
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
LEGGE 31 maggio 1975, n. 191
G.U.R.I. 13 giugno 1975, n. 154
Nuove norme per il servizio di leva. (1)
TESTO COORDINATO (al D.M. Difesa 22 ottobre 2002, n. 274)
In ordine alle disposizioni in materia di servizio di leva, vedi il D.L.vo 30 dicembre 1997, n. 504: "Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
Vedi D.M. Difesa 22 ottobre 2002, n. 274: "Regolamento recante norme per la rideterminazione delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei Consigli di leva e degli Uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica nonché degli Uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi".
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
(sostituito dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1986, n. 958)
La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare è di dodici mesi.
La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attività operativa.
Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva è di quindici mesi.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
[La chiamata delle classi alla leva è fissata all'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il diciottesimo anno di età.] (comma abrogato) (1)
L'inizio delle operazioni di leva può essere anticipato in modo da rendere possibile l'applicazione del secondo e penultimo comma del successivo articolo 3.
Quando contingenze straordinarie lo esigano, le classi possono essere chiamate alla leva anche prima dei termini suddetti.
Comma abrogato dall'art. 12, comma 2, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1997, n. 504.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
(abrogato dall'art. 1 delle legge 8 gennaio 2001, n. 2)
[La chiamata alle armi ha luogo, per ordine del Ministro per la difesa, nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di età.] (comma abrogato) (1)
[E' però in facoltà del Ministro per la difesa di anticipare o ritardare di un anno la chiamata stessa, quando speciali circostanze lo esigano.
Inoltre è in facoltà del Ministro per la difesa di chiamare alle armi le classi per contingenti o scaglioni.
In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.
L'età minima per chiedere di adempiere anticipatamente gli obblighi di leva, ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 259, è fissata al compimento del diciassettesimo anno di età.]
Comma abrogato dall'art. 12, comma 2, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1997, n. 504.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
1-a) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione;
1-b) abbiano svolto o svolgano attività lavorativa nell'ambito del demanio marittimo quali titolari o dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto - ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione - nell'esplicazione delle loro attività;
1-c) siano stati o siano iscritti a società o enti di sport nautici o di pesca subacquea;
2) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare;
3) siano stati o siano dipendenti da ditte che provvedono:
a) alla costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo;
b) agli armamenti navali militari;
c) alla costruzione, riparazione o fornitura di caldaie, macchinari e in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo;
4) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle città o paesi costieri la cui produzione sia di preminente interesse marinaresco;
5) abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che producono materiale ed attrezzature di pesca di qualsiasi tipo;
6) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) compresi gli arruolati volontari della guardia di finanza - contingente di mare;
7) siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella guardia di finanza - contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento di ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare;
8-a) siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici, meccanici o costruttori navali;
8-b) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime oppure negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro;
9) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;
10) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco;
11) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;
12) abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio militare in Marina;
13) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri.
L'iscrizione dei giovani di cui al precedente punto 13 nelle note definitive dei soggetti alla leva per l'arruolamento nei CEMM è disposta in ordine di età a partire dai nati il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la classe, fino a raggiungere il numero determinato dal Ministro per la difesa per soddisfare le esigenze della Marina militare.
Le operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva in Marina sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal ministero della difesa.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Nelle liste di leva è apposta apposita annotazione a fianco dei nominativi dei giovani che, in possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 4, sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM. Tali giovani sono iscritti nelle note definitive di cui al successivo articolo 13.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Sono cancellati dalle note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva, gli iscritti:
1) già arruolati nell'Esercito, nell'Aeronautica, nella guardia di finanza - contingente ordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, o comunque incorporati in altri Corpi il cui servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva;
2) specialisti della montagna o soci della Federazione italiana sport invernali, del Club alpino italiano, dell'Alpenverein tesserati da almeno un anno, sempre che sia gli uni che gli altri abbiano svolto specifica attività agonistica o professionale nel settore della montagna, comprovata da idonea documentazione, e facciano domanda prima dell'arruolamento al competente ufficio di leva delle capitanerie di porto di prestare servizio nelle truppe alpine e ne siano riconosciuti idonei;
3) in possesso dei titoli preferenziali per l'assegnazione ai contingenti aeronautici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
4) che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati;
5) per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per l'assoggettamento alla leva per l'arruolamento nel CEMM, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare;
6) per i quali, per motivi di carattere eccezionale, il Ministro per la difesa determini la cancellazione dalle note definitive.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Sono compresi nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi:
1) gli arruolati volontariamente nel Corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella guardia di finanza - contingente di mare;
2) gli arruolati di leva nel CEMM.
Sono cancellati dai ruoli dell'Esercito e trasferiti nei ruoli del CEMM:
1) gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in ingegneria navale e meccanica; i reiscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica provenienti da altri corsi di laurea; gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in discipline nautiche o scienze economiche e marittime presso l'Istituto superiore navale di Napoli, che risultino già arruolati di leva senza avere ancora prestato servizio di leva alle armi. I rettori delle università e il direttore dell'istituto predetto debbono fornire, sessione per sessione, alla Marina militare, su richiesta delle capitanerie di porto, i nomi e le generalità dei giovani iscritti ai corsi delle facoltà sopraindicate;
2) coloro i quali, dopo il concorso alla leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, ottengono di prestare servizio nella Marina o nella guardia di finanza - contingente di mare, ovvero conseguono il requisito di cui al titolo 1-a) del precedente articolo 4.
Sono cancellati dai ruoli del CEMM e trasferiti nei ruoli delle forze armate dello Stato:
1) gli arruolati di leva che, pur essendo riconosciuti idonei, non sono ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;
2) i militari di leva del CEMM i quali ottengono, ai sensi delle norme previste dall'ordinamento del CEMM e dello stato giuridico dei sottufficiali, il trasferimento nelle altre forze armate per intraprendervi una carriera;
3) i militari di leva del CEMM i quali siano riformati, dopo aver prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;
4) gli arruolati di leva ed i militari in congedo illimitato, eccedenti ai fabbisogni della Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;
5) i militari in congedo, forniti di brevetto di pilota civile di secondo e terzo grado, i quali siano trasferiti previo nulla osta del Ministero, nella forza in congedo dell'Aeronautica;
6) i militari in servizio nella guardia di finanza - contingente di mare, che ottengono il passaggio nel contingente ordinario del Corpo; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;
7) i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obbligo di servizio militare marittimo in base alla disposizione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
(modificato e integrato dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958)
Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nel CEMM sono quelli stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.
I consigli di leva sono composti:
a) da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, designato dal Ministro della difesa, presidente;
b) da un ufficiale di porto del compartimento marittimo, di grado non inferiore a tenente di vascello, perito selettore attitudinale, membro;
c) da un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, perito selettore attitudinale, membro;
d) da un ufficiale del compartimento marittimo, con funzioni di relatore e segretario senza voto.
Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia
Il consiglio di leva, assistito da un ufficiale medico della Marina militare quale perito sanitario e da un gruppo di ufficiali periti selettori della stessa forza armata, sulla base di apposite prove ed esami preventivamente stabiliti, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale degli iscritti di leva e predesigna i giovani riconosciuti idonei ed atti a prestare servizio nella Marina militare per le varie categorie, specialità ed abilitazioni del CEMM. I giovani riconosciuti idonei ma non atti per ragioni fisiche o professionali all'arruolamento nella predetta forza armata, previa selezione effettuata da ufficiali periti selettori dell'Esercito, sono predesignati per le varie armi, servizi e gruppi di incarichi dell'Esercito.
Il numero dei periti selettori è determinato dal Ministro per la difesa in relazione all'entità del contingente che ogni consiglio di leva deve esaminare annualmente. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro per la difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.
Le decisioni del consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti.
Le sedute del consiglio di leva sono pubbliche.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
(integrato dall'art. 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958)
Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono quelli stabiliti nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
Tali consigli sono composti:
a) da un commissario di leva, presidente;
b) da due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, periti selettori attitudinali, membri;
c) dal sindaco del comune degli iscritti che debbono presentarsi o da un suo delegato, assistito dal segretario comunale;
d) da un ufficiale con funzioni di relatore e segretario senza voto.
Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia.
In tempo di guerra, o in contingenze straordinarie, il Ministro per la difesa ha facoltà di disporre che la presidenza del consiglio di leva sia assunta da personale non appartenente al ruolo organico dei commissari di leva.
Il consiglio, con l'assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all'impiego in incarichi del servizio militare.
Fanno parte di detto gruppo di periti ufficiali medici ed ufficiali delle varie armi e dei servizi, nel numero che sarà determinato dal Ministro per la difesa in relazione all'entità del contingente che ogni consiglio di leva deve annualmente esaminare.
Il capo nucleo medico selettore è il perito sanitario del consiglio di leva.
La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro per la difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.
Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente, salvo che la decisione riguardi l'idoneità fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del perito sanitario. L'intervento di tre membri, compreso tra questi il presidente, rende valide le decisioni.
Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi partecipa, con funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Compiute le operazioni di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, la lista è firmata dal capo dell'amministrazione comunale che ne fece l'esame e trasmessa per copia autentica, nei primi dieci giorni del mese di aprile, al capo dell'ufficio di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica competente per territorio, nonchè, per i comuni costieri, anche al capo dell'ufficio leva della capitaneria di porto competente per territorio.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Dal momento della trasmissione della lista di leva di cui all'articolo precedente sino a quello della verifica di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, il capo dell'amministrazione comunale tiene conto, ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 41 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e 12 della presente legge, di tutte le modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, prende nota di ogni altra variazione cui possa andare soggetta la lista e provvede all'iscrizione degli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
A partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di età, gli uffici di leva delle capitanerie di porto devono chiedere agli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica che nelle liste di leva, a fianco ai nominativi dei giovani iscritti nelle note preparatorie, sia apposta l'annotazione indicante la soggezione degli stessi alla leva per l'arruolamento nel CEMM.
Effettuata tale annotazione, gli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica trasmettono agli uffici di leva delle capitanerie di porto la documentazione personale degli iscritti di cui al comma precedente.
Successivamente gli uffici di leva delle capitanerie di porto, su disposizione dell'autorità centrale, devono compilare le note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM, in ordine alfabetico, includendovi tutti i giovani iscritti nelle note preparatorie, per ciascuno dei quali sia stata riportata l'annotazione di cui al precedente primo comma da parte degli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica.
Nelle note definitive saranno aggiunti tutti gli omessi ed i già rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Le operazioni di leva per ogni singola classe si svolgono in un'unica sessione che ha inizio il 1º gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
Durante tale sessione, i consigli di leva ammettono, dopo esame delle relative domande, all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 22 della presente legge gli iscritti che vi abbiano titolo, previo arruolamento senza visita medica, qualora il Ministro per la difesa ai avvalga della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 14.
I distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto ammettono al ritardo o rinvio della prestazione del servizio militare, ai sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge e 88, 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, gli arruolati che vi abbiano titolo.
I giovani di cui al secondo comma che, ritenendosi inabili al servizio militare, desiderano essere sottoposti all'esame personale, debbono farne esplicita documentata richiesta.
Per tutti gli altri che non hanno presentato domanda di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, i consigli di leva procedono al loro esame personale.
Gli arruolati senza visita ai sensi del secondo comma del presente articolo saranno sottoposti a visita fisio-psico-attitudinale all'atto della loro chiamata alle armi, qualora siano tenuti a compiere la ferma di leva.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Il consiglio di leva, dopo aver effettuato le operazioni di cui agli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237:
a) cancella dalle liste di leva i deceduti;
b) pronuncia l'esclusione di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica citato;
c) decide sulle domande di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva di cui all'articolo 22 della presente legge;
d) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 52 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
e) pronuncia la riforma o la rivedibilità di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal capo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica;
f) pronuncia l'arruolamento nell'Esercito di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, comprendendo fra gli idonei i già arruolati volontariamente;
g) pronuncia l'arruolamento senza visita per gli iscritti che abbiano ottenuto l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 22 della presente legge qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facoltà prevista dall'ultimo comma del presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 13;
h) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per coloro che, pur essendosi presentati innanzi al consiglio di leva, rifiutano di sottoporsi all'esame personale; per questi ultimi pronuncerà altresì il loro arruolamento senza visita;
i) invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denunce ricevute, decide in conseguenza;
l) fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati nell'Esercito, gli elementi che debbono servire alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.
Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente avviati alle armi.
Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all'autorità giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi, purchè non abbiano titolo a dispensa, esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio.
Il Ministro per la difesa ha la facoltà di dispensare dall'esame personale gli iscritti per i quali dal consiglio di leva sia stata accertata l'esistenza dei titoli idonei ad ottenere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Gli iscritti nelle note definitive hanno l'obbligo di presentarsi alla data e al consiglio di leva indicati nel precetto personale di chiamata alla leva; ai predetti iscritti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
Gli iscritti che sono imbarcati su navi all'estero che fanno periodicamente ritorno nella Repubblica hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM più vicino al predetto approdo, nel termine di venti giorni dalla data di arrivo della nave.
Le autorità diplomatiche o consolari all'estero possono impedire il passaggio da una nave all'altra di iscritti chiamati alla leva.
I pescatori imbarcati su navi spedite e partite per campagne di pesca periodica possono ritardare la loro presentazione fino al termine della campagna stessa.
Gli iscritti che non si presentano per giustificati motivi nel termine stabilito hanno l'obbligo di darne subito notizia all'ufficio di leva della capitaneria di porto competente e di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della sessione di leva.
Sono dispensati dal presentarsi al consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM gli iscritti che si trovano nelle condizioni stabilite dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Il consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM, dopo aver verificato e chiuso le note definitive, prende in esame la posizione di ogni iscritto e delibera relativamente agli argomenti indicati nel precedente articolo 14, escluse le lettere a), f) ed l), e nell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
Inoltre delibera:
a) la cancellazione dei deceduti dalle note definitive, dandone comunicazione all'ufficio di leva della capitaneria di porto competente, per i successivi adempimenti;
b) la cancellazione dalle note definitive, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva:
1) degli iscritti di cui ai numeri 1), 4), 5) e 6) del precedente articolo 6;
2) degli iscritti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo 6, previo esame di documentata domanda;
c) il computo nella leva dei già arruolati volontariamente nel CEMM e nella guardia di finanza - contingente di mare, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
d) l'arruolamento nel CEMM degli idonei ed atti per la Marina militare ovvero l'arruolamento dei restanti idonei nell'Esercito.
Il presidente del consiglio di leva, sulla base dei documenti in suo possesso, dispone la compilazione del documento matricolare dell'arruolato nel CEMM da parte dell'ufficio di leva della capitaneria di porto competente o fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati nell'Esercito, gli elementi necessari alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Il numero degli arruolati di leva nel CEMM e la data del loro avviamento alle armi vengono determinati dal Ministro in relazione alle esigenze della Marina.
Alla chiamata ed all'avviamento alle armi provvedono gli uffici di leva delle capitanerie di porto.
I predetti arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Per gli allievi non sottoposti a vincoli di ferma volontaria e per i militari che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta presso le forze armate o corpi dello Stato, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate o corpi armati dello Stato non è computabile nella ferma di leva.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
(integrato dall'art. 10, comma 1, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e abrogato dall'art. 12, comma 2, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1997, n. 504)
[Il Ministro per la difesa può disporre la concessione, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi:
a) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni;
b) fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni;
c) fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni;
d) fino al ventinovesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale;
e) fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale.
Fermi restando i limiti massimi di età stabiliti dal precedente comma, il ritardo della prestazione del servizio alle armi può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea aumentata di un anno. Per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale o di medicina aeronautica o spaziale, si considera la durata del corso di specializzazione aumentata di un anno.
Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma; di aver superato - nel corso dell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede il rinvio - per la seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea frequentato dallo studente. Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma. Il numero di esami da superare è ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l'anno di corso interessato, più di due.
Il Ministro della difesa stabilisce le norme per consentire l'anticipo a domanda del servizio militare di leva ai giovani arruolati che conseguano la maturità o titolo di studio equipollente di scuola secondaria superiore.
Non possono fruire del ritardo di cui ai precedenti commi i giovani che abbiano ottenuto di ritardare la prestazione del servizio alle armi per più di due anni, ai sensi del successivo articolo 20.
I militari - in congedo illimitato provvisorio - che si trovino nelle condizioni sopraccennate e che siano stati ammessi al ritardo della prestazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di tale beneficio, sempre nei limiti previsti dal precedente primo comma, anche quando si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) abbiano dovuto sospendere, limitatamente ad un solo anno, per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;
[2) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea od il diploma finale nel numero di anni fissati per la facoltà, scuola universitaria o istituto superiore cui sono iscritti, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio ai corsi superiori, purchè, in entrambi i casi, continuino ad attendere agli studi intrapresi;] (numero abrogato) (1)
[3) abbiano fatto passaggio, prima di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria o ad altro istituto superiore;] (numero abrogato) (1)
4) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo provvisorio per seguire corsi di specializzazione o per sostenere gli esami di Stato o l'abilitazione all'esercizio della professione.]
Numero abrogato dall'art. 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
(abrogato dall'art. 12, comma 2, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1997, n. 504)
[Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace può essere concesso alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiduesimo anno di età agli arruolati che siano:
a) alunni dell'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati. Anche gli alunni della penultima e terz'ultima classe possono godere del ritardo del servizio alla condizione che essi possano ultimare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di età;
b) candidati nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturità o di abilitazione oppure di idoneità all'ultima e penultima classe presso istituti statali, legalmente riconosciuti o parificati che siano contemporaneamente iscritti e frequentino rispettivamente l'ultima, penultima o terz'ultima classe di una scuola privata autorizzata, purchè possano completare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di età;
c) candidati esterni agli esami di maturità o di abilitazione in possesso del titolo di ammissione all'ultimo anno di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati;
d) candidati esterni ai predetti esami i quali siano stati respinti, ma che abbiano conseguito l'idoneità all'ultima classe di istituto di istruzione di secondo grado statale o legalmente riconosciuto o parificato.
Il ritardo previsto dai primo comma può essere concesso, a domanda, agli arruolati che siano alunni di scuola media superiore ordinata in corsi, della durata complessiva di anni sette, alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.]
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
(modificato dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 269)
Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il termine degli studi, salvo il disposto dei precedenti articoli 17 e 18, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi in ogni caso al compimento dell'età prescritta dal primo comma del precedente articolo 19 e dall'articolo 20.
[Coloro che fruiscono del titolo al ritardo sono chiamati a rispondere dell'obbligo del servizio alle armi entro un anno dalla cessazione del titolo medesimo.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 12, comma 2, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1997, n. 504.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
(modificato e integrato dall'art. 7, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 9, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 269, integrato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 190 e abrogato dall'art. 12, comma 2, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1997, n. 504)
[In tempo di pace, hanno titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva i giovani arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni, da accertarsi dai consigli di leva:
1) figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermità di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per causa di servizio, compresi gli equiparati a dette categorie;
1-bis) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;
2) figlio o fratello di pensionato di guerra o per causa di servizio militare, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati;
3) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico;
4) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purchè in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
5) figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
6) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;
7) vedovo o celibe con prole;
8) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
9) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente;
10) primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause; (1)
11) primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria;
12) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni.
In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro per la difesa può, verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia. Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle forze armate, il Ministro per la difesa può non inserire nei manifesti di chiamata alla leva uno o più dei titoli elencati al primo comma.
Parimenti in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai numeri 4) e 5) del primo comma.
I livelli di reddito indicati in tale decreto del Ministro della difesa devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.
L'elenco nominativo dei dispensati ai sensi del presente articolo deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza degli eventuali dispensati per l'affissione agli albi comunali.]
La Corte costituzionale con sentenza n. 76 del 23 febbraio-10 marzo 1994, n. 76 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero annotato nella parte in cui non contempla, nel beneficio della dispensa dall'obbligo della ferma di leva, i figli dei lavoratori deceduti nello svolgimento di attività di lavoro autonomo.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
L'ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo precedente è consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva.
Tale disposizione non è applicabile nell'ipotesi di cui ai numeri 7) ed 8) del primo comma dell'articolo precedente e della dispensa di cui al secondo comma dell'articolo stesso. (1)
Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al n. 6) del precedente articolo, i figli che non abbiano potuto ultimare la ferma di leva perchè dichiarati non idonei al servizio sono considerati come se avessero soddisfatto gli obblighi del servizio militare.
La Corte costituzionale con sentenza n. 340 del 19-25 luglio 1994 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui non prevede il numero 6), dell'art. 22, primo comma, tra le ipotesi in cui non è applicabile il primo comma dell'art. 23 della stessa legge.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati:
1) quando sussistano perfetti entro la data di chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorra per ragioni di età o per legittimo rimando;
2) quando si verifichino tra la data di chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre ed il giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione al quale l'iscritto stesso è interessato, purchè derivino da modificazioni sopravvenute alla situazione di famiglia, non determinate dalla volontà degli interessati.
[Qualora il titolo di ammogliato con prole sia stato maturato dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rimando, la dispensa è subordinata all'accertamento della condizione che a causa della partenza alle armi dell'arruolato la famiglia acquisita venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 11, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
(abrogato dall'art. 12, comma 2, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1997, n. 504)
[I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati sino alla data di chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rimando.
I titoli che sorgano negli ultimi dieci giorni della sessione di leva e quelli che sorgano per sopravvenute modificazioni della situazione di famiglia non derivante dalla volontà degli interessati dopo la chiusura della adesione stessa possono essere fatti valere per gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica non oltre il decimo giorno successivo alla data di affissione del manifesto di chiamata alle armi del contingente al quale l'interessato è tenuto a rispondere e per gli arruolati nel CEMM non oltre il decimo giorno successivo alla data di ricezione del precetto personale di avviamento alle armi.
I titoli invece che sorgano per sopravvenute modificazioni nella situazione di famiglia non determinate dalla volontà degli interessati dopo la data di affissione del manifesto di chiamata alle armi o di ricezione del precetto personale possono essere fatti valere fino al giorno precedente a quello di inizio dalla chiamata alle armi.]
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Il Ministro per la difesa ha facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato dei militari in servizio alle armi che, per sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non determinate dalla volontà degli interessati, vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dal n. 1) al n. 8) dell'articolo 22, oppure determinate ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo sempre che detta condizione sia stata inserita nel manifesto di chiamata alla leva della classe la cui leva è in corso al momento della domanda.
L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è pronunciata dai consigli di leva.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
(sostituito dall'art. 8 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e abrogato dall'art. 12, comma 2, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1997, n. 504)
[Coloro che, dispensati dal presentarsi alle armi perché nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo anno di età, ovvero con le modalità di cui agli articoli 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, rimpatriano prima del compimento del ventiseiesimo anno di età, sono obbligati a presentarsi alle armi, con il primo contingente o scaglione che sia chiamato, per compiere la ferma di leva, a meno che, avendo acquisito per nascita la cittadinanza di uno Stato estero, provino di aver prestato nelle Forze armate di detto Stato un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con altri Stati.
Coloro che rimpatriano dopo il raggiungimento dell'età indicata nel comma precedente sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.]
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, i restanti posti che annualmente si renderanno disponibili nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, vengono conferiti:
1) nella categoria degli operai specializzati:
a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferme speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;
b) nella misura del 50 per cento al personale operaio qualificato che può conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria degli specializzati;
2) nella categoria degli operai qualificati:
a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferme speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;
b) nella misura del 25 per cento al personale operaio comune che può conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria immediatamente superiore;
c) nella misura dei 25 per cento agli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato di idoneità previsto dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle scuole allievi operai del Ministero della difesa;
3) nella categoria degli operai comuni:
a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario congedato senza demerito al termine delle ferme speciali o delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;
b) nella misura del 45 per cento agli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato di idoneità previsto dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle scuole allievi operai del Ministero della difesa.
I posti non ricoperti dopo le assunzioni di cui al comma precedente vengono conferiti con pubblico concorso.
La nomina dei militari volontari congedati senza demerito nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa viene effettuata per singole qualifiche di mestiere o gruppi di qualifiche affini, considerando, quale ordine di precedenza, la data di presentazione delle domande nell'ambito di ciascuna forza armata. La corrispondenza tra qualifiche di mestiere delle categorie degli operai e categorie a livello di specializzazione militare è stabilita con decreto del Ministro per la difesa.
I posti sono conferiti senza concorso a detto personale e vengono ripartiti per forza armata di provenienza in proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate. In mancanza di beneficiari provenienti da una forza armata, i posti vengono devoluti ai volontari congedati senza demerito appartenenti alle altre due forze armate.
E' abrogato l'articolo 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
I posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, che restino vacanti per mancanza di aspiranti, sono conferiti senza concorso ai volontari della rispettiva forza armata congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni che ne facciano domanda e siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo nel quale si chiede la nomina.
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal collocamento in congedo.
L'ordine di precedenza per la nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande.
Qualora non venga ricoperto il terzo dei posti riservato ai sottufficiali ai sensi del primo comma, lettera b), dell'articolo 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, i posti rimanenti sono conferiti senza concorso agli ex volontari in possesso dei prescritti titoli di studio che ne facciano domanda.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
(sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958)
(articolo abrogato) (1)
[Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province, nonché dei comuni superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.
Se alle assunzioni si provvede per concorso la riserva dei posti di cui al comma primo opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione è fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneità professionale si provvede mediante apposita prova.
La domanda di assunzione deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla data del collocamento in congedo.
I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma.
Il Ministero della difesa agevola il collocamento al lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.
Il Ministero della difesa agevola altresì l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse ai sensi dell'art. 40 della stessa legge.
Le amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e al secondo comma del citato art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente.
Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento.]
Per effetto dell'abrogazione dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 operata con l'art. 40, comma 1, lett. e) del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 196, l'articolo annotato deve intendersi abrogato.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Dopo i titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le assunzioni mediante concorso presso le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti richiamati nell'articolo 30, è aggiunto il seguente: "militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme".
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
I militari di truppa in ferma prolungata dell'Esercito possono assumere, oltre la ferma biennale prevista dalle disposizioni in vigore, una ferma triennale. I volontari a ferma biennale possono chiedere di commutarla in ferma triennale.
Al termine delle ferme contratte, i volontari suddetti possono chiedere successive rafferme annuali fino a un massimo di quattro.
I volontari di cui al presente articolo, che abbiano compiuto almeno ventiquattro mesi di servizio e non optino per la promozione a sergente di complemento ai sensi delle vigenti disposizioni, possono essere promossi al grado di sergente, nel limite dei posti disponibili nella forza organica determinata ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 giugno 1964, n. 447.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Ai volontari dell'Esercito che abbiano ultimato le ferme di cui all'articolo precedente ovvero che siano in rafferma o si trovino in congedo da non più di due anni è riservato il 50 per cento dei posti nei concorsi per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali previsti dalle vigenti disposizioni per il reclutamento dei militari da avviare alla carriera di sottufficiali dell'Esercito in servizio permanente.
I volontari ammessi ai suddetti corsi debbono rinunziare al grado di sottufficiale eventualmente rivestito.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
I posti a concorso per l'ammissione all'Accademia militare riservati agli allievi delle scuole militari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, che non fossero ricoperti con i predetti allievi, sono devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che siano alle armi nell'Esercito in qualità di ufficiali interiori o sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
La misura dei premi di congedamento previsti dalle vigenti disposizioni, per i militari volontari delle forze armate, è stabilita in trenta giorni dell'ultima paga percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in ferma o rafferma, con un minimo di 200.000 lire.
Ai volontari che si congedano dopo 3 anni di servizio, la misura minima del premio di congedamento dovuto è stabilita in 300.000 lire.
Sul premio di congedamento è corrisposto, a coloro che ne facciano domanda, un anticipo di lire 100.000 all'inizio di ciascun anno di ferma o rafferma.
Il primo comma dell'articolo 6 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è così sostituito:
"In favore dei militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e dell'Aeronautica che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione".
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
(modificato dall'art. 34, comma 1, della legge 24 dicembre 1986, n. 958)
Il numero complessivo dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma volontaria o rafferma (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri) non può superare il 19 per cento del numero totale dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni alle armi.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
La riduzione della ferma di leva prevista dal precedente articolo 1 sarà attuata con la seguente gradualità:
1) Esercito e Aeronautica:
14 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della legge stessa;
12 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge;
2) Marina:
22 mesi per i militari incorporati sino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge;
20 mesi per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della legge stessa;
18 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
L'anticipo della chiamata alla leva e della chiamata alle armi previsto dai precedenti articoli 2 e 3 sarà attuato gradualmente, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un programma definito dal Ministro per la difesa.
Per l'attuazione dell'anticipo della chiamata alla leva, i capi delle amministrazioni comunali, gli uffici di leva presso i distretti militari e quelli delle capitanerie di porto devono procedere, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti di competenza nei riguardi di ciascuna delle classi dei giovani che in detto anno compiono il diciottesimo ovvero il diciassettesimo anno di età.
A tale scopo, i capi delle amministrazioni comunali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere ai capi degli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica e, per i comuni costieri, anche a quelli degli uffici di leva delle capitanerie di porto copia autentica della lista di leva dei giovani che, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, compiono il diciassettesimo anno di età.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Fermo restando quanto prescritto nei precedenti articoli 37 e 38 le disposizioni di cui ai seguenti articoli trovano applicazione come appresso specificato:
1) articoli 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 15: a decorrere dall'iscrizione sulle liste di leva dei giovani che, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, compiono il diciassettesimo anno di età;
2) articoli 13 e 14: a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
3) articoli 8, 9, 16, 17 e 41: a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha termine il ciclo di anticipo della chiamata alla leva ed alle armi di cui all'articolo 38 della presente legge;
4) articoli 19, 20 e 21: a decorrere dalla chiamata alle armi della classe successiva a quella presentatasi alle armi nell'anno di entrata in vigore della presente legge. Per i giovani appartenenti a classi precedenti, continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 85, 86 ed 87 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni;
5) articolo 18: a decorrere dalla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella presentatasi alle armi nell'anno di entrata in vigore della presente legge. Per i giovani appartenenti a classi precedenti, continuano ad applicarsi le norme di cui al primo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.
Le disposizioni di cui al precedente articolo 35 si applicano ad iniziare dai volontari prosciolti o collocati in congedo al termine delle ferme o rafferme nell'anno di entrata in vigore della presente legge.
Fino alle decorrenze indicate nei precedenti commi continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 28, 30 e 31, sono fatti salvi i concorsi e le assunzioni in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni:
1) i termini sottoindicati sono sostituiti come specificato a fianco di ciascuno di essi:
leva di terra: leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, con ferma di leva di 12 mesi;
leva di mare: leva per l'arruolamento nei CEMM della Marina militare, con ferma di leva di 18 mesi;
lista di leva di mare: note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare;
consigli di leva di terra: consigli di leva di cui alla tabella in allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
consigli di leva di mare: consigli di leva di cui alla tabella allegata alla presente legge;
uffici di leva di terra: uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica;
uffici di leva di mare: uffici di leva delle capitanerie di porto;
2) i seguenti articoli sono abrogati e sostituiti da quelli della presente legge a fianco di ciascuno di essi indicati;
articolo 2 dall'articolo 4;
articolo 12 dall'articolo 5;
articolo 13 dall'articolo 6;
articolo 27 dall'articolo 9;
articolo 28 dall'articolo 8;
articolo 39 dall'articolo 10;
articolo 40 dall'articolo 11;
articolo 43 dall'articolo 12;
articolo 44 dall'articolo 2;
articolo 45 dall'articolo 13;
articolo 66 dall'articolo 17;
articolo 78 dall'articolo 3;
articolo 81 dall'articolo 1;
articolo 85 dall'articolo 19;
articolo 86 dall'articolo 20;
articolo 87 dall'articolo 21;
articolo 91 dall'articolo 22;
articolo 92 dall'articolo 23;
articolo 96 dall'articolo 24;
articolo 61 dall'articolo 14;
articolo 63 dall'articolo 15;
articolo 64 dall'articolo 16;
articolo 97 dall'articolo 25;
articolo 103 dall'articolo 27;
articolo 105 dall'articolo 26;
3) il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dall'articolo 7 della presente legge;
4) il primo comma dell'articolo 83 è sostituito dall'articolo 18 della presente legge;
5) negli articoli 17, 34, 42 e 56, il riferimento al diciottesimo anno di età è modificato in diciassettesimo anno di età;
6) il riferimento al quinto comma dell'articolo 63, contenuto nel primo comma, lettera c) dell'articolo 135 è rettificato in riferimento al quarto comma dello stesso articolo 63, quale risulta sostituito dall'articolo 15 della presente legge;
7) il riferimento al n. 4) dell'articolo 91, contenuto nell'articolo 98, è rettificato in riferimento al n. 6) dello stesso articolo 91, quale risulta sostituito dall'articolo 22 della presente legge;
8) nell'articolo 116 è cancellato l'inciso "nonchè l'eventuale passaggio dalla leva di mare a quella di terra in base all'articolo 13, secondo comma, del presente decreto";
9) dopo la tabella "Allegato A" è aggiunta la tabella "Allegato B" quale risulta dalla tabella allegata alla presente legge.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
(sostituito dall'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 64)
Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa in relazione alle esigenze di servizio.
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1975 saranno aumentati complessivamente delle seguenti somme per gli esercizi finanziari sottoindicati:
Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1975 saranno aumentati complessivamente delle seguenti somme per gli esercizi finanziari sottoindicati:
. |
Milioni |
esercizio finanziario 1975 |
3.000 |
esercizio finanziario 1976 |
33.958 |
esercizio finanziario 1977 |
51.756 |
esercizio finanziario 1978 |
69.943 |
esercizio finanziario 1979 |
78.026 |
esercizio finanziario 1980 |
77.981 |
esercizio finanziario 1981 |
77.981 |
esercizio finanziario 1982 |
50.973 |
esercizio finanziario 1983 e successivi |
37.492 |
Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1975 si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario anzidetto.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 maggio 1975
LEONE
MORO - FORLANI -
ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 2268, comma 1, n. 708, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
TABELLA
(sostituita dalla Tabella B allegata al D.M. Difesa 21 gennaio 1998, n. 64 e successivamente dalla Tabella B allegata al D.M. Difesa 22 ottobre 2002, n. 274)
SEDI E ZONE DI COMPETENZA TERRITORIALE DEI CONSIGLI E DEGLI UFFICI DI LEVA PER L'ARRUOLAMENTO NEL CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI Numero Sedi dei Consigli Uffici di leva nella Zone di competenza d'ordine di leva competenza territoriale territoriale degli dei Consigli di leva Uffici di leva _____________________________________________________________________________ quelle delle Capitane- rie di Porto di: 1 LA SPEZIA GENOVA GENOVA, IMPERIA, SAVO- NA (*) LA SPEZIA LA SPEZIA, MARINA DI CARRARA, VIAREGGIO (*) LIVORNO LIVORNO, PORTO FERRAIO ROMA ROMA, GAETA (*), CIVI- TAVECCHIA TRIESTE TRIESTE, MONFALCONE VENEZIA VENEZIA, CHIOGGIA RAVENNA RAVENNA, RIMINI ANCONA ANCONA, S. BENEDETTO DEL TRONTO, PESARO, CAGLIARI CAGLIARI OLBIA OLBIA, PORTO TORRES(*), LA MADDALENA 2 TARANTO NAPOLI NAPOLI, CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE DEL GRECO, SALERNO (*) REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA, GIOIA TAURO VIBO VALENTIA MARINA VIBO VELENTIA MARINA, CROTONE (*) TARANTO TARANTO, GALLIPOLI (*) BARI BARI, MOLFETTA (*), BRINDISI MANFREDONIA MANFREDONIA PESCARA PESCARA, TERMOLI MESSINA MESSINA, MILAZZO CATANIA CATANIA, AUGUSTA, SIRA- CUSA (*), POZZALLO PORTO EMPEDOCLE PORTO EMPEDOCLE PALERMO PALERMO, TRAPANI (*), MAZARA DEL VALLO ___________________ NOTE (*) Sede con uno "sportello" per il pubblico del competente Ufficio di Leva.