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LEGGE REGIONALE 14 maggio 1976, n. 74

G.U.R.S. 15 maggio 1976, n. 28

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, recante norme sugli enti pubblici istituiti con leggi regionali e provvidenze a favore delle piccole e medie imprese industriali, ed alla legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, riguardante l'istituzione in Sicilia dell'Istituto regionale della vite e del vino.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 212/1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 4 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è sostituito con il seguente:

"Il consiglio di amministrazione dell'Az.A.Si., dell'E.S.P.I. e dell'E.M.S. è costituito:

a) dal presidente;

b) dal vice presidente;

c) da cinque esperti.

Fanno parte altresì del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.

Del consiglio di amministrazione dell'E.S.P.I. fanno parte, inoltre, i consiglieri designati dall'assemblea separata degli enti partecipanti in ragione delle quote di partecipazione sottoscritte.

Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia economica, finanziaria e industriale per avere svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per aver acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.

Il vice presidente e gli esperti di cui alla lett. c sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratore di enti pubblici o di società operanti nei settori economici, finanziari o industriali, o svolto attività scientifica in materia economica, finanziaria, industriale o tecnica.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio e dura in carica quattro anni.

In caso di dimissioni, revoca o morte di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, i sostituti sono nominati per il periodo occorrente a completare il quadriennio e cessano dal mandato coevamente agli altri componenti.

Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al sesto comma. Trascorso tale termine, la gestione dell'Ente deve essere affidata ad un commissario nominato nei modi previsti dal successivo art. 22.

Qualora non si proceda alla nomina del commissario nessun atto compiuto dagli amministratori dopo la scadenza del termine di cui al sesto comma può impegnare validamente l'Ente e la Regione.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale".

Art. 2

Per le nomine previste dal precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, recante norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali.

Art. 4

A modifica di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, i direttori generali dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. sono nominati, per chiamata diretta, con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, secondo le norme della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, e sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in enti pubblici economici o in società finanziarie o industriali. Essi sono assunti con contratto di diritto privato.

Art. 5

Il quarto comma dell'art. 19 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è sostituito con il seguente:

"Il consiglio di amministrazione può derogare alla norma di cui al secondo comma solo nel caso di nomina ad amministratore unico".

Art. 6

(abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 212/79)

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 maggio 1976.

BONFIGLIO