
LEGGE 24 aprile 1975, n. 130
G.U.R.I. 30 aprile 1975, n. 113
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonchè dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e annotato al 30 dicembre 2004)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è inserito il seguente comma:
"I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi".
Il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è così modificato:
"In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite".
Gli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 3. - La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.
In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.
L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati".
"Art. 4. - La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.
Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.
Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate".
"Art. 5. - Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse".
(modificato dall'art. 113, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689)
L'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente: (1)
"Art. 6. - Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.
La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000".
L'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
L'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati".
(modificato dall'art. 113, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689)
L'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente: (1)
"Art. 8. - Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.
Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.
Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1".
L'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(modificato dall'art. 113, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.
La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
(modificato dall'art. 113, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689)
L'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge.
Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000".
Al numero 10) dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sono aggiunte le parole: "e successive modificazioni".
L'esenzione prevista dall'articolo 20, n. 10), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, si applica alla propaganda sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, nei limiti in cui è consentita, a partire dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.
TITOLO II
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE DEI CANDIDATI NONCHE' DEI CONTRASSEGNI NELLE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI
A modifica degli articoli 28, secondo comma e 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:
da almeno 10 e da non più di 15 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;
da almeno 30 e da non più di 45 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;
da almeno 35 e da non più di 50 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
da almeno 70 e da non più di 100 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;
da almeno 150 e da non più di 220 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;
da almeno 200 e da non più di 300 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti.
All'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il n. 4) del comma ottavo è sostituito dal seguente:
"4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi".
La lettera b) dell'articolo 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente:
"b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa".
La lettera b) dell'articolo 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente:
"b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa".
All'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il terzo comma è sostituito dai seguenti:
"Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.
Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi".
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 aprile 1975
LEONE
MORO - GUI -
REALE - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: REALE