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LEGGE REGIONALE 7 maggio 1976, n. 59

G.U.R.S. 12 maggio 1976, n. 27

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 35, recante provvedimenti per agevolare l'attività edilizia.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 35, è sostituito dal seguente:

"L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo sui mutui in denaro o in cartelle di credito fondiario, del 2 per cento sugli interessi dei mutui contratti e da contrarre per la costruzione di alloggi destinati ad abitazione civile aventi le caratteristiche previste nelle norme richiamate al precedente art. 1, o per il primo acquisto di essi ove per lo stesso alloggio non sia stato concesso precedente contributo.

Il contributo sarà del 5 per cento qualora gli alloggi da acquistare siano stati costruiti entro il 31 dicembre 1974 da uno degli enti indicati nell'art. 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive integrazioni e modifiche, senza contributi dello Stato o della Regione e semprecchè gli acquirenti siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni.

Il contributo previsto nei commi precedenti può essere dagli interessati ceduto agli istituti di credito mutuanti al fine di realizzare il netto ricavo in valore attuale".

Art. 2

Per le finalità della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario 1977, il limite trentacinquennale di impegno di lire 40 milioni.

Art. 3

All'onere di lire 40 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1977 e successivi, si provvede con parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con gli articoli 8, sesto comma, e 15, ultimo comma, della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 maggio 1976.

BONFIGLIO