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LEGGE REGIONALE 7 maggio 1976, n. 61

G.U.R.S. 12 maggio 1976, n. 27

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 60, recante norme per il collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 60, recante norme per il collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi, sono apportate le seguenti modifiche:

- il secondo comma dell'art. 1 è soppresso;

- all'art. 4 è aggiunto il seguente comma: "Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 10 milioni.";

- l'art. 12 è sostituito con il seguente:

"Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, a carico del bilancio della Regione, valutati per l'anno finanziario in corso in lire 20 milioni, ed all'onere di lire 10 milioni previsto dall'art. 4, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario del bilancio della Regione accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno 1974, approvato con la legge regionale 25 ottobre 1975, n. 69.

Agli oneri ricadenti nel bilancio della Regione per gli anni finanziari successivi a quello in corso, valutati in lire 30 milioni, si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge si provvede a carico del bilancio del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 maggio 1976.

BONFIGLIO