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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1976, n. 80

G.U.R.S. 4 dicembre 1976, n. 63

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, recante provvedimenti urgenti per la zootecnia.

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per il pagamento dei premi zootecnici previsti dalla legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, i cui beneficiari sono compresi negli elenchi trasmessi dai comuni all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, le certificazioni di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, sono sostituite da un atto notorio o da una dichiarazione degli aventi diritto sostitutiva dell'atto notorio.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 dicembre 1976.

BONFIGLIO