Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1976, n. 47

G.U.R.S. 8 maggio 1976, n. 26

Concessione di un'indennità integrativa di accompagnamento in favore dei non vedenti.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 76/1977 e annotato all'1/8/1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Fino a quando lo Stato non provvederà diversamente con apposite leggi, la Regione Siciliana predispone in favore dei non vedenti residenti nel territorio regionale le provvidenze contenute nella presente legge.

Art. 2

(modificato dall'art. 3 della L.R. 76/77)

A decorrere dal 1° settembre 1976, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a corrispondere, al solo titolo della cecità, ai cittadini non vedenti, il cui deficit visivo sia assoluto o limitato alla sola percezione dell'ombra o della luce, e purchè la menomazione non sia dovuta a causa di guerra, di servizio o di lavoro, un'indennità integrativa di accompagnamento non riversibile di lire 15 mila mensili.

L'indennità integrativa spetta ai cittadini non vedenti residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno due anni dalla presentazione della domanda. (1)

(1)

Per la misura dell'indennità integrativa di accompagnamento vedi l'art. 1 della L.R. 76/77.

Per le modalità relative alla presentazione della domanda per ottenere l'assegno di accompagnamento vedi, inoltre, gli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa L.R. 76/77.

Art. 3

(sostituito dall'art. 4 della L.R. 76/77)

La domanda per ottenere l'indennità integrativa prevista dall'art. 2 è presentata dall'interessato all'Assessorato regionale degli enti locali tramite la sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi, nella cui giurisdizione territoriale di competenza risiede l'interessato, e dovrà essere corredata:

a) del certificato di nascita;

b) del certificato di residenza con l'indicazione della data d'iscrizione nei registri anagrafici;

c) di un certificato rilasciato dalla Prefettura attestante che l'interessato beneficia dell'indennità prevista dalla legge 3 giugno 1975, n. 160.

L'indennità predetta decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda alla sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi, nella cui giurisdizione territoriale di competenza risiede l'interessato.

E' fatto obbligo ai beneficiari di far pervenire all'Assessorato regionale degli enti locali un certificato di esistenza in vita, alla fine di ogni anno.

Art. 4

(abrogato dall'art. 8, u.c. della L.R. 76/77)

Art. 5

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 310 milioni per l'anno finanziario in corso e la spesa annua di lire 930 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1977.

All'onere di lire 310 milioni a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del cap. 10831 del bilancio medesimo.

All'onere di lire 930 milioni ricadente nell'anno finanziario successivo a quello in corso si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 maggio 1976.

BONFIGLIO