
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.
REGOLAMENTO (CEE) N. 3103/76 DEL CONSIGLIO, 16 dicembre 1976
G.U.C.E. 21 dicembre 1976, n. L 351
Aiuto per il frumento duro.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.
IL CONSIGLIO DELLE COMMINUTA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
Vista la proposta della Commissione,
Considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 prevede che un aiuto è concesso a favore della produzione, nella Comunità, di frumento duro; che, allo scopo di promuovere il miglioramento della qualità in generale e di garantire che il frumento duro raccolto sia in particolare atto alla fabbricazione di paste alimentari, occorre prevedere che le caratteristiche qualitative e tecnologiche cui il frumento duro deve rispondere per beneficiare dell'aiuto siano determinate in funzione di tali obiettivi;
Considerando che, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75, l'aiuto è concesso dagli Stati membri per ogni ettaro di superficie seminata e sulla quale è stato effettuato il raccolto; che a questo riguardo è ragionevole ammettere che su tutte le superfici su cui si procede alla semina di frumento duro e ai normali lavori di coltura si effettuerà il raccolto;
Considerando che per il buon funzionamento del regime dell'aiuto è necessario un controllo, da parte degli Stati membri, che garantisca che l'aiuto è concesso soltanto per le superfici interessate e per i prodotti che possono beneficiarne; che un tale controllo non può essere efficacemente esercitato se non durante il periodo di vegetazione; che a tal fine occorre prevedere l'istituzione, da parte di ciascuno Stato membro interessato, di un regime di dichiarazione di tali superfici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.
1. L'aiuto previsto dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è concesso dagli Stati membri per la produzione di frumento duro nel loro territorio alle condizioni definite negli articoli successivi.
2. Si considera che su una superficie a frumento duro siano stati effettuati la semina e il raccolto, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75, quando tale superficie è oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di frumento duro e ne è in corso la vegetazione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.
Ai sensi del presente regolamento per "frumento duro" si intende il frumento della specie Triticum durum e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del Triticum durum che presentino lo stesso numero di cromosomi di quest'ultimo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.
Le caratteristiche qualitative e tecnologiche richieste affinché il frumento duro possa beneficiare dell'aiuto devono garantire che tale prodotto è atto all'utilizzazione per l'industria della semola e alla fabbricazione di paste alimentari, e che i prodotti derivati dalla trasformazione rispondono a determinati requisiti ai fini del consumo umano.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.
1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo amministrativo che garantisca che il prodotto per il quale l'aiuto è richiesto è conforme ai requisiti per la concessione di tale aiuto.
2. Ai fini di tale controllo, gli Stati membri istituiscono un regime di dichiarazioni delle superfici coltivate e delle varietà di sementi utilizzate. Tale dichiarazione vale quale domanda d'aiuto.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.
Gli Stati membri procedono al controllo, tramite sondaggi sul posto, dell'esattezza delle dichiarazioni previste all'articolo 4, paragrafo 2.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.
Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione le misure prese in applicazione del presente regolamento, nonché le informazioni relative, in particolare, alle superfici che hanno beneficiato dell'aiuto.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.
Il regolamento (CEE) n. 1147/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativo all'aiuto per il frumento duro (1), è abrogato. Tuttavia esso resta applicabile al frumento duro che beneficia dell'aiuto per la campagna di commercializzazione 1976/1977.
G.U. 19 maggio 1976, n. L 130.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 1766/92.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1976.
Per il Consiglio
Il Presidente
W.F. DUISENBERG