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LEGGE 17 luglio 1975, n. 400

G.U.R.I. 26 agosto 1975, n. 226

Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.

TESTO COORDINATO (alla legge 11 settembre 2020, n. 120)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(integrato dall'art. 10, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99)

La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative disposta ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, la liquidazione delle società cooperative conseguente allo scioglimento della società per atto dell'autorità nei casi di cui all'articolo 2544 del codice civile e di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, la liquidazione coatta dei consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, e delle associazioni di cooperative erette in ente morale disposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo scioglimento d'ufficio nei casi di cui all'articolo 85 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, la liquidazione dei consorzi cooperativi specificati nell'articolo 27-quater del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, conseguente al provvedimento di scioglimento di cui all'articolo 2544 del codice civile, nonchè la liquidazione coattiva di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo quanto previsto dalle leggi speciali e - in ogni caso - dalle disposizioni della presente legge.

La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Art. 2

Nelle ipotesi previste dall'articolo 2544 del codice civile e dall'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, l'autorità di vigilanza anche su richiesta del legale rappresentante dell'ente - ove accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive - provvede normalmente allo scioglimento della società cooperativa senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

Se nominato, il commissario liquidatore - ove risulti confermata la mancanza di attività o di pendenze attive - può richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorità che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Si osservano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in tutti gli altri casi nei quali il commissario liquidatore - nel corso delle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge - accerti la mancanza di attività e di pendenze attive.

Nei casi considerati nei precedenti commi alla chiusura della procedura si provvede in esenzione da ogni imposta, tassa, diritto e spesa.

Art. 3

Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nè possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente nè iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.

In ciascuna relazione semestrale, il commissario liquidatore - ove non possa provvedere alla chiusura della liquidazione nè a ripartizioni parziali - è tenuto tuttavia a rendere note all'autorità di vigilanza le cause che impediscono dette operazioni.

Art. 4

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 50 mila previsto dal secondo comma dell'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è elevato, anche per le procedure di liquidazione già iniziate, a lire 2 milioni.

Art. 5

(integrato dall'art. 40, comma 12, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)

Nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorità di vigilanza - su richiesta del commissario liquidatore vistata dal comitato di sorveglianza, se nominato - ordina col decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie nonchè le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità.

L'autorità di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande indicate nel decreto.

Art. 6

Le norme di cui alla legge 19 luglio 1967, n. 587, sono estese a tutti i casi di liquidazione coatta elencati nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 7

All'onere di lire 25 milioni annui derivante dall'applicazione delle norme contenute nella legge 19 luglio 1967, n. 587, nonchè nella presente legge, sarà fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4031 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1975 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

La somma di cui al precedente comma potrà essere utilizzata, per una parte non superiore ad un quinto, in favore dei liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile ed eccezionalmente in favore dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2543 dello stesso codice nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese affrontate dai predetti liquidatori e commissari e del pagamento del compenso in favore dei medesimi, nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.

Art. 8

Sono devolute ai fini di cui alla presente legge le somme depositate presso gli istituti di credito - in sede di chiusura delle procedure di liquidazione degli enti cooperativi - ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dell'articolo 2455 del codice civile, quando tali somme non siano riscosse dagli interessati entro cinque anni dal deposito.

A tale scopo gli istituti di credito, alla scadenza del quinto anno successivo al deposito, dovranno versare le somme suddette alla tesoreria provinciale, richiedendone la imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo copie delle quietanze di tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le somme predette saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.

Art. 9

Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, la nomina dei commissari liquidatori è fatta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto di una terna di persone, designate dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo, del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, cui l'ente soggetto a liquidazione aderisce.

La terna di cui al comma precedente deve essere composta da persone scelte tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro, nonchè tra esperti in materia di lavoro e cooperazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1975

LEONE

MORO - TOROS - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE