
                                  285.019                     20 anni
Sottufficiali:
Brigadiere                        237.760                     Iniziale
Brigadiere                        257.813                      6 anni
Maresciallo                       289.788                     10 anni
Maresciallo                       337.934                     16 anni
(1) Senza le detrazioni dall'imposta, ai sensi degli articoli 15 e 16 del D. P. Rep. 29 settembre 1973, n. 597.