
LEGGE REGIONALE 6 maggio 1976, n. 49
G.U.R.S. 8 maggio 1976, n. 26
Provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori dipendenti della "Meridional Plastic" di Gela.
Testo annotato all'1/8/1977
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti della "Meridional Plastic" con sede in Gela, occupati alla data del 30 settembre 1975 e che si trovano privi di retribuzione, un'indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante a quella data per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 1976. (1)
Per effetto dell'art. 2 della L.R. 77/77 le provvidenze straordinarie di cui all'articolo che si annota sono state prorogate per un ulteriore periodo di tre mesi.
Per la liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 1 della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caltanisetta le somme occorrenti.
Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità dopo aver accertato che i lavoratori si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della presente legge.
Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.
Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 30 milioni.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si provvede utilizzando parte delle disponibilità del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, derivanti dagli stanziamenti autorizzati con le leggi regionali 3 maggio 1968, n. 12, e 22 luglio 1972, n. 45, già versati al Fondo stesso.