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LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

G.U.R.I. 19 maggio 1975, n. 130

Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 130 e 128.

TESTO COORDINATO (alla legge 7 febbraio 1979, n. 46)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO MEDICO E FARMACISTA

Art. 1

Dopo il terzo comma dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente comma:

"Ai concorsi ad assistente e ispettore sanitario è ammesso il personale sanitario medico che abbia svolto, con esito favorevole, il tirocinio pratico di cui agli articoli 74 e seguenti del presente decreto, o che sia in possesso della libera docenza o specializzazione nella corrispondente disciplina".

Art. 2

Nel quarto comma dell'art. 62 e nel primo comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la parola: "cinque" è sostituita dalla parola: "tre".

Dopo il primo comma dell'art. 64 è aggiunto il seguente comma:

"Le tesi contenute in detto elenco, che non possono superare il numero di 150, sono divise in tre gruppi di argomenti, da ciascuno dei quali viene sorteggiata una tesi".

Art. 3

Nel secondo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: "ispettori sanitari, primari, aiuti e assistenti" sono sostituite dalle parole: "primari e aiuti".

Art. 4

L'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

"I requisiti di ammissione all'esame di idoneità a direttore sanitario sono i seguenti:

laurea e abilitazione in medicina e chirurgia;

anzianità di laurea di almeno dieci anni;

libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque anni come vice direttore sanitario, ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanità, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti;

servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: vice direttore sanitario per almeno due anni; assistente universitario di istituti di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o di cliniche di malattie infettive con qualifica di aiuto per almeno quattro anni; ispettore sanitario o assistente dei predetti istituti universitari o di cliniche di malattie infettive o nei ruoli dei funzionari medici del Ministero della sanità per almeno sette anni; con qualunque qualifica a posto di sanitario in ospedali civili o militari o cliniche universitarie ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno dieci anni.

La commissione esaminatrice è composta da:

un funzionario medico del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico - presidente;

tre sovraintendenti sanitari di ruolo o direttori sanitari di ruolo - componenti;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo d'igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità - segretario".

Art. 5

Il primo comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

"I requisiti di ammissione all'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario sono i seguenti:

laurea e abilitazione in medicina e chirurgia;

anzianità di laurea di almeno sei anni;

libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque anni come ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanità, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti;

servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: ispettore sanitario o assistente di istituti universitari di igiene, di medicina legale, di medicina sociale, di medicina preventiva o di cliniche di malattie infettive o funzionario medico del Ministero della sanità per almeno tre anni; servizio sanitario di ruolo in ospedali civili o militari o cliniche universitarie con qualunque qualifica, ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno cinque anni".

Art. 6

L'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

"Art. 71 - Ai concorsi per ispettore sanitario sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina".

Art. 7

Nel primo comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo le parole: "per almeno cinque anni" sono aggiunte le seguenti: "per gli esami di idoneità a primario radiologo ed a primario anestesista è comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina".

Art. 8

Nel primo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo le parole: "per almeno cinque anni" sono aggiunte le seguenti: "per gli esami di idoneità ad aiuto radiologo e ad aiuto anestesista è comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina".

Art. 9

L'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

"Art. 74 - (Tirocinio pratico assistente). Ai concorsi per assistente sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina.

La durata del tirocinio in radiologia ed anestesia è di un anno".

Art. 10

Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 74-bis- (Tirocinio pratico). - Il tirocinio pratico previsto dagli articoli 71, 74 e 94 del presente decreto è svolto presso gli ospedali riconosciuti idonei a tal fine con decreto del Ministro per la sanità, sentita la regione.

Sono esonerati dal tirocinio i sanitari che prestino servizio di ruolo ovvero abbiano conseguito l'idoneità nella disciplina.

La durata del tirocinio è ridotta in ragione della metà del servizio effettuato per i sanitari che abbiano prestato durante il servizio militare servizio medico in ospedali militari in Italia e per coloro che abbiano prestato servizio in ospedali pubblici all'estero. Detto servizio deve essere stato prestato per un periodo non inferiore a sei mesi.

Per essere ammessi a frequentare il suddetto tirocinio, gli interessati devono essere in possesso rispettivamente dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione di medico o di farmacista.

I sanitari ammessi a frequentare il tirocinio pratico non hanno alcun rapporto di impiego ed osservano l'orario e gli obblighi del servizio a tempo pieno.

I tirocinanti non possono essere adibiti a sostituzione di personale sanitario dell'ospedale".

Art. 11

(modificato dall'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 46)

Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 74-ter (Modalità per lo svolgimento del tirocinio). Con decreto del Ministro per la sanità, saranno indicati gli ospedali riconosciuti idonei, ivi compresi quelli clinicizzati, per il tirocinio, stabilite le modalità per l'ammissione e lo svolgimento dello stesso e fissati i criteri di valutazione dei titoli ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti disponibili nei singoli ospedali.

Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà assegnato per metà ai voti degli esami di profitto e di laurea e per metà ai titoli di servizio e professionali, ai titoli accademici, scientifici e di studio e alle pubblicazioni. A parità di punteggio si terrà conto dei carichi di famiglia e dell'età.

Non possono essere ammessi al tirocinio aspiranti in numero superiore alla metà della dotazione organica degli assistenti e degli aiuti della divisione o del servizio.

In caso di interruzione ingiustificata o di esito sfavorevole del tirocinio il sanitario non può essere riammesso a frequentare il tirocinio nella stessa o in altra disciplina prima di sei mesi dall'interruzione o dal compimento del tirocinio stesso.

In caso di esito favorevole il sanitario non può essere ammesso a frequentare il tirocinio in altra disciplina prima di un anno dal compimento del primo tirocinio.

L'assegno mensile di cui al successivo art. 74-quater è dovuto, per un solo periodo, per l'intera durata del corso.

Art. 12

Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 74-quater - (Trattamento economico e relazione sull'eseguito tirocinio). - Ai tirocinanti viene corrisposto, a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50% del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo, esclusa ogni indennità.

Al termine del tirocinio pratico l'amministrazione dell'ospedale presso il quale è stato compiuto il tirocinio, rilascia una formale certificazione. Alla certificazione dovrà essere allegato il giudizio motivato espresso collegialmente dai sanitari dirigenti delle divisioni, sezioni o servizi presso i quali il tirocinante ha svolto la sua attività".

Art. 13

L'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue:

Nel primo comma le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle parole: "un mese".

Al quarto comma dopo la parola: "Repubblica" sono aggiunte le seguenti parole: "- parte prima - e nel Bollettino Ufficiale della regione ove ha sede l'ente ospedaliero".

Nel quinto comma la parola: "sessantesimo" è sostituita dalla parola: "quarantacinquesimo".

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro quattro mesi dalla data di chiusura del bando di concorso".

Art. 14

L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue:

Nel secondo comma le parole: "del Ministero della sanità" sono sostituite con le parole: "della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero".

Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti commi:

"I primari, designati dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero, sono sorteggiati da elenchi predisposti annualmente secondo la disciplina dall'ordine dei medici e comprendenti i sanitari contenuti negli elenchi di cui all'art. 65 del presente decreto, che prestino servizio negli ospedali della provincia o, per la Valle d'Aosta, della regione.

Qualora non vi siano sanitari di una determinata disciplina il sorteggio è effettuato dagli elenchi nazionali.

Qualora i nominativi dei sanitari contenuti nell'elenco di una determinata disciplina siano meno di dieci l'elenco dovrà essere integrato mediante sorteggio fino a raggiungere il numero preindicato con nominativi di primari della stessa disciplina contenuti nell'elenco nazionale".

Nel terzo comma dello stesso articolo dopo le parole: "ai candidati" sono aggiunte le parole: "e, per i sorteggi di cui al precedente comma, ai presidenti degli enti ospedalieri della provincia o, per la Valle d'Aosta, della regione".

Art. 15

Il secondo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

"La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un sovraintendente sanitario di ruolo - componente;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;

un funzionario delle cartiere direttive del Ministero della sanità - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario".

Art. 16

Nell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la quinta categoria dei titoli di carriera è sostituita dalla seguente:

"Quinta categoria: servizi di ruolo presso enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale per la valutazione dei quali la commissione dispone di un punteggio massimo di punti 6, da attribuire in analogia con i criteri di ripartizione previsti nella terza categoria; altri servizi non compresi nelle categorie precedenti per la valutazione dei quali la commissione dispone di un punteggio massimo di punti 3, da attribuire secondo la natura e la durata dei servizi stessi".

Nel medesimo articolo i punteggi stabiliti per la valutazione dei titoli di libera docenza e di specializzazione sono modificati nel modo seguente:

"libera docenza in igiene, in medicina sociale, in medicina legale, in medicina preventiva, in malattie infettive punti 3;

libera docenza in microbiologia, in statistica sanitaria punti 1,50;

libera docenza in altra disciplina punti 0,75;

specializzazione in igiene o in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive punti 3;

specializzazione in disciplina affine punti 1,50;

specializzazione in altra disciplina punti 0,75".

Il penultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente comma:

"I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina".

Art. 17

Il secondo comma dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

"La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un sovraintendente o direttore sanitario di ruolo - componente;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;

un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario".

Art. 18

Nel primo comma dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la parola: "idoneità" è sostituita dalle parole: "tirocinio pratico".

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente comma:

"La commissione esaminatrice è uguale a quella prevista per il concorso a direttore sanitario".

Art. 19

Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti:

"La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

50 punti per i titoli;

50 punti per le prove di esame.

Questi ultimi sono ripartiti come segue:

30 punti per l'esame clinico;

10 punti per la prima prova pratica;

10 punti per la seconda prova pratica.

I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

a ) titoli di carriera: punti 30;

b ) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;

c ) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.

Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore sanitario.

L'idoneità relativa alla disciplina è valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame".

Art. 20

Il secondo comma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

"La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

due primari della disciplina oggetto del concorso, o qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratti a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, di cui all'art. 65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneità della stessa disciplina: uno dei detti primari è sorteggiato dall'apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro è sorteggiato dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero - componenti;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano professori universitari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui al precedente comma - componente;

un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente con funzioni anche di segretario".

Art. 21

I punteggi, stabiliti dall'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la valutazione del titolo della libera docenza, sono modificati come segue:

"libera docenza nella disciplina messa a concorso: punti 3;

libera docenza in disciplina affine: punti 1,50

libera docenza in altra disciplina: punti 0,75".

Il penultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente comma:

"I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina".

Art. 22

Il secondo comma dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

"La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

due primari della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratti a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, di cui all'art. 65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneità della stessa disciplina: uno dei detti primari è sorteggiato dall'apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro è sorteggiato dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero - componenti;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano professori universitari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui al precedente comma - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario".

Art. 23

Nel primo comma dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: "idoneità di assistente" sono sostituite dalle parole: "tirocinio pratico".

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

"La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un primario della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratto a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità di cui all'art. 65 ed utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneità della stessa disciplina a cura dell'ordine dei medici della provincia in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario".

Art. 24

Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti:

"La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

50 punti per i titoli;

50 punti per le prove di esame.

Quest'ultimi sono ripartiti come segue:

30 punti per la prova scritta;

10 punti per la prima prova pratica;

10 punti per la seconda prova pratica.

I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

a ) titoli di carriera: punti 30;

b ) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;

c ) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.

Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a primario.

L'idoneità alla disciplina è valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame".

Art. 25

L'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue:

Nel secondo comma le parole "e regionale" sono sostituite dalle parole: "e il tirocinio pratico".

Nel terzo comma sono soppresse le parole: "e regionale".

Nel quarto comma sono soppresse le parole: "e farmacisti", e le parole: "delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionale e regionale" sono sostituite dalle parole: "della commissione dell'esame di idoneità nazionale".

Nel quinto comma sono soppresse le parole: "e regionali" e le parole: "e farmacisti".

Art. 26

L'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

"Art. 94 - (Tirocinio pratico a farmacista). - Ai concorsi per farmacista sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina".

Art. 27

Nel secondo comma dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole; "del Ministero della sanità" sono sostituite dalle parole: "della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero".

Art. 28

Il secondo comma dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

"La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

due direttori di farmacia di ruolo in servizio presso ospedali con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale è bandito il concorso: dei quali uno sorteggiato dall'apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro sorteggiato dall'ordine dei farmacisti della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero, secondo le modalità indicate negli articoli precedenti - componenti;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica o tecnica e legislazione farmaceutica, sorteggiato secondo le modalità indicate negli articoli precedenti - componente;

un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente con funzioni anche di segretario".

Art. 29

I punteggi, stabiliti dall'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la valutazione del titolo della libera docenza, sono modificati come segue:

"libera docenza nella disciplina relativa al posto messo a concorso: punti 3;

libera docenza in disciplina affine: punti 1,50;

libera docenza in altra disciplina: punti 0,75".

Il penultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

"I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina".

Art. 30

Nel primo comma dell'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: "idoneità regionale" sono sostituite dalle parole: "tirocinio pratico".

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

"La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato -presidente;

un direttore di farmacia di ruolo in servizio presso ospedale con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale è bandito il concorso, sorteggiato presso l'ente ospedaliero secondo le modalità indicate negli articoli precedenti - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario".

Art. 31

L'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

"La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

50 punti per i titoli;

50 punti per le prove di esame.

Questi ultimi sono ripartiti come segue:

20 punti per la prima prova pratica;

20 punti per la seconda prova pratica;

10 punti per la prova orale.

I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

a ) titoli di carriera: punti 30;

b ) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;

c ) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.

Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore di farmacia.

L'idoneità nella disciplina è valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame".

CAPO II

CONCORSI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, E DEL PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO

Art. 32

Nel primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo la parola: "equipollente" sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero, per i direttori amministrativi in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, diploma di scuola media superiore".

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente: "La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un professore universitario di diritto amministrativo - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un direttore amministrativo di ente ospedaliero da cui dipenda almeno un ospedale provinciale designato dall'organizzazione sindacale interessata - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario".

Art. 32

Nel primo comma dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo la parola: "equipollente" sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero, per i vice direttori amministrativi in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, diploma di scuola media superiore".

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

"La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un professore universitario di diritto amministrativo - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario".

Art. 34

Il secondo comma dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

"La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso - componente;

un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente;

un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso, designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente, designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario".

Art. 35

Il secondo comma dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

"La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente, designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un direttore tecnico di ruolo, laureato nella disciplina oggetto del concorso, designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente;

un primario ospedaliero di ruolo di disciplina affine a quella messa a concorso - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario".

Art. 36

Il secondo comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

"La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente, designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero, designato dalla regione - segretario".

Art. 37

Al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo le parole: "scuole di ostetricia" sono aggiunte le parole: "o enti locali".

Art. 38

Il primo comma dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

"I requisiti per l'ammissione ai concorsi per personale di assistenza diretta sono i seguenti:

diploma o abilitazione professionale;

non aver superato i 35 anni, fatta eccezione per coloro che sono in regolare servizio presso ospedali, cliniche universitarie ovvero scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie;

per il concorso a posti di capo-sala, aver prestato regolare, servizio come infermiere professionale o rispettivamente vigilatrice d'infanzia in ospedali, cliniche universitarie o scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie, per almeno tre anni, essere in possesso del diploma di abilitazione a mansioni direttive e non aver superato i 40 anni di età, fatta eccezione per il personale in servizio regolare presso lo stesso ospedale".

Art. 39

Il primo comma dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

"Per i concorsi a posti di capo dei servizi sanitari ausiliari sono richiesti requisiti analoghi a quelli previsti per capo-sala ed inoltre una anzianità di regolare servizio non inferiore a tre anni in qualifica di capo-sala presso ospedali, cliniche universitarie o scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie".

CAPO III

NORME GENERALI E TRANSITORIE RIGUARDANTI I CONCORSI DI ASSUNZIONE

Art. 40

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, il servizio reso presso istituti di ricovero e cura, classificati infermerie per acuti ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e non ancora trasformati o soppressi ai sensi dell'art. 65 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è valutato come il corrispondente servizio reso presso ospedali zonali.

Art. 41

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione il servizio reso dal personale sanitario presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per malattie mentali, presso gli ospedali militari, presso i centri di cui all'art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, presso i centri trasfusionali che operano entro gli enti ospedalieri, anche se convenzionati, presso gli istituti provinciali di assistenza all'infanzia e presso i consorzi provinciali antitubercolari è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi stessi il servizio reso dal personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per malattie mentali, presso gli ospedali militari, presso i centri trasfusionali che operano entro gli enti ospedalieri, anche se convenzionati è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.

Ai fini dell'ammissione ai primi esami di idoneità banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il servizio già prestato presso laboratori provinciali di igiene e profilassi dai sanitari ospedalieri in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.

Ai soli fini dell'ammissione agli esami di idoneità il servizio di ruolo reso in qualità di ufficiale sanitario, medico condotto ovvero sanitario presso enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale è valutato, in ragione del 50% del periodo di effettivo servizio prestato, come servizio reso presso gli enti ospedalieri nella qualifica di assistente semprechè i sanitari abbiano conseguito la libera docenza o la specializzazione nelle relative discipline.

Ai soli fini dell'ammissione agli esami di idoneità il servizio reso in qualità di medico specialista consulente presso pubblici ospedali è valutato, in ragione del 25% del periodo di effettiva durata della convenzione, come servizio non di ruolo reso presso enti ospedalieri nella qualifica di assistente della specialità. I servizi prestati in qualità di consulente presso più ospedali non sono fra loro cumulabili se contemporanei.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 78, 80 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla presente legge, i servizi di cui ai precedenti commi quarto e quinto non sono valutabili come titolo nei concorsi di assunzione.

Con decreto del Ministro per la sanità, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà indicato a quali qualifiche e servizi ospedalieri corrispondono le qualifiche ed i servizi resi presso gli enti di cui al presente articolo.

Art. 42

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità il servizio prestato all'estero da sanitari italiani è equiparato al servizio di ruolo.

Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione il predetto servizio è valutato con i punteggi previsti per il servizio di ruolo ridotti del 10%.

I sanitari italiani, che abbiano prestato all'estero un periodo continuativo di servizio di un anno nella disciplina, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella disciplina stessa a prescindere dal possesso del requisito del tirocinio pratico nella disciplina.

I sanitari italiani, che abbiano prestato all'estero servizio nella qualifica e disciplina per almeno cinque anni e siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale.

I sanitari di cui al precedente comma sono inclusi, a domanda, negli elenchi previsti dall'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi il servizio deve essere riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

Art. 43

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi il servizio reso dai farmacisti presso le farmacie di enti pubblici è equiparato al corrispondente servizio reso presso gli ospedali.

Art. 44

Nelle commissioni esaminatrici previste dagli articoli 104, 105, 106, 108, 109, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, i funzionari medici, i funzionari amministrativi e gli impiegati del Ministero della sanità sono sostituiti rispettivamente da funzionari medici, funzionari amministrativi ed impiegati di corrispondente qualifica dei ruoli della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero.

Art. 45

Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti:

"I sanitari in servizio di ruolo possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito della idoneità nazionale o regionale.

I sanitari che abbiano conseguito la idoneità nella corrispondente qualifica o disciplina in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 9 agosto 1954, n. 653, e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al relativo esame di idoneità, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso della idoneità nazionale o regionale.

Gli aiuti dirigenti di ruolo che siano in possesso dei requisiti di ammissione all'esame di idoneità a primario possono partecipare ai concorsi di assunzione in detta qualifica della stessa disciplina a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale.

Il Ministro per la sanità predispone distinti elenchi dei sanitari di cui ai precedenti commi secondo la qualifica e la disciplina. All'uopo i sanitari interessati devono presentare documentata domanda di inclusione negli elenchi predetti".

Art. 46

Limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge gli assistenti universitari che abbiano prestato cinque anni di servizio di ruolo e siano in possesso della specializzazione possono partecipare al concorso di assunzione per aiuto nella corrispondente disciplina.

Art. 47

I sanitari che all'entrata in vigore della presente legge prestino servizio di ruolo a seguito di pubblico concorso per titoli scientifici e pratici ovvero per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici possono partecipare direttamente nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla presente legge.

A tal fine il Ministro per la sanità predispone entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge distinti elenchi secondo la qualifica e la disciplina dei sanitari di cui al precedente comma. All'uopo i sanitari interessati devono presentare documentata istanza di inclusione negli elenchi predetti.

Il Ministro per la sanità è altresì tenuto ad integrare ed aggiornare annualmente gli elenchi nazionali di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con i nominativi dei sanitari che prestino servizio di ruolo presso pubblici ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici.

Art. 48

Il servizio non di ruolo prestato dai sanitari ospedalieri od universitari in qualità di incaricato, straordinario o volontario, è equiparato al servizio di ruolo, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità nazionali e regionali banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione banditi entro la predetta data.

Limitatamente ai primi esami di idoneità banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge il periodo di anzianità di laurea richiesto per l'ammissione ai predetti esami dagli articoli 69 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è ridotto di un anno.

Art. 49

Limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti di età per l'ammissione ai concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono elevati di due anni.

Art. 50

Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri, il tirocinio pratico è sostituito dal servizio continuativo nella disciplina di pari durata prestato senza demerito presso un pubblico ospedale civile o militare. (1)

I sanitari che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già conseguito l'idoneità di ispettore sanitario, farmacista o assistente, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella rispettiva qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito del tirocinio pratico nella disciplina.

(1)

Per effetto dell'art. 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1979, n. 46, la disposizione di cui al comma annotato deve intendersi nel senso che il servizio continuativo nella disciplina prestato senza demerito dal sanitario presso un pubblico ospedale civile o militare per un periodo di pari durata del tirocinio pratico previsto dalla legge medesima, è sostitutivo del tirocinio pratico stesso a tutti gli effetti, se compiuto entro il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Art. 51

Limitatamente ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità di servizio richiesti nelle carriere direttive degli enti ospedalieri, dagli articoli 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per l'ammissione ai concorsi di direttore amministrativo e di vice direttore amministrativo sono ridotti della metà.

Per lo stesso periodo di cui al precedente comma, per i concorsi di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, il servizio richiesto, non inferiore a tre anni, può essere stato prestato anche presso comuni, provincie o amministrazioni dello Stato.

I vice direttori amministrativi di ruolo che siano in possesso del diploma di laurea richiesto e che da almeno 18 mesi alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono, in modo continuativo, per incarico, supplenza o interinato, il posto di direttore amministrativo vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel predetto posto.

Art. 52

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità nazionali e regionali, il servizio non di ruolo prestato in ospedali pubblici in Italia dall'8 maggio 1969 sino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge è equiparato al servizio di ruolo.

Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione il servizio non di ruolo di cui al precedente comma prestato dai sanitari non di ruolo che non usufruiscono dell'immissione diretta in ruolo prevista dal titolo III della presente legge, è equiparato al servizio di ruolo.

La maggiorazione del punteggio prevista dagli articoli 78, 87 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per il servizio reso presso l'ente che bandisce il concorso, è elevata dal 20 al 40% in favore dei sanitari non di ruolo di cui al precedente comma che partecipano ai concorsi pubblici per i posti occupati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 53

Limitatamente ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge nelle commissioni esaminatrici dei concorsi per direttore, coadiutore ed assistente biologo, il direttore tecnico può essere sostituito da un primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche, di microbiologia o di istologia e anatomia patologica di ospedale regionale, designato dalle organizzazioni sindacali interessate.

CAPO IV

SERVIZIO DEL PERSONALE MEDICO

Art. 54

A decorrere dal 31 gennaio 1976 le amministrazioni ospedaliere per l'attuazione del proprio programma di attività ed in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.

All'ultimo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono aggiunti i seguenti commi:

"I medici ospedalieri a tempo pieno possono espletare incarichi di insegnamento universitario.

Per la predetta attività ai sanitari di cui al precedente comma può essere corrisposto un compenso non superiore al 30% di quello attribuito per la stessa attività ai docenti universitari".

TITOLO II

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO DELLA REPUBBLICA 27 MARZO 1969, N. 128. DIPARTIMENTO

Art. 55

Nell'ambito del piano regionale ospedaliero le regioni promuovono l'attuazione presso gli ospedali che ne presentino i requisiti delle strutture organizzative a tipo dipartimentale previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, includendo divisioni, sezioni e servizi affini e complementari e in collegamento con altre istituzioni sanitarie della zona servita dall'ospedale.

La responsabilità direttiva collegiale in ordine alla organizzazione di tali strutture e al miglior coordinamento delle unità operative che le compongono è attribuita al comitato previsto dal terzo comma dell'art. 10 il quale deve essere integrato dai responsabili sanitari delle strutture esterne collegate col dipartimento.

Il Ministro per la sanità istituisce con proprio decreto una commissione per la verifica delle strutture dipartimentali già in atto e per l'elaborazione entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge degli orientamenti necessari all'attuazione delle nuove strutture dipartimentali.

Art. 56

Ai fini della composizione del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale gli aiuti, capi di sezioni o di servizi autonomi, in servizio di ruolo, sono equiparati ai primati.

Art. 57

Dopo il quarto comma dell'art. 36 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è aggiunto il seguente comma:

"Nelle divisioni di odontoiatria e stomatologia i posti-letto possono essere sostituiti parzialmente da unità operative stomatologiche con equivalenza di ciascuna poltrona operativa odontostomatologica a quattro posti-letto. In ogni caso il numero dei posti-letto non potrà essere inferiore a quindici, salvo che per gli ospedali specializzati in odontoiatria e stomatologia".

TITOLO III

NORME TRANSITORIE PER LA SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE OSPEDALIERO

Art. 58

I direttori sanitari, i direttori di farmacia, i primari ospedalieri, che siano in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno dieci mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, se in possesso dell'idoneità nella corrispondente qualifica e disciplina sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso, ovvero, se in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità nella corrispondente qualifica e disciplina, sono trattenuti in servizio nel predetto posto ed il posto è messo a pubblico concorso dopo l'espletamento dei primi esami di idoneità banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso pubblico di cui al precedente comma deve essere bandito entro e non oltre un mese dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la sanità che approva la graduatoria degli idonei per ciascuna qualifica e disciplina.

I sovraintendenti sanitari, che siano in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno dieci mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se in possesso del requisito dell'anzianità di servizio richiesta nella qualifica di direttore sanitario per l'ammissione al relativo concorso di assunzione.

I sovraintendenti, i direttori sanitari, i direttori di farmacia, i primari ospedalieri, in regolare servizio non di ruolo continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se già titolari di un posto di ruolo di pari qualifica e disciplina presso un pubblico ospedale.

Art. 59

I vice direttori sanitari e gli aiuti ospedalieri, che siano in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se in possesso dell'idoneità nella corrispondente qualifica e disciplina ovvero mediante un concorso loro riservato se in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ai sensi degli articoli 70 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

I vice direttori sanitari e gli aiuti ospedalieri in regolare servizio non di ruolo continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se già titolari di un posto di ruolo di pari qualifica e disciplina presso un pubblico ospedale.

Art. 60

Gli ispettori sanitari, i farmacisti e gli assistenti ospedalieri che occupino alla data di entrata in vigore della presente legge un posto di organico vacante e che alla stessa data abbiano prestato nel posto stesso almeno sei mesi di regolare servizio non di ruolo continuativo sono nominati direttamente in ruolo nel posto medesimo.

Gli ispettori sanitari, i farmacisti e gli assistenti ospedalieri in regolare servizio non di ruolo continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se già titolari di un posto di ruolo nella disciplina presso un pubblico ospedale ovvero se in possesso dell'idoneità della libera docenza o della specializzazione nella disciplina.

Fatta salva l'applicazione del successivo art. 66 i posti di ispettore sanitario, farmacista e assistente ospedaliero, che si rendano comunque disponibili entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono assegnati mediante concorso riservato ai sanitari non di ruolo che, a causa di chiamata alle armi o di aspettativa per gravidanza o puerperio, non abbiano potuto rimanere in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè ai sanitari che abbiano prestato nel triennio precedente l'entrata in vigore della presente legge almeno due anni di regolare servizio, anche non continuativo, nelle rispettive qualifiche.

Gli assistenti anestesisti e radiologi, privi della specializzazione nella rispettiva disciplina, che occupino alla data di entrata in vigore della presente legge un posto di organico vacante e che abbiano prestato nel posto stesso almeno un anno di regolare servizio non di ruolo continuativo, sono nominati direttamente in ruolo nel posto medesimo.

Art. 61

Gli aiuti dirigenti di ruolo, che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità a primario nella disciplina e gli aiuti capi di sezione autonoma o di servizi speciali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969, n. 128, in servizio di ruolo e che abbiano l'idoneità a primario nella disciplina, vengono inquadrati in tale qualifica nel caso in cui il posto da essi occupato in ruolo sia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge trasformato in quello di primario.

Le disposizioni di cui all'art. 58 si applicano anche agli aiuti, in servizio non di ruolo, che occupino un posto di organico di aiuto capo di servizio o di sezione autonoma, ovvero di aiuto dirigente, vacante, e che siano in possesso dell'idoneità a primario nella corrispondente disciplina. Ai predetti sanitari non si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo tranne il caso in cui abbiano prestato servizio di ruolo, in qualità di primari, nella stessa disciplina presso altro ospedale pubblico.

La maggiorazione del punteggio prevista dall'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per il servizio reso presso l'ente che bandisce il concorso è elevata dal 20 al 40% in favore dei sanitari di cui ai precedenti commi che partecipano ai concorsi pubblici per il relativo posto di primario di nuova istituzione.

Agli aiuti capi di sezione autonoma o di servizi speciali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, vengono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 3 della legge 3 maggio 1973, n. 213.

Art. 62

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai sanitari, in possesso dei necessari requisiti, che abbiano esercitato le funzioni in un posto di organico immediatamente superiore vacante, come previsto dall'art. 7, quinto, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Le predette disposizioni si applicano altresì ai sanitari in servizio in un posto il cui titolare sia stato trasferito per incarico o a seguito di concorso presso lo stesso od altro ospedale.

I sanitari, titolari di un posto di ruolo, cui vengono applicate le norme previste nel titolo III della presente legge, debbono, entro un mese, optare per il posto di cui sono titolari o per il posto non di ruolo.

In caso di mancata opzione si intende accettato il posto in cui il sanitario presta servizio alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma.

Art. 63

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli i sanitari profughi dalla Libia sono equiparati ai titolari di un posto di ruolo se già in servizio in un posto di pari qualifica e disciplina negli ospedali delle cessate amministrazioni italiane in Libia.

Art. 64

Le norme della presente legge si applicano in quanto compatibili anche ai sanitari in servizio presso ospedali dipendenti da istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Nelle commissioni previste dalla presente legge per i concorsi presso gli istituti di cui al precedente comma i funzionari medici ed amministrativi regionali sono sostituiti da funzionari medici ed amministrativi di corrispondente qualifica del Ministero della sanità.

Art. 65

In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, il personale ospedaliero non di ruolo che usufruisce dei benefici previsti nel presente titolo è trattenuto in servizio fino all'immissione diretta in ruolo, ovvero all'espletamento dei concorsi pubblici di cui al predetto titolo.

Sono revocati di diritto tutti gli avvisi pubblici relativi a posti per i quali esistano aventi diritto ad usufruire dei benefici previsti nella presente legge. Sono altresì revocati di diritto i concorsi pubblici relativi ai medesimi posti per i quali non siano state completate le operazioni e le prove concorsuali all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 66

I direttori sanitari, i primari, i direttori di farmacia, i vice direttori sanitari, gli aiuti in possesso della prescritta idoneità nella qualifica e disciplina, nonchè gli assistenti, gli ispettori sanitari e i farmacisti che nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge, per più di sei mesi, abbiano prestato regolare servizio non di ruolo continuativo ovvero abbiano esercitato le funzioni di cui all'art. 62 della presente legge in un posto successivamente ricoperto da altro sanitario che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, in relazione ai titoli posseduti, ad essere chiamati in servizio per qualsiasi necessità di sostituzione, interinato, supplenza o incarico che si verifichi nell'ambito dell'ente, nonchè ad essere nominati in ruolo nei posti che, successivamente all'applicazione delle norme di cui al presente titolo, siano o si rendano comunque disponibili nell'ambito dell'ente nelle rispettive qualifiche e discipline o, a domanda, in qualifiche inferiori nella stessa disciplina o in disciplina considerata affine ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi ospedalieri.

Art. 67

Il personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie, che sia in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, se in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto, è nominato direttamente in ruolo nel posto stesso.

I posti di ruolo di assistente che saranno istituiti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli del personale di cui al precedente comma, sono conferiti mediante concorso interno riservato al personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, assunto con altra qualifica, abbia di fatto svolto per almeno un anno servizio come assistente biologo, chimico o fisico e sia in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per l'ammissione al relativo concorso di assunzione.

Art. 68

Le capo ostetriche, le ostetriche, gli ortottisti, gli otologopedisti e fisiochinesioterapisti, in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante sono nominati direttamente in ruolo nel posto occupato se in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto stesso.

Art. 69

I benefici previsti nel presente titolo si applicano altresì al personale non di ruolo che a causa di chiamata alle armi o di aspettativa per gravidanza o puerperio, non abbia potuto compiere i periodi di servizio di dieci o sei mesi previsti dai precedenti articoli.

Art. 70

Le amministrazioni ospedaliere devono procedere alla nomina diretta in ruolo del personale di cui ai precedenti articoli entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora entro il termine di cui al precedente comma le amministrazioni ospedaliere non abbiano provveduto ad adottare le deliberazioni di nomina diretta in ruolo, il presidente della giunta regionale nomina un commissario per l'adozione delle deliberazioni e per i successivi adempimenti.

Art. 71

Tutto il personale che da almeno un anno presta servizio continuativo in base a convenzione stipulata con l'ente ospedaliero ai sensi delle vigenti disposizione nell'ospedale o negli istituti e cliniche universitarie o nei centri trasfusionali con l'osservanza dell'orario normale di servizio stabilito per i dipendenti ospedalieri, qualora la convenzione decada o non sia rinnovata, ha diritto, se in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il corrispondente posto e sempre che esista nell'organico dell'ente ospedaliero un analogo posto vacante o sia istituto entro un anno dalla decadenza o dal mancato rinnovo della convenzione, alla nomina diretta in ruolo nel posto ovvero, nel caso di più aventi diritto, al concorso interno riservato per il posto stesso.

Ai fini del computo della richiesta anzianità di servizio di un anno si deve tener conto cumulandoli anche dei servizi prestati in base a convenzione in altre qualifiche presso il medesimo ente o presso altro ente ospedaliero.

Ai fini della determinazione dei requisiti richiesti per ricoprire il posto i servizi di cui sopra sono equiparati al servizio di ruolo.

Al personale sanitario è in ogni caso richiesto il requisito dell'idoneità nella qualifica e disciplina.

Art. 72

I posti di ruolo che risultino vacanti nei servizi trasfusionali istituiti dagli enti ospedalieri a seguito di decadenza o mancato rinnovo delle convenzioni stipulate con la Croce rossa italiana sono conferiti, mediante concorso interno riservato, al personale di ruolo e non di ruolo in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto e in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge nei centri trasfusionali già convenzionati siti all'interno dell'ospedale.

Ai fini della determinazione dei requisiti richiesti per ricoprire il posto i servizi resi nei centri di cui al precedente comma sono equiparati al servizio di ruolo.

Al personale sanitario è in ogni caso richiesto il requisito dell'idoneità nella qualifica e disciplina.

Art. 73

Le amministrazioni ospedaliere sono tenute entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge a compiere con deliberazione consiliare la ricognizione dei posti vacanti d'organico che non ricadono nell'ambito di applicazione delle norme contenute al titolo terzo della presente legge, dandone immediata comunicazione alla giunta regionale e successivamente provvedono ad indire i relativi pubblici concorsi, fatta salva l'applicazione dell'art. 66.

Sono altresì tenute ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 66 a formulare con deliberazione consiliare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuna qualifica e disciplina, la graduatoria dei sanitari aventi diritto ai benefici stessi, in relazione ai titoli posseduti da ciascun sanitario da valutarsi in conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione. All'uopo i sanitari interessati debbono presentare, a pena di decadenza, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge apposita domanda di inclusione nelle predette graduatorie.

NORME FINALI

Art. 74

Sono revocati gli esami di idoneità per assistente e farmacista già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 75

Sono nulli di diritto ed impegnano la responsabilità personale e diretta di chi li dispone e di chi vi dà esecuzione tutti gli atti o provvedimenti, successivi all'entrata in vigore della presente legge, concernenti assunzioni di personale, promozioni, nomine in ruolo conferimenti di incarichi, interinati e supplenze effettuati in violazione delle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 128, 129 e 130, nonché della presente legge. Le supplenze e gli interinati non possono superare i sei mesi né essere rinnovati dopo tale termine.

Art. 76

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nella presente legge.

Art. 77

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1975

LEONE

MORO - GULLOTTI - COLOMBO - MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE