
REGOLAMENTO (CEE) N. 464/75 DEL CONSIGLIO, 27 febbraio 1975
G.U.C.E. 28 febbraio 1975, n. L 52
Regimi di premi a favore dei produttori di bovini.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo,
Considerando che, in deroga all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), il livello del prezzo d'intervento nel settore delle carni bovine non è stato maggiorato per la campagna di commercializzazione 1975/1976 nella stessa misura del prezzo d'orientamento, che è necessario garantire ai produttori un reddito che rispecchi l'aumento di quest'ultimo prezzo e che conviene a tal fine accordare un aiuto ai produttori dediti all'allevamento di bovini;
Considerando che questo obiettivo può essere raggiunto accordando premi alla macellazione di taluni bovini adulti da macello, di origine comunitaria, eccettuate le vacche;
Considerando tuttavia che per tener conto di disparità regionali in materia di strutture dell'allevamento bovino, è opportuno che gli Stati membri che non hanno accordato il premio per una ordinata immissione in commercio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1967/74 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2803/74 (4) siano autorizzati a concedere un premio per il mantenimento nell'azienda delle vacche o un premio alla nascita dei vitelli, in sostituzione del premio per la macellazione di taluni bovini adulti da macello;
Considerando che è pertanto opportuno sospendere, nei suddetti Stati membri, l'applicazione del premio allo sviluppo dell'allevamento bovino specializzato nella produzione di carne previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1353/73 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 266/75 (6), nonché l'applicazione del premio per il mantenimento del bestiame bovino previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2502/74 (7),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 28 giugno 1968, n. L 148.
G.U. 18 luglio 1974, n. L 195.
G.U. 27 luglio 1974, n. L 206.
G.U. 8 novembre 1974, n. L 300.
G.U. 28 maggio 1973, n. L 141.
G.U. 4 febbraio 1975, n. L 30.
G.U. 3 ottobre 1974, n. L 268.
1. Gli Stati membri concedono un premio a favore dei produttori in caso di macellazione nel periodo dal 1° maggio 1975 al 29 febbraio 1976 di taluni bovini adulti, di origine comunitaria, diversi dalle vacche, destinati alla macellazione.
L'importo del premio è pari a 28 unità di conto per bovino adulto.
2. Inoltre gli Stati membri sono autorizzati ad accordare per gli animali di cui al paragrafo 1 un premio nazionale complementare il cui importo può variare nel tempo fino ad un massimo di 52 unità di conto per bovino adulto.
1. La concessione dei premi è subordinata alla prova del fatto che la macellazione ha avuto luogo nella Comunità durante il periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.
2. Se un animale che può essere oggetto dei premi previsti dall'articolo 1 è spedito da uno Stato membro ad un altro, tali premi sono pagati dallo Stato membro speditore su presentazione di una dichiarazione di macellazione oppure, in mancanza di una tale dichiarazione, su presentazione di un'altra dichiarazione ufficiale equivalente da determinare secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.
Due Stati membri possono tuttavia convenire che, per quanto riguarda gli scambi effettuati tra di loro, i premi siano pagati dallo Stato membro in cui l'animale viene macellato. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà, ne informano la Commissione.
Le carni provenienti dagli animali che hanno ottenuto i premi previsti dall'articolo 1 non possono essere acquistate dagli organismi di intervento.
Gli Stati membri sono tuttavia autorizzati a derogare al primo comma a condizione di esigere la restituzione dei premi.
Gli Stati membri che non hanno concesso il premio per una ordinata immissione in commercio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1967/74 sono autorizzati a accordare, a beneficio dei produttori in sostituzione dei premi previsti all'articolo 1 o un premio per il mantenimento delle vacche nell'azienda o un premio alla nascita dei vitelli.
In questo caso è sospesa l'applicazione dei regimi di premi previsti all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1353/73 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2502/74 a decorrere dal 3 marzo 1975.
1. Il premio per il mantenimento nell'azienda delle vacche di cui all'articolo 4 è concesso durante il periodo dal 3 marzo 1975 al 29 febbraio 1976.
2. L'importo di tale premio è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, sulla base dei costi a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, che sarebbero risultati dall'applicazione nello Stato membro in questione del premio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1967/74, nei mesi dal gennaio all'aprile del 1975 e del premio di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
3. Inoltre gli Stati membri interessati sono autorizzati a concedere un premio nazionale complementare il cui importo non può superare il 65% della somma del premio per il mantenimento delle vacche nell'azienda e di questo premio complementare.
1. Il premio alla nascita dei vitelli di cui all'articolo 4 è concesso per ogni vitello nato durante la campagna di commercializzazione 1975/1976.
2. L'importo di tale premio è di 56 unità di conto per vitello a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia. L'importo viene pagato in due versamenti uguali, il primo alla nascita del vitello vivo e il secondo 12 mesi più tardi se il vitello è ancora in vita.
1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate in base alla procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.
2. Tali modalità possono comprendere tra l'altro:
a) la definizione delle categorie e delle qualità di animali oggetto dei regimi di premi;
b) le modalità di controllo;
c) le misure che garantiscono che, comunque, i premi vadano al produttore, in particolare nel caso di spedizione di bovini adulti destinati alla macellazione da uno Stato membro ad un altro;
d) le misure necessarie per evitare deviazioni degli scambi degli animali a seguito di un'applicazione differenziata nei vari Stati membri dei regimi di premi;
e) le condizioni in cui i premi possono essere concessi al momento della prima immissione in commercio dei bovini adulti destinati alla macellazione.