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LEGGE REGIONALE 6 maggio 1976, n. 54

G.U.R.S. 8 maggio 1976, n. 26

Equiparazione delle aziende termali regionali agli enti di cui all'art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le aziende termali regionali sono equiparate agli enti di cui all'art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, istitutiva dell'Ente minerario siciliano.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 maggio 1976.

BONFIGLIO