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LEGGE REGIONALE 6 maggio 1976, n. 51

G.U.R.S. 8 maggio 1976, n. 26

Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 1976, n. 15, recante provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori della "Metallurgica Sicula S.p.A." di Milazzo.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 9 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 15, è sostituito dal seguente:

"Le provvidenze previste dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 32, modificata con legge regionale 16 agosto 1975, n. 64 - articoli 1 e 2, a favore dei lavoratori ed impiegati dell'azienda "Metallurgica Sicula - S.p.A.", con sede in Milazzo, che risultino privi di retribuzione alla data del 1° ottobre 1975, sono prorogate di 180 giorni".

Art. 2

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità, secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 64.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 maggio 1976.

BONFIGLIO