
LEGGE REGIONALE 6 maggio 1976, n. 54
G.U.R.S. 8 maggio 1976, n. 26
Equiparazione delle aziende termali regionali agli enti di cui all'art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1
Le aziende termali regionali sono equiparate agli enti di cui all'art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, istitutiva dell'Ente minerario siciliano.