
LEGGE REGIONALE 7 maggio 1976, n. 68
G.U.R.S. 12 maggio 1976, n. 27
Contributi per l'acquisto di libri di testo agli studenti delle scuole medie inferiori.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 10/1978 e annotato al 31/12/1985)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
La Regione Siciliana concede a tutti gli alunni delle scuole medie inferiori, statali ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, un contributo per l'acquisto dei libri di testo, dell'ammontare rispettivamente di lire 40.000 per gli alunni che frequentano la prima classe e di lire 20.000 per quelli che frequentano la seconda e la terza classe.
Il contributo è erogato dal preside dell'istituto, mediante il rilascio agli interessati di un buono-libri, sulla base di elenchi attestanti la frequenza scolastica degli alunni.
A decorrere dall'anno scolastico 1982-83 il contributo previsto dall'articolo annotato, è elevato, rispettivamente, a lire 80 mila per gli alunni che frequentano la prima classe e a lire 40 mila per quelli che frequentano la seconda e terza classe, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 91/82. Inoltre, a decorrere dall'anno scolastico 1986-87 il predetto contributo è elevato a lire 120 mila per gli alunni che frequentano la prima classe e a lire 80 mila per quelli che frequentano la seconda e terza classe, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 57/85.
Il buono-libri, intestato allo studente beneficiario, è consegnato a chi ne esercita la patria potestà, ed è fruibile in qualunque libreria.
L'Assessorato regionale della pubblica istruzione cura la stampa dei suddetti buoni-libri e provvede a dotarne i singoli istituti.
Ad inizio di ogni anno scolastico, i presidi di istituto delle scuole medie inferiori richiederanno all'Assessorato regionale della pubblica istruzione i buoni-libri occorrenti per gli alunni iscritti rispettivamente alla prima classe ed alla seconda e terza classe.
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 10/78)
Il titolare o il gestore della libreria, dopo avere eseguito la prestazione richiesta, trasmette, entro il 30 novembre di ogni anno, i buoni libri all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il rimborso.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 6.000 milioni, si fa fronte:
- quanto a lire 2.500 milioni con le disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con l'art. 5 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22;
- quanto a lire 3.500 milioni con parte delle entrate tributarie della Regione.
(integrato dall'art. 2 della L.R. 10/78)
Per le spese derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario 1977, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, nel corso del corrente esercizio, ad effettuare le operazioni necessarie per la concessione dei buoni-libri per l'anno scolastico 1976-1977 e ad assumere i relativi impegni.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1979 lo stanziamento sarà determinato con legge di bilancio in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.