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LEGGE REGIONALE 13 marzo 1975, n. 6

G.U.R.S. 15 marzo 1975, n. 11

Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, recante provvedimenti per la pesca.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, recante provvedimenti per la pesca, sono soppresse. Conseguentemente è soppressa l'autorizzazione di spesa prevista dell'art. 28 della predetta legge, per la parte relativa alle disposizioni sopra indicate.

Art. 2

Nell'ultimo comma dell'art. 14 della legge indicata nell'articolo precedente è aggiunto il seguente periodo:

"Le spese relative, che non potranno superare la misura dell'uno per cento, sono poste a carico del fondo stesso".

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 marzo 1975.

BONFIGLIO