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LEGGE REGIONALE 6 maggio 1976, n. 46

G.U.R.S. 8 maggio 1976, n. 26

Interventi in favore delle gestioni irrigue consortili.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23, ed anche ai fini di favorire gli impianti irrigui già esistenti, lo stanziamento previsto dall'art. 3 della legge stessa per l'esercizio finanziario in corso è aumentato di lire 650 milioni.

La somma di lire 70 milioni, a valere sullo stanziamento di cui al comma precedente è destinata per analoghi interventi in favore dei consorzi irrigui istituiti a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, in dipendenza di particolari situazioni gestionali dei consorzi medesimi.

Lo stanziamento di cui al presente articolo è destinato a far fronte ai maggiori oneri gravanti sui consorziati per la gestione irrigua dell'anno 1975.

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 maggio 1976.

BONFIGLIO