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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9 della L.R. 15/77.

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1976, n. 88

G.U.R.S. 31 dicembre 1976, n. 68

Norme integrative della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, in materia di finanziamento della spesa e di erogazione della assistenza ospedaliera.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9 della L.R. 15/77.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9 della L.R. 15/77.

Art. 1

Il divieto di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, non opera per le casse di soccorso e malattie dei dipendenti delle aziende regolate dal r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, allegato B, che si trovino, per carenza di personale, nell'impossibilità di assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9 della L.R. 15/77.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1976.

BONFIGLIO