
N.d.R. La presente decisione è stata ABROGATA dal Regolamento (CEE) n. 4253/88.
DECISIONE (CEE) 75/185 DEL CONSIGLIO, 18 marzo 1975
G.U.C.E. 21 marzo 1975, n. L 73
Creazione di un comitato di politica regionale.
N.d.R. La presente decisione è stata ABROGATA dal Regolamento (CEE) n. 4253/88.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 145,
Visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo (1),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
Considerando che alla conferenza dell'ottobre 1972 i capi di Stato o di governo si sono impegnati a coordinare le politiche regionali degli Stati membri;
Considerando che a tale fine devono essere delineati progressivamente taluni obiettivi coordinati, le modalità di attuazione delle azioni concertate e una visione d'insieme dello sviluppo regionale della Comunità;
Considerando che occorre definire i principali settori nei quali si deve effettuare questo coordinamento;
Considerando che è necessario stabilire una procedura di consultazione sui problemi di politica regionale e sulle misure da adottare a livello comunitario,
DECIDE:
N.d.R. La presente decisione è stata ABROGATA dal Regolamento (CEE) n. 4253/88.
Per contribuire al coordinamento delle politiche regionali degli Stati membri, si istituisce presso il Consiglio e la Commissione un comitato di politica regionale, qui di seguito denominato comitato.
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1. Il comitato ha il compito di procedere, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di sua iniziativa, all'esame dei problemi relativi allo sviluppo regionale, dei progressi compiuti o da compiere per la loro soluzione e delle misure di politica regionale necessarie a promuovere la realizzazione degli obiettivi regionali della Comunità. Fatte salve le disposizioni dei trattati, esso studia in particolare:
a) gli obiettivi, i mezzi, i metodi e le esperienze degli Stati membri in materia di politica regionale, tenendo conto delle altre politiche della Comunità,
b) l'evoluzione della situazione economica e sociale nelle varie regioni della Comunità; questo studio è effettuato in maniera permanente e completa,
c) i metodi tecnici per l'elaborazione dei programmi di sviluppo regionale in modo da pervenire ad un'impostazione comune della nozione di programma di politica regionale,
d) i programmi di sviluppo proposti dagli Stati membri, specialmente per le regioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale,
e) i mezzi finanziari che gli Stati membri e la Comunità prevedono di destinare, in un periodo di più anni, alle azioni di sviluppo regionale,
f) l'incidenza sul piano regionale degli strumenti finanziari della Comunità,
g) l'evoluzione degli investimenti nelle regioni della Comunità e l'applicazione coordinata dei mezzi d'azione della Comunità e degli Stati membri, per facilitare la realizzazione dei programmi,
h) i regimi di aiuto a finalità o a incidenza regionale,
i) le misure di dissuasione nelle regioni a forte concentrazione di attività economica,
j) la promozione di una migliore informazione degli investitori pubblici e privati in vista dello sviluppo regionale.
2. Il comitato riferisce al Consiglio e alla Commissione sui risultati di suoi lavori. La Commissione informa il Parlamento europeo in occasione della sua relazione annuale.
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1. Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del comitato. Essi possono nominare dei supplenti. I membri del comitato e i supplenti, nominati dagli Stati membri, vengono scelti tra gli alti funzionari responsabili della politica regionale.
2. Salvo decisione contraria del comitato, i membri possono farsi assistere da esperti.
3. La Banca europea per gli investimenti designa un osservatore.
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1. Il comitato designa a maggioranza, tra i suoi membri, il presidente e il vicepresidente per una durata di due anni. Il loro mandato è rinnovabile.
2. Il comitato può affidare lo studio di determinate questioni a gruppi di lavoro composti da alcuni dei suoi membri o da supplenti o da esperti.
3. La Commissione assicura il segretariato del comitato.
4. Il comitato fissa il suo regolamento interno.
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