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LEGGE REGIONALE 6 maggio 1976, n. 52

G.U.R.S. 8 maggio 1976, n. 26

Proroga del finanziamento regionale per due posti di assistente presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, si applicano, per quanto concerne i posti di assistente alla cattedra di terapia medica-sistematica ed alla cattedra di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania, a decorrere dall'anno accademico 1976-1977.

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 maggio 1976.

BONFIGLIO