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LEGGE REGIONALE 7 maggio 1976, n. 58

G.U.R.S. 12 maggio 1976, n. 27

Norme per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e al trasferimento degli abitati della Sicilia colpiti dall'alluvione, previsti dall'art. 5 bis del dl 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, e modificato con legge 12 aprile 1975, n. 133.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli interventi previsti a favore della Sicilia nell'art. 5 bis del decreto legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge con legge 23 marzo 1973, n. 36, modificato con l'art. 1 della legge 12 aprile 1975, n. 133, sono localizzati nei comuni di Agira, Castiglione di Sicilia, Fondachelli Fantina, Nicosia, Regalbuto, Troina.

La spesa di lire 10.000 milioni, prevista dalle norme sopra richiamate, è destinata alla costruzione di alloggi popolari e di opere di urbanizzazione primaria, compresa l'acquisizione delle relative aree di impianto, secondo il seguente piano di ripartizione:

1) Agira: per alloggi popolari lire 450 milioni; per opere di urbanizzazioni lire 550 milioni;

2) Castiglione di Sicilia: per alloggi popolari ed opere di urbanizzazione lire 425 milioni;

3) Fondachelli Fantina: per alloggi popolari lire 1.425 milioni; per opere di urbanizzazione lire 1.200 milioni;

4) Nicosia: per alloggi popolari lire 750 milioni; per opere di urbanizzazione lire 850 milioni;

5) Regalbuto: per alloggi popolari lire 1.350 milioni; per opere di urbanizzazione lire 1.650 milioni;

6) Troina: per alloggi popolari lire 450 milioni; per opere di urbanizzazione lire 550 milioni;

7) fondo di riserva a disposizione lire 350 milioni.

Art. 2

Le opere previste dall'art. 1 sono realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, secondo le norme e le modalità di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Nei comuni di Agira, Nicosia, Regalbuto e Troina gli interventi di cui all'art. 1 sono localizzati nei piani di utilizzazione urbanistica previsti nell'art. 23 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, ove già siano stati approvati.

Nei comuni in cui i suddetti piani non siano stati approvati, e nei comuni di Castiglione di Sicilia e di Fondachelli Fantina gli interventi di cui all'art. 1 sono localizzati con deliberazione del consiglio comunale su aree indicate dai competenti uffici del Genio civile, e con l'osservanza delle prescrizioni previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 3519, e con il limite di densità fondiaria fino a tre metri cubi per metro quadrato.

La deliberazione consiliare costituirà variante a tutti gli effetti agli strumenti urbanistici vigenti nel comune.

Qualora il consiglio comunale non provveda alla localizzazione entro 60 giorni dall'indicazione delle aree da parte dell'ufficio del Genio civile, l'Assessore regionale per i lavori pubblici provvede sostitutivamente alla suddetta localizzazione con proprio decreto, che avrà gli stessi effetti previsti dal comma precedente.

Art. 4

L'Assessore regionale per i lavori pubblici accerta il numero delle famiglie, che, a seguito dell'alluvione del dicembre 1972 - gennaio 1973, pur rimanendo nel territorio del comune di Fondachelli Fantina, sono state costrette ad abbandonare la propria abitazione, nonchè il numero delle famiglie che in analoghe condizioni, hanno trasferito, anche di fatto, la propria residenza dal predetto comune in altri comuni della provincia di Messina.

Sulla scorta di tali risultanze e previa conferma da parte delle famiglie interessate della volontà di non rientrare nel comune di provenienza e dell'indicazione della località dove esse intendono fissare la residenza, l'Assessore regionale per i lavori pubblici determina, con criteri di proporzionalità, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il numero degli alloggi che debbono essere costruiti a Fondachelli Fantina e quelli che debbono essere realizzati negli altri comuni.

Al fine di determinare i criteri di proporzionalità di cui al comma precedente, non vanno considerate le famiglie sinistrate che hanno ottenuto le provvidenze previste dall'art. 8 del decreto legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge con legge 23 marzo 1973, n. 36, per la riparazione e la riscostruzione, in loco della propria abitazione.

Alla localizzazione degli alloggi provvedono i comuni nel cui territorio gli alloggi stessi debbono essere localizzati, con l'osservanza delle norme previste dai commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 3.

Art. 5

Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate, a tutti gli effetti di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 6

Per le finalità previste dalla presente legge il Presidente della Regione è autorizzato a concedere anticipazioni agli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio di importo pari alle somme indicate nell'art. 1.

Alla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

L'accreditamento dell'anticipazione spettante sarà effettuato in favore del legale rappresentante dell'istituto autonomo per le case popolari beneficiario presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia dell'istituto di credito tesoriere dei fondi regionali.

I prelevamenti delle anticipazioni devono essere limitati alle somme effettivamente necessarie mediante ordinativi di pagamento in favore dei creditori e devono essere rendicontati secondo le norme vigenti.

Art. 7

Le anticipazioni di cui al precedente art. 6 saranno recuperate sulle somme erogate dallo Stato in favore della Regione in dipendenza dell'art. 5 bis della legge di conversione 23 marzo 1973, n. 36, del decreto legge 22 gennaio 1973, n. 2, modificato con l'art. 1 della legge 12 aprile 1975, n. 133.

Art. 8

All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 1.600 milioni con l'utilizzazione delle disponibilità del cap. 26153 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e quanto alla rimanente parte con le assegnazioni dello Stato di cui all'art. 5 bis della legge 23 marzo 1973, n. 36, modificata con l'art. 1 della legge 12 aprile 1975, n. 133.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 maggio 1976.

BONFIGLIO