Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1975, n. 17

G.U.R.S. 3 maggio 1975, n. 19

Modalità di presentazione delle candidature per le elezioni comunali e provinciali per i cittadini che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975 e norme in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali nella Regione Siciliana.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per i cittadini la cui iscrizione nelle liste elettorali è disposta con la procedura di cui all'art. 20 della legge 8 marzo 1975, n. 39, la presentazione della candidatura per le elezioni comunali e provinciali può essere fatta anche con riserva di produrre il certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

La presentazione del certificato va comunque effettuata entro le ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Art. 2

Il quarto comma dell'art. 39 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 3 del 20 agosto 1960, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di indentità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita".

Art. 3

Le modalità di espressione del voto di preferenza indicate nell'articolo precedente valgono anche per la elezione dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane.

L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a modificare le caratteristiche delle schede di votazione in conformità a quanto stabilito nella presente legge.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 maggio 1975.

BONFIGLIO