
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9 della L.R. 15/77.
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1976, n. 88
G.U.R.S. 31 dicembre 1976, n. 68
Norme integrative della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, in materia di finanziamento della spesa e di erogazione della assistenza ospedaliera.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9 della L.R. 15/77.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9 della L.R. 15/77.
Il divieto di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, non opera per le casse di soccorso e malattie dei dipendenti delle aziende regolate dal r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, allegato B, che si trovino, per carenza di personale, nell'impossibilità di assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9 della L.R. 15/77.