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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

LEGGE 30 aprile 1976, n. 397

G.U.R.I. 11 giugno 1976, n. 153

Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea.

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Titolo I

DEFINIZIONI

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 1

(sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 5 giugno 1982, n. 475 e abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Gli scambi di animali da allevamento, da produzione e da macello, appartenenti alla specie bovina e suina, tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea, sono regolati dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento delle disposizioni contenute:

1) nella direttiva n. 64/432/CEE adottata dal Consiglio della Comunità economica europea il 26 giugno 1964, modificata con le direttive del Consiglio n. 66/600/CEE del 25 ottobre 1966, n. 70/300/CEE del 13 luglio 1970, n. 71/285/CEE del 19 luglio 1971 e successiva rettifica pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunità economica europea n. L 179 del 9 agosto 1971 e n. 77/98/CEE del 21 dicembre 1976;

2) nella direttiva della commissione della Comunità economica europea VI/COM[65] 186 del 13 maggio 1965;

3) nella decisione n. 78/78/CEE adottata dalla commissione della Comunità economica europea il 23 dicembre 1977.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 2

(modificato ed integrato dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 1 marzo 1992, n. 230, integrato dall'art. 1, lett. a), del D.M. Sanità 19 gennaio 1999, n. 55 e abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Ai sensi della presente legge si intende per:

a) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllati, situati nel territorio di uno Stato membro, nei quali sono tenuti o abitualmente allevati animali da allevamento, da produzione o da macello; per quanto riguarda le stalle dei commercianti situate nel territorio della Repubblica italiana, devono intendersi come ufficialmente controllate quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'articolo 20 del decreto ministeriale 1º giugno 1968, e dell'articolo 23 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968 e n. 234 del 14 settembre 1968;

b) animale da macello: l'animale della specie bovina o suina destinato, subito dopo l'arrivo nel Paese destinatario, ad essere condotto direttamente al macello o a un mercato;

c) animali da allevamento o da produzione: gli animali delle specie bovina e suina diversi da quelli menzionati alla lettera b), in particolare quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte, di carne o al lavoro;

d) allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto I;

e) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, capitolo II, lettera A, punti 1 o 1-bis;

f) allevamento bovino indenne da brucellosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A 2;

g) suino indenne da brucellosi: l'animale della specie suina che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 1;

h) allevamento suino indenne da brucellosi: allevamento suino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 2;

i) zona indenne da epizoozia: la zona di un diametro di 20 km, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si è avuto da almeno trenta giorni prima del carico:

1) per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica;

2) per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di peste suina, di malattia vescicolare dei suini o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);

j) malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato E;

k) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro; per la Repubblica italiana deve intendersi il veterinario provinciale;

l) Paese speditore: lo Stato membro dal quale gli animali delle specie bovina e suina sono spediti verso un altro Stato membro;

m) Paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli animali della specie bovina e suina provenienti da un altro Stato membro.

n) regione: parte del territorio di superficie minima di 2000 km e comprendente almeno una delle seguenti circoscrizioni amministrative:

 - per il Belgio: Province/Provincie, - per la Germania: Regierungbezirk, - per la Danimarca: Amt o isola, - per la Francia: Département, - per l'Italia: Provincia, - per il Lussemburgo: - per i Paesi Bassi: Provincie, - per il Regno Unito: - per l'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord: County, - per la Scozia: District o Island Area, - per l'Islanda: County;
[o) azienda ufficialmente indenne da peste suina, un'azienda:

1) in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi;

2) in cui non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi;

3) in cui la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata da almeno dodici mesi;

4) che si trovi al centro di una zona con un raggio di 2 km in cui la peste suina, non sia stata accertata almeno negli ultimi dodici mesi;] (lettera abrogata) (1)

[p) Stato membro o regione ufficialmente indenne da peste suina, uno Stato membro o una regione:

1) in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi;

2) in cui la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata da almeno dodici mesi;

3) in cui le aziende non presentano suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi;] (lettera abrogata) (1)

[q) Stato membro, regione o azienda indenne da peste suina, uno Stato membro, una regione o un'azienda in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi;] (lettera abrogata) (1)

r) allevamento indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento che soddisfa le condizioni previste all'allegato G, capitolo I, lettera A;

s) Stato membro o regione indenne da leucosi bovina enzootica: una regione o uno Stato membro che soddisfa i requisiti fissati nell'allegato G, capitolo I, lettera B;

t) centro di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le aziende e i mercati, nel quale sono raggruppati i bovini e i suini provenienti da diverse aziende di origine, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi intracomunitari, dotato delle necessarie attrezzature e installazioni per accogliere gli animali e posto sotto il controllo del veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale territorialmente competente; quest'ultimo provvede affinchè il centro di raccolta, prima dell'inizio di ogni ciclo di attività, sia completamente svuotato dagli animali, pulito e disinfettato secondo le istruzioni da lui impartite. Ai fini degli scambi intracomunitari, il centro di raccolta deve essere autorizzato dal Ministero della sanità.]

(1)

Lettera abrogata dall'art. 2 del D.M. Sanità 19 febbraio 1994.

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Titolo II

SPEDIZIONI DI ANIMALI DALL'ITALIA VERSO GLI ALTRI PAESI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 3

(integrato dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 1 marzo 1992, n. 230, dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. Sanità 19 febbraio 1994, dall'art. 1, lett. b) e c), del D.M. Sanità 19 gennaio 1999, n. 55 e abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Gli animali della specie bovina e suina spediti dal territorio italiano a quello degli altri Stati membri della Comunità economica europea devono:

a) non presentare segni clinici di malattia il giorno del carico;

b) non essere stati acquistati in una azienda nei confronti della quale siano stati adottati provvedimenti di polizia veterinaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche;

c) nel caso in cui si tratti di animali da allevamento o da produzione, essere stati acquistati in una azienda che risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:

1) essere situata al centro di zona indenne da epizoozia;

2) essere indenne da almeno tre mesi prima del carico da afta epizootica e da brucellosi bovina per gli animali della specie bovina ed inoltre, per gli animali della specie suina, da afta epizootica, da malattia vescicolare dei suini da brucellosi bovina e suina, [da peste suina] (parole soppresse) (1) e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);

3) essere indenne da almeno trenta giorni prima del carico da qualsiasi altra malattia contagiosa per la specie animale considerata e soggetta a denuncia obbligatoria;

d) avere soggiornato in una azienda che si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera c) durante gli ultimi trenta giorni prima del carico o dopo la loro nascita, per gli animali da allevamento e da produzione. Il veterinario provinciale certificherà il soggiorno degli animali nell'azienda negli ultimi trenta giorni prima del carico o dopo la loro nascita quando si tratti di animali identificati nelle condizioni di cui alla successiva lettera e) e posti sotto controllo dello stesso veterinario provinciale che consenta di certificare la loro appartenenza all'azienda;

e) essere identificati mediante un contrassegno autorizzato dal Ministero della sanità;

f) essere avviati direttamente dall'azienda verso il preciso luogo di spedizione:

1) senza entrare in contatto con animali biungulati diversi dagli animali della specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste dalla presente legge;

2) previa separazione in animali da allevamento o da produzione da una parte, e animali da macello dall'altra;

3) mediante mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati a norma del vigente regolamento di polizia veterinaria e delle annesse istruzioni; le modalità per l'autorizzazione dei centri nei quali si può effettuare la disinfezione nonchè quelle concernenti le procedure necessarie per garantire e verificare il rispetto delle disposizioni veterinarie previste dalla presente legge, sono stabilite in sede comunitaria;

g) essere caricati per il trasporto verso il Paese destinatario, conformemente alle disposizioni della precedente lettera f), in un punto situato al centro di zona indenne da epizoozia; i veicoli da trasporto devono essere costruiti in modo che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o cadere fuori del veicolo durante il trasporto;

h) dopo il carico, essere avviati direttamente ed entro il più breve tempo verso il posto di frontiera;

i) essere scortati durante il trasporto verso il Paese destinatario da un certificato sanitario conforme ai modelli da I a IV di cui all'allegato A, rilasciato il giorno del carico dal veterinario provinciale almeno nella lingua del Paese destinatario e la cui validità è di giorni dieci dalla data del rilascio; questo certificato deve essere costituito da un unico foglio; tuttavia, quando il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, gli animali devono essere raccolti in tanti gruppi quanti sono i luoghi di destinazione e ogni gruppo di animali deve essere accompagnato da un certificato sanitario fino al luogo di destinazione e ogni gruppo di animali deve essere accompagnato da un certificato sanitario fino al luogo di destinazione indicato sullo stesso certificato, quest'ultima modalità di certificazione è consentita solo nel caso in cui la spedizione venga effettuata verso destinatari preventivamente registrati dalla competente autorità del luogo di destinazione e a mezzo di trasportatori registrati che si attengono agli obblighi della disinfezione dei veicoli e alle norme sul benessere degli animali;

j) gli animali, inoltre, non devono essere animali delle specie bovina o suina da eliminare nel quadro di un programma di eradicamento delle malattie contagiose.

k) gli animali della specie suina non devono provenire da una azienda o da una regione in cui siano applicate misure restrittive nei riguardi della peste suina classica ai sensi del decreto 18 ottobre 1991, n. 427.]

(1)

Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Sanità 19 febbraio 1994, le parole annotate sono state soppresse.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 4

(abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Qualora l'azienda o la zona in cui essa si trova fossero colpite da misure stabilite in applicazione del vigente regolamento di polizia veterinaria a seguito dell'insorgenza di una malattia contagiosa per la specie animale considerata, i termini indicati ai punti 2) e 3) della lettera c) del precedente articolo 3 hanno effetto a decorrere dalla data in cui tali misure sono state abrogate.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 5

(abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[I bovini da macello in aggiunta alle condizioni previste dal precedente articolo 3, purché siano di età superiore a quattro mesi, devono:

a) essere stati vaccinati almeno quindici giorni e non oltre quattro mesi prima del carico contro i tipi A, O, C del virus aftoso, con vaccino preparato con virus inattivati da istituti autorizzati e controllati secondo la vigente legislazione;

b) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, avere avuto reazione negativa ad una intradermotubercolinizzazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato B, non oltre trenta giorni prima del carico;

c) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, né da un allevamento bovino indenne da brucellosi, aver presentato alla sieroagglutinazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C, non oltre trenta giorni prima del carico, un tasso brucellare inferiore a trenta unità internazionali agglutinanti per millilitro.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 6

(integrato dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 1 marzo 1992, n. 230, dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 1° settembre 1998, n. 330 e abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[I bovini da allevamento e da produzione, in aggiunta alle condizioni previste dal precedente articolo 3, devono:

a) quando si tratti di animali di età superiore a 4 mesi, essere stati vaccinati almeno quindici giorni e non più di 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O, C del virus aftoso, con un vaccino preparato con virus inattivati da istituti autorizzati e controllati secondo la vigente legislazione;

b) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, in particolare, quando si tratti di animali di età superiore a 6 settimane, avere avuto una reazione negativa ad una intradermotubercolinizzazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato B non oltre trenta giorni prima del carico;

c) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e, in particolare, quando si tratti di animale di età superiore a 12 mesi, avere presentato un tasso brucellare inferiore a trenta unità internazionali agglutinanti per millilitro, alla sieroagglutinazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C non oltre trenta giorni prima del carico;

d) quando si tratti di vacche da latte, non presentare segni clinici di mastite; inoltre, l'analisi del loro latte, praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato D non oltre trenta giorni prima del carico, non deve aver rivelato né indizi di uno stato infiammatorio caratteristico, né germi specificatamente patogeni.

e) provenire da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica;

f) oltre al requisito di cui alle lettere e), se sono di età superiore a dodici mesi e qualora provengono da una regione o da uno Stato membro che non abbia ricevuto la qualifica di indenne da leucosi bovina enzootica, aver reagito negativamente ad un esame individuale effettuato, in conformità dell'allegato G, capitolo II nei trenta giorni precedenti la data del carico;

g) non essere soggetti ai requisiti delle lettere e) ed f), quando si tratta di bovini di età inferiore a trenta mesi destinati alla produzione di carne, i quali:

1) provengono da un allevamento nel quale nessun caso di leucosi bovina enzootica è stato notificato e confermato negli ultimi 2 anni;

2) siano contrassegnati con uno speciale marchio al momento del carico e restino sotto sorveglianza sino alla macellazione a cura del paese destinatario per evitare l'infezione degli allevamenti locali.

I bovini di età inferiore a trenta mesi, destinati alla produzione di carne, possono, in deroga a quanto previsto alle lettere b) e c) del primo comma, non essere sottoposti alle prove indicate in dette lettere solo qualora:

1) si tratti di animali che:

a) provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da brucellosi;

b) sono stati identificati con apposito contrassegno in aggiunta a quello d'identificazione al momento del carico e restano sotto controllo fino al momento della macellazione;

c) non sono stati in contatto durante il trasporto e fino al momento della loro macellazione con bovini che non prevengono da allevamenti ufficialmente indenni;

2) lo Stato membro di origine e quello di destinazione abbiano il medesimo status sanitario per quanto concerne tubercolosi e brucellosi;

3) nelle segnalazioni previste dall'articolo 11, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 18 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 febbraio 1993, n. 46, i destinatari degli animali specifichino che gli stessi usufruiscono delle deroghe di cui al presente comma.

Il destinatario degli animali di cui al secondo comma deve mantenere gli stessi separatamente dagli altri bovini di differente status sanitario fino al momento della macellazione.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 7

(integrato dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. 1 marzo 1992, n. 230, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. Sanità 19 febbraio 1994 e abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[I suini da allevamento o da produzione, in aggiunta alle condizioni previste dal precedente articolo 3, devono provenire da un allevamento suino indenne da brucellosi e da una azienda ufficialmente indenne da peste suina o da una azienda indenne da peste suina purchè, in quest'ultimo caso, siano accompagnati da un certificato che attesti che gli animali non sono stati vaccinati.

Quando si tratta di suini riproduttori di età superiore a quattro mesi, devono aver presentato, in prove effettuate entro i trenta giorni precedenti il carico:

1) un tasso brucellare inferiore a trenta unità internazionali agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C;

2) una reazione di fissazione del complemento negativa all'esame sierologico praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 8

(abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Qualora da parte dello Stato membro destinatario sia constatato che, per gli animali da allevamento o da produzione spediti dall'Italia, non sono state osservate le norme di cui al presente titolo I, il Ministero della sanità, su richiesta, dispone le indagini necessarie e ne informa senza indugio lo Stato membro interessato.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 9

(modificato dall'art. 1, lett. d), del D.M. Sanità 19 gennaio 1999, n. 55 e abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Sono ammessi alla spedizione dall'Italia verso gli altri Stati membri della Comunità economica europea gli animali da allevamento o da produzione e gli animali da macello acquistati nelle aziende o su un centro di raccolta regolarmente costituito a norma della legislazione vigente ed all'uopo autorizzato dal Ministero della sanità per la spedizione verso tali Stati, purché detto centro di raccolta risponda alle seguenti condizioni:

a) essere sotto il controllo di un veterinario comunale addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria;

b) essere situato al centro di una zona indenne da epizoozia;

c) dopo la disinfezione, servire solo ad animali da allevamento o da produzione o solo ad animali da macello che rispondano alle condizioni previste dagli articoli da 3 a 7 e dall'articolo 9 della presente legge nella misura in cui tali condizioni sono applicabili alla specie animale considerata. In particolare, tali animali devono essere stati avviati verso il centro di raccolta conformemente alle disposizioni della lettera f) del precedente articolo 3.

Tuttavia, l'intradermotubercolinizzazione e la sieroagglutinazione prescritte a norma dell'articolo 6, lettere b) e c), non devono necessariamente essere state effettuate prima dell'introduzione sul centro di raccolta.

[Prima di essere avviati al luogo di carico dall'azienda o da un centro di raccolta che risponda alle condizioni del presente articolo, gli animali possono, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, lettera f), essere condotti in un luogo di raccolta controllato ed autorizzato dal Ministero della sanità purché tale luogo risponda alle medesime condizioni fissate per il mercato.] (comma abrogato) (1)

Gli animali acquistati su tali centri di raccolta devono essere condotti direttamente dal centro di raccolta [o dal luogo di raccolta] (parole soppresse) (2) all'esatto luogo di carico conformemente alle disposizioni delle lettere f) e h) del precedente articolo 3, e spediti verso il Paese destinatario.

La durata dell'operazione di raccolta di detti animali fuori dell'azienda di origine, in particolare sul centro di raccolta [nel luogo di raccolta] (parole soppresse) (3) o nel luogo preciso di carico, deve essere compresa nel periodo di trenta giorni previsto dalla lettera d) del precedente articolo 3. Il tempo necessario a questa operazione non deve superare i sette giorni.

Le autorizzazioni vengono date con decreto del Ministro per la sanità, con il quale saranno anche determinate le modalità secondo le quali deve essere effettuato il controllo dei centri di raccolta [e dei luoghi di raccolta] (parole soppresse) (4) e deve essere accertata l'applicazione di tale controllo. Il Ministero della sanità comunicherà tali autorizzazioni alla commissione della Comunità economica europea ed alle autorità centrali competenti degli altri Paesi membri della Comunità.

Le stalle di sosta dei commercianti, esercitate a norma della legislazione vigente, destinate al ricovero di animali da spedire dall'Italia verso il territorio degli altri Stati membri della Comunità devono essere all'uopo autorizzate con decreto del veterinario provinciale, con il quale saranno anche determinate le modalità con le quali deve essere effettuato il loro controllo e deve essere accertata l'applicazione di tale controllo.]

(1)

Comma abrogato dall'art. 1, lett. d), punto 1), del D.M. Sanità 19 gennaio 1999, n. 55.

(2)

Parole soppresse dall'art. 1, lett. d), punto 2), del D.M. Sanità 19 gennaio 1999, n. 55.

(3)

Parole soppresse dall'art. 1, lett. d), punto 3), del D.M. Sanità 19 gennaio 1999, n. 55.

(4)

Parole soppresse dall'art. 1, lett. d), punto 4), del D.M. Sanità 19 gennaio 1999, n. 55.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 9

(aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 1 marzo 1992, n. 230 e abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[1. La Commissione delle Comunità europee può decidere che, in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro composto da più regioni contigue in cui il 99,8% degli allevamenti bovini è stato dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi per almeno dieci anni e in cui non si è constatato alcun caso di aborto da brucellosi negli ultimi tre anni, le prove di controllo per il mantenimento di tale qualifica possono essere effettuate in deroga all'allegato A, capitolo II, sub ii, precisandone le modalità e individuando eventualmente i territori.

2. La Commissione delle Comunità europee può decidere che il regime previsto nell'allegato A, capitolo II, lettera A, punto 1 c), sub iii, si applichi ad una parte di uno Stato membro composta da più regioni contigue.

3. La Commissione delle Comunità europee può decidere, che in uno Stato membro, o in una parte di uno Stato membro composta da più regioni contigue, in cui almeno il 99,9% degli allevamenti bovini è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi da almeno dieci anni e in cui per almeno sei anni non sono stati constatati casi di tubercolosi in numero superiore, per anno, ad uno su 10.000 allevamenti situati in detto Stato membro, o in detta parte di uno Stato membro, purchè tutti gli animali della specie bovina che hanno reagito positivamente ad una tubercolinizzazione e tutti gli animali della specie bovina macellati nel territorio del detto Stato membro abbiano subito l'ispezione post mortem da parte di un veterinario ufficiale e, se necessario, l'esame batteriologico, i controlli per conservare tale qualifica possono essere effettuati in deroga all'allegato A, capitolo I, lettera b) precisandone i metodi ed eventualmente i territori.

4. In deroga ai requisiti di cui all'allegato G, capitolo I, lettera B, punto 2), uno Stato membro o una regione di uno Stato membro dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica può essere autorizzato dalla Commissione delle Comunità europee a ridurre il livello di controllo degli animali di più di due anni, a condizione che gli esami abbiano permesso di constatare il rispetto dei seguenti requisiti:

a) almeno per tre anni non siano stati constatati casi di leucosi bovina enzootica nella proporzione di uno su 10.000 allevamenti;

b) tutti gli animali che hanno reagito positivamente ad un esame di immunodiffusione siano stati abbattuti e l'allevamento sia restato in regime di restrizione sino al ripristino della sua qualifica in conformità dell'allegato G, capitolo I, lettera C, punti 1) o 2);

c) tutti gli animali macellati in detto Stato membro o in detta regione abbiano subito l'ispezione post mortem da parte di un veterinario ufficiale, che deve notificare tutti i tumori in vista di un esame di laboratorio.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 10

(abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 1° settembre 1998, n. 330)

[Tutti gli animali destinati ad essere spediti verso il territorio di uno Stato membro della Comunità devono aver soggiornato nel territorio nazionale:

a) da almeno sei mesi prima del giorno del carico, se si tratta di animali da allevamento o da produzione;

b) da almeno tre mesi prima del giorno del carico, se si tratta di animali da macello.

Qualora gli animali di cui alle lettere a e b) siano di età inferiore rispettivamente a sei o tre mesi, essi devono aver soggiornato nel territorio nazionale dalla nascita.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 10

(aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 5 giugno 1982, n. 475, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 1 marzo 1992, n. 230 e abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Gli animali da macello, da allevamento e da produzione sono ammessi fino al 31 dicembre 1991 alla spedizione dall'Italia verso gli Stati membri della Comunità europea indenni da oltre due anni da afta epizootica, che non praticano la vaccinazione sistematica, che non ammettono nel loro territorio la presenza di animali che siano stati vaccinati contro tale malattia da meno di un anno, e che si siano avvalsi della facoltà consentita dall'articolo 4-ter, primo comma, della direttiva n. 64/432/CEE come modificata dalla direttiva n. 77/98/CEE del 21 dicembre 1976, alle seguenti condizioni:

a) gli animali della specie bovina devono essere stati sottoposti ad un esame per la ricerca del virus aftoso con il metodo del raschiamento laringo-faringeo (detto "probangtest") con esito negativo;

b) gli animali della specie bovina e suina devono essere stati sottoposti a ricerca sierologica per accertare la presenza di anticorpi aftosi, con esito negativo;

c) gli animali della specie bovina e suina devono essere stati isolati per quattordici giorni in una stazione di quarantena, sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale, nel Paese speditore.

Restando fermo che:

1) nessun animale che si trovi nell'azienda di origine o, eventualmente, nella stazione di quarantena può essere stato sottoposto a vaccinazione antiaftosa nel periodo di trenta giorni precedente la spedizione e nessun altro animale, ad eccezione di quelli che formano oggetto della spedizione, deve essere stato introdotto nell'azienda e nella stazione di quarantena in questo stesso periodo;

2) se gli esami, richiesti in applicazione del presente articolo, vengono effettuati nell'azienda, gli animali destinati alla spedizione debbono essere separati dagli altri animali fino al momento della spedizione stessa.

Gli animali saranno inoltre sottoposti a ventuno giorni di quarantena nel Paese di destinazione.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 10

(aggiunto dall'art. 1, lett. e), del D.M. Sanità 19 gennaio 1999, n. 55 e abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Fatti salvi i controlli previsti dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, il veterinario ufficiale che rilascia il certificato sanitario di accompagnamento degli animali si assicura che, gli animali non nati nell'azienda di partenza e che negli ultimi trenta giorni non sono rimasti nel territorio italiano, siano inseriti nel gruppo di destinazione solo se non ne compromettono lo stato sanitario.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Titolo III

SPEDIZIONI DI ANIMALI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA IN ITALIA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 11

(integrato dall'art. 4 del D.P.R. 5 giugno 1982, n. 475 e abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Gli animali della specie bovina e suina spediti in Italia dagli altri Stati membri della Comunità economica europea devono rispondere alle medesime garanzie sanitarie previste per la spedizione dall'Italia verso gli altri Stati membri. Pertanto detti animali devono essere presentati alla visita veterinaria al confine accompagnati da certificati conformi ai modelli da I a IV dell'allegato F e redatti in lingua italiana.

E' fatto divieto d'introdurre nel territorio nazionale bovini da allevamento o da produzione e bovini da macello di età inferiore ai quindici giorni.

Gli animali da allevamento o da produzione che siano trovati rispondenti alle norme fissate dalla presente legge vengono immediatamente avviati a destinazione.

Gli animali da macello che siano trovati rispondenti alle norme fissate dalla presente legge vengono avviati direttamente dal confine al macello di destinazione ove devono essere macellati al più presto, conformemente alle esigenze di polizia veterinaria.

Per l'introduzione degli animali d'allevamento o da produzione e degli animali da macello non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione: tuttavia lo speditore o il suo mandatario devono comunicare all'ufficio veterinario di confine, almeno ventiquattro ore prima dell'arrivo, la specie ed il numero degli animali componenti ogni singola spedizione nonché il prevedibile momento dell'arrivo.

Gli animali da spedire nei Paesi di cui all'art. 10-bis devono essere scortati, oltre che dai certificati di cui al primo comma, previsti all'allegato F, anche da un certificato sanitario conforme al modello V di cui all'allegato al presente decreto.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 12

(abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Gli animali da macello possono essere condotti dal confine direttamente ad un mercato attiguo ad un macello, purché la regolamentazione del mercato stesso consenta l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, soltanto verso il macello stesso; in casi determinati può essere consentito che gli animali siano avviati verso un mercato non attiguo ad un macello.

Il Ministero della sanità autorizza i mercati di cui al presente articolo, stabilendo per ognuno di essi i macelli cui gli animali possono essere condotti al fine di esservi macellati entro un termine non superiore a settantadue ore dalla loro introduzione nel mercato.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 13

(abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Per i bovini da macello la durata della vaccinazione antiaftosa è portata a dodici mesi, a condizione che gli animali siano stati vaccinati almeno due volte e abbiano subìto l'ultima vaccinazione da non oltre dodici mesi e provengano da uno Stato membro nel quale gli animali della specie bovina siano sottoposti annualmente alla vaccinazione antiaftosa e sul quale si procede alla macellazione sistematica dei bovini colpiti da afta epizootica.

Il Ministero della sanità indicherà di volta in volta i Paesi per i quali si applica tale disposizione.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 14

(abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Il Ministero della sanità comunica alla commissione della Comunità economica europea ed alle autorità centrali competenti degli altri Stati membri l'elenco dei posti di confine che devono essere utilizzati per l'introduzione di animali della specie bovina e suina nel territorio nazionale.

Sempreché le disposizioni di polizia veterinaria siano rispettate, la scelta dei posti di frontiera terrà conto dei circuiti di commercializzazione e di tutti i modi di trasporto utilizzabili.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 15

(abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[I veterinari di confine vietano l'introduzione nel territorio italiano degli animali della specie bovina e suina provenienti da Paesi membri della Comunità economica europea:

a) se tali animali sono affetti o vi è il sospetto che siano affetti o contaminati da malattia contagiosa;

b) se la visita al confine ha permesso di constatare che non sono state fornite per tali animali le garanzie previste dal certificato.

Dei provvedimenti adottati deve essere data immediata comunicazione al Ministero della sanità per ogni successiva decisione.

Quando sia riscontrata la presenza di animali sospetti di essere affetti o contaminati da una malattia di cui alla precedente lettera a) o di costituire un pericolo di propagazione di tale malattia, il veterinario di confine adotta tutte le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, al fine di emettere un preciso giudizio sulle manifestazioni che hanno giustificato il sospetto.

Purché non si oppongano motivi di polizia veterinaria, gli animali oggetto del divieto di cui al presente articolo possono essere rispediti all'origine a richiesta dello speditore o del suo mandatario.

Quando l'introduzione di animali sia stata vietata per uno dei motivi di cui al primo comma del presente articolo, ed il Paese speditore od eventualmente il Paese di transito non autorizzi entro otto ore la rispedizione il Ministero della sanità adotta i necessari provvedimenti, ivi compresi, se del caso, la macellazione o l'abbattimento degli animali. La macellazione deve avvenire al più presto dopo l'arrivo degli animali al macello, conformemente alle esigenze di polizia veterinaria. Il Ministero della sanità designa per ogni confine il macello od i macelli cui gli animali possono essere avviati a norma del presente articolo.

Le decisioni prese in applicazione del presente articolo devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi; quando ne sia fatta richiesta, tali decisioni motivate devono essere comunicate immediatamente e per iscritto, con l'indicazione che lo speditore, o il suo mandatario, ha facoltà di proporre contro i provvedimenti di respingimento ricorso gerarchico al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla comunicazione e contro i provvedimenti di abbattimento o di macellazione ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Dette decisioni dovranno altresì essere comunicate al Ministero della sanità che provvederà ad informare l'autorità competente del Paese speditore. Agli speditori degli animali abbattuti o macellati a norma del presente articolo non è dovuto alcun indennizzo.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Titolo IV

DEROGHE

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 16

(integrato dall'art. 7 del D.P.R. 1 marzo 1992, n. 230 e abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Con ordinanza del Ministro per la sanità potranno essere concesse ad uno o più Stati membri, purché concedano all'Italia il medesimo trattamento, autorizzazioni generali o limitate a casi determinati in base alle quali potranno spedire nel territorio nazionale:

1) bovini da allevamento, da produzione o da macello che non abbiano subito la vaccinazione antiaftosa di cui ai precedenti articoli 5 e 6, a condizione che non siano stati ufficialmente accertati casi di afta epizootica, nel Paese speditore e nei Paesi di transito interessati da almeno sei mesi, a decorrere dalla data del carico;

[2) bovini da allevamento, da produzione o da macello che abbiano subito in luogo della vaccinazione antiaftosa un trattamento praticato, non oltre dieci giorni prima del carico, con siero antiaftoso ufficialmente autorizzato e controllato dall'autorità competente dello Stato membro speditore ed accettato dal Ministero italiano della sanità]; (punto soppresso) (1)

3) bovini da allevamento o da produzione che siano stati vaccinati contro l'afta almeno due volte e abbiano subito l'ultima vaccinazione da non oltre dodici mesi e a condizione che provengano da uno Stato membro nel quale:

a) gli animali della specie bovina siano sottoposti annualmente alla vaccinazione antiaftosa;

b) si proceda alla macellazione sistematica dei bovini colpiti da afta epizootica;

c) non sia stato constatato ufficialmente alcun caso di afta epizootica da almeno sei mesi dalla data del carico;

4) bovini da allevamento o da produzione che provengano da un allevamento bovino indenne da brucellosi;

5) bovini destinati alla produzione della carne, di età inferiore a trenta mesi, non provenienti da un allevamento bovino ufficialmente indenne né da un allevamento bovino indenne da brucellosi. Tuttavia, tali animali, se di età superiore a 30 giorni, devono aver presentato un tasso brucellare inferiore a trenta unità internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico.

Nel relativo provvedimento il Ministro per la sanità disporrà le misure necessarie al fine di evitare la contaminazione degli allevamenti nazionali ivi comprese le indicazioni relative al particolare contrassegno di cui i suddetti animali devono essere muniti. é comunque fatto divieto di introdurre gli animali stessi in allevamenti risanati e in via di risanamento per la brucellosi, a norma dei decreti ministeriali emessi in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche;

6) bovini da macello che abbiano presentato alla siero-agglutinazione un tasso brucellare di trenta o più unità internazionali agglutinanti per millilitro.

Qualora sia stata concessa un'autorizzazione generale, il Ministero della sanità provvederà ad informare immediatamente la commissione della Comunità economica europea e le competenti autorità centrali degli altri Stati membri.

La concessione delle autorizzazioni previste dal presente articolo è subordinata alla concessione di corrispondenti autorizzazioni da parte dei Paesi di transito interessati.

I Paesi speditori devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che nei certificati sanitari, i cui modelli figurano nell'allegato F (modelli I e II), sia indicato che è stato fatto uso di una delle possibilità previste dal presente articolo.

7) bovini che non sono stati sottoposti alla sieroagglutinazione prescritta ai punti 5) e 6), purchè soddisfino le seguenti condizioni:

a) se si tratta di bovini destinati alla produzione di carne: siano di età inferiore a quarantadue giorni o siano stati castrati in età inferiore a quattro mesi e siano inoltrati sotto controllo ufficiale, passando se necessario attraverso un centro di svezzamento, verso un'azienda di ingrasso autorizzata da cui possano uscire soltanto per essere macellati;

b) se si tratta di bovini da macello: siano inoltrati sotto controllo ufficiale direttamente al macello;

8) suini da allevamento e da produzione, vaccinati contro la peste suina, in deroga all'articolo 7 e fino al 31 dicembre 1991.]

(1)

Per effetto dell'art. 5 del D.P.R. 5 giugno 1982, n. 475, il punto annotato è stato soppresso.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Titolo V

DIVIETI E LIMITAZIONI

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 17

(abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Qualora vi sia pericolo della propagazione in Italia di malattie degli animali in seguito all'introduzione dal territorio di uno Stato membro di animali bovini o suini, con apposita ordinanza del Ministro per la sanità potranno essere prese le seguenti misure:

a) divieto e limitazione temporanei all'introduzione di alimenti bovini e suini provenienti dalle zone del territorio dello Stato speditore in cui la malattia si sia manifestata, qualora insorga una malattia epizootica;

b) divieto o limitazione temporanei all'introduzione di animali bovini o suini provenienti dall'intero territorio dello Stato speditore, qualora una malattia epizootica assuma un carattere estensivo o nel caso di una comparsa di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali.

Le misure di cui sopra dovranno essere portate dal Ministero della sanità a conoscenza della commissione della Comunità economica europea e degli altri Stati membri della Comunità entro dieci giorni feriali con l'indicazione dei motivi.

Il Ministro per la sanità può modificare con propria ordinanza le suddette misure restrittive per assicurarne il coordinamento con quelle adottate dagli Stati membri oppure revocarle, in conformità di quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della direttiva n. 71/285/CEE del 19 luglio 1971.

Analogamente il Ministro per la sanità adotta misure di divieto o di limitazione temporanei all'introduzione di animali delle specie bovina e suina provenienti dall'area comunitaria, in conformità delle disposizioni previste al paragrafo 4 dell'articolo 7 e all'articolo 8 della predetta direttiva.

Il Ministero della sanità comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla commissione della Comunità economica europea l'insorgenza sul territorio nazionale delle malattie della specie bovina e suina a carattere epizootico; deve inoltre segnalare immediatamente l'estinzione della malattia.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 17

(aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 231 e abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Quando si manifesti la presenza di peste suina africana il Ministro della sanità, con propria ordinanza, vieta immediatamente la spedizione di suini vivi verso gli altri Stati membri:

a) da tutto il territorio nazionale se tale malattia sia già stata riscontrata da meno di dodici mesi, salvo deroghe stabilite con decisioni comunitarie;

b) soltanto dalla zona o dalle zone in cui si è verificata la malattia, qualora la stessa non si è riscontrata nel territorio nazionale almeno nei dodici mesi precedenti.

Nel determinare la zona o le zone suddette il Ministro della sanità, sentite le regioni interessate, tiene conto:

a) degli abbattimenti e distruzione dei suini appartenenti ad aziende infette, contaminate o sospette di contaminazione;

b) della superficie delle zone e dei relativi limiti amministrativi e geografici;

c) della incidenza della diffusione della malattia;

d) delle misure adottate per evitare pericoli di diffusione;

e) delle misure adottate per limitare e controllare il movimento dei suini nelle zone predette e fuori di tali zone.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 18

(abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Qualora da taluno degli Stati membri della Comunità economica europea vengano adottate misure dirette a vietare o limitare l'introduzione nel proprio territorio di animali bovini e suini provenienti dall'Italia per impedire la propagazione di una malattia che si presume presente e diffusa nel territorio nazionale, il Ministero della sanità potrà fare ricorso alle procedure previste agli articoli 7 e 8 della direttiva n. 71/285/CEE del 19 luglio 1971, qualora ritenga che tali misure siano ingiustificate.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 19

(integrato dall'art. 8 del D.P.R. 1 marzo 1992, n. 230 e abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Continuano ad avere applicazione anche nei riguardi degli Stati membri della Comunità economica europea le disposizioni dell'ordinamento nazionale concernenti il divieto di introdurre nel territorio nazionale animali della specie bovina e suina cui siano state somministrate sostanze ad azione ormonale od antiormonale.

Sono parimenti applicate nei confronti degli altri Stati membri della Comunità economica europea le disposizioni riguardanti l'introduzione nel territorio nazionale:

a) di animali ai quali siano stati somministrati antibiotici;

b) di animali da allevamento o da produzione destinati ad esposizioni o di tori da allevamento destinati a centri di fecondazione artificiale, a condizione che le disposizioni stesse si applichino anche all'interno del territorio nazionale.

Qualora venga attuato un programma nazionale di profilassi contro una malattia contagiosa della specie bovina e suina non considerata all'allegato E, il Ministro per la sanità può con propria ordinanza disporre che per l'importazione di animali delle specie predette dagli altri Stati membri siano fornite garanzie sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal programma nazionale, in conformità delle norme di cui agli articoli 6 e 8 della direttiva numero 71/285/CEE del 19 luglio 1971; tali garanzie non possono però essere richieste per l'introduzione di animali provenienti da uno Stato membro o da una regione indenni dalla leucosi bovina enzootica.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Titolo VI

PERIZIE

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 20

(abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Agli speditori di animali di cui sia stata vietata l'introduzione in Italia ai sensi del precedente articolo 15 è accordato il diritto di ottenere, prima dell'adozione di qualsiasi altra misura, salvo l'abbattimento o la macellazione quando ciò sia indifferibile per ragioni di polizia veterinaria, il parere di un esperto veterinario facente parte dell'apposito elenco all'uopo stabilito dalla commissione della Comunità economica europea, al fine di determinare se siano state osservate le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), del predetto articolo 15.

L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ma diversa da quella italiana e da quella del Paese speditore.

L'elaborazione dei pareri deve essere effettuata e agevolata conformemente al disposto degli articoli seguenti.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 21

(abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Il Ministero della sanità propone alla commissione della Comunità economica europea, per il settore "animali della specie bovina e suina" i nomi di almeno due esperti veterinari di provata competenza, comunicandone altresì la specializzazione e l'esatto recapito. Tali esperti entreranno a far parte dell'apposito elenco compilato dalla predetta commissione sulla base delle proposte dei diversi Stati membri. Il Ministero della sanità provvede anche a proporre le eventuali cancellazioni o modifiche nonché le possibili sostituzioni.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 22

(abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Il veterinario di confine, non appena preso il provvedimento di divieto di cui al precedente articolo 15, ne informa a norma dello stesso articolo lo speditore o il suo mandatario affinché questo possa immediatamente mettersi in contatto con un esperto iscritto nell'elenco di cui al precedente articolo 21 ed ottenere il parere. Detto parere, elaborato secondo il modello di cui all'allegato G, dovrà essere trasmesso, oltre che alla commissione della Comunità economica europea, al veterinario di confine che ne curerà l'immediato inoltro, con le proprie osservazioni, al Ministero della sanità.

Al fine di assicurare l'elaborazione di detto parere, il veterinario di confine dispone affinché non si verifichino condizioni che possano rendere più difficile o impossibile la perizia, sempreché a ciò non si oppongano indifferibili necessità di ordine sanitario o di polizia veterinaria. Il veterinario di confine mette inoltre a disposizione dell'esperto, a sua richiesta, tutte le informazioni ed, in particolare, tutti i documenti necessari per la valutazione del caso concreto, come pure il personale, il materiale e gli impianti idonei all'esecuzione della perizia. Quando sia necessario, l'esperto potrà avvalersi dell'opera di un istituto zooprofilattico o di una sua sezione.

Le spese relative alla sosta degli animali e delle carni, come pure quelle necessarie per l'elaborazione della perizia, sono a carico dello speditore. Questi dovrà pertanto comunicare per iscritto al veterinario di confine la propria determinazione di richiedere la perizia, con il preciso impegno di assumersi tutto l'onere relativo.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Titolo VII

IMPORTAZIONE DI BOVINI E SUINI DA PAESI TERZI

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 23

1. - L'importazione di animali della specie bovina e suina da Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea è consentita soltanto quando sia stato constatato che il Paese d'origine è in grado di fornire tutte le garanzie sanitarie atte ad evitare la diffusione di malattie trasmissibili del bestiame con l'introduzione di animali vivi; nel giudizio di tali garanzie il Ministero della sanità si ispirerà al principio di non applicare nei confronti dei Paesi terzi disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge.

2. - L'importazione di detti animali è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità da rilasciarsi di volta in volta.

Quando ricorrano circostanze sanitarie particolarmente favorevoli il Ministro per la sanità può consentire, con proprio decreto, l'importazione dal Paese d'origine, senza le particolari autorizzazioni di cui al precedente comma.

3. - Il Ministro per la sanità può disporre l'invio di funzionari veterinari del ruolo del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità nonché di esperti veterinari appartenenti ad amministrazioni pubbliche negli Stati esteri, con il benestare dei rispettivi governi, sia al fine di constatare le condizioni sanitarie degli allevamenti e l'organizzazione e l'attuazione della profilassi contro le malattie contagiose degli animali, sia allo scopo di predisporre le basi tecnico-sanitarie per la stipulazione di eventuali accordi atti a fornire le garanzie di cui al comma precedente.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Titolo VIII

IMPORTAZIONE DI EQUINI, OVINI E CAPRINI

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 24

1. - L'importazione degli animali della specie equina, ovina e caprina da qualsiasi provenienza viene consentita alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

2. - Il Ministro per la sanità può stabilire con proprio decreto che siano fornite garanzie sanitarie supplementari all'origine e che gli animali siano sottoposti nel Paese di provenienza o al confine o a destino a prove diagnostiche o a trattamenti immunizzanti non previsti agli articoli 49 e 50 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

3. - Qualora ricorrano circostanze particolarmente favorevoli il Ministro per la sanità può consentire con proprio decreto l'importazione dal Paese d'origine senza le particolari autorizzazioni di cui agli articoli 49 e 50 del precitato decreto del Presidente della Repubblica.

Con lo stesso decreto possono essere stabilite eventuali particolari misure cautelative per l'inoltro degli animali dal confine nell'interno del Paese e per il controllo degli stessi a destino.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Titolo IX

DISPOSIZIONI GENERALI

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 25

(abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[La visita al confine degli animali appartenenti a qualsiasi specie, delle relative carni nonché dei prodotti ed avanzi di origine animale in importazione da qualsiasi provenienza, può essere integrata, secondo le istruzioni che saranno all'uopo impartite dal Ministero della sanità, da misure quarantenarie (periodo di osservazione a destino ed altre) e da trattamento immunizzante nonché da accertamenti diagnostici o da analisi ed esami di laboratorio, ai sensi della legge 30 dicembre 1970, n. 1239.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 26

(integrato dall'art. 48, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142)

[1. - L'inoltro degli animali della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina dal confine a destinazione può essere effettuato per ferrovia e per strada.

L'inoltro per strada deve avvenire esclusivamente mediante autoveicoli. Il Ministro per la sanità può stabilire con proprio decreto i requisiti igienico-sanitari degli autoveicoli e le modalità del trasporto.

Nei casi in cui l'inoltro su strada viene effettuato, per motivi di polizia veterinaria, sotto scorta sanitaria la relativa spesa è a carico dell'interessato.] (comma abrogato) (1)

[2. - I veterinari di confine, oltre al rilascio del modello 9 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, appongono il proprio visto sui certificati sanitari che accompagnano gli animali a destino; inoltre, di ogni spedizione, devono dare comunicazione telegrafica al veterinario provinciale competente e, per gli animali da macello, anche all'ufficio veterinario comunale di destinazione, a spese degli interessati, qualora si tratti di importazioni di animali provenienti da Paesi terzi.] (comma abrogato) (1)

[3. - Qualora una partita di animali venga presentata al confine con un unico certificato sanitario e debba essere suddivisa per diverse destinazioni, i veterinari di confine provvedono:

a) quando trattasi di bovini e di suini provenienti dalla Comunità economica europea, a rilasciare per ogni destinazione un nuovo certificato conforme all'originale, avvalendosi dei modelli di cui all'allegato F;

b) quando trattasi di bovini e di suini provenienti dai Paesi terzi o di equini, di ovini e caprini provenienti da qualsiasi Paese, a rilasciare per ogni destinazione un nuovo certificato conforme ai modelli che saranno indicati dal Ministero della sanità.] (comma abrogato) (1)

[4. - Per gli animali da macello il Ministro per la sanità può con proprio decreto indicare i macelli di destinazione.] (comma abrogato) (1)

5. - Sono abrogati gli ultimi tre commi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 27

(abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Prima del penultimo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, va inserito il seguente comma:

"Il raggio della zona infetta stabilita attorno ai ricoveri e località infetti non può essere comunque inferiore a due chilometri".]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 28

(abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[L'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

"I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando sono trascorsi trenta giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia. Tuttavia, se tutti gli animali recettivi esistenti nel focolaio sono stati macellati, i provvedimenti disposti dal sindaco in applicazione dell'articolo 10 sono immediatamente revocati dopo eseguite le prescritte disinfezioni e i provvedimenti disposti dal sindaco in applicazione dell'articolo 11 sono revocati trascorsi quindici giorni dalla macellazione degli animali".]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 29

(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 231 e abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[All'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il raggio della zona infetta stabilita intorno ai ricoveri o località infetti non può essere inferiore a tre chilometri".]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 30

(abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Il primo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

"I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, dopo trascorsi quaranta giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia. Tuttavia, se tutti i suini esistenti nel focolaio sono stati macellati, i provvedimenti sanitari disposti dal sindaco in applicazione dell'articolo 10 sono immediatamente revocati dopo eseguite le prescritte disinfezioni e i provvedimenti disposti dal sindaco in applicazione dell'articolo 11 sono revocati trascorsi quindici giorni dalla macellazione degli animali".]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 31

L'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'obbligo della denuncia, sono da considerarsi sospetti di brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare. La diagnosi deve essere convalidata da esami di laboratorio o da prove allergiche che, in caso di esito positivo, devono essere estese a tutti gli animali recettivi del gruppo".

All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) isolamento degli animali infetti e sequestro degli animali recettivi presenti nel focolaio di infezione".

Il terzo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

"Nei riguardi dei soggetti che reagiscono positivamente e di quelli con essi conviventi si applicano le misure previste dal precedente articolo 107".

L'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

"I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando:

a) gli animali infetti sono stati abbattuti salvo che, trattandosi di pecore, non ne sia stata accertata la guarigione nel modo previsto alla successiva lettera b);

b) gli animali eventualmente rimasti nel focolaio, dopo l'abbattimento dei capi infetti non hanno manifestato sintomi clinici riferibili a brucellosi da almeno sei settimane e hanno presentato reazione negativa a due esami sierologici o allergici effettuati a intervallo di almeno sei settimane l'uno dall'altro.

Tuttavia tali esami non sono richiesti per:

1) gli animali non vaccinati che si trovano in età prepubere;

2) gli animali vaccinati in età prepubere, sempreché non sia trascorso dalla vaccinazione il tempo necessario per ottenere risultati attendibili dagli esami stessi".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 32

L'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

"I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando sono trascorsi quindici giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Titolo X

NORME FINALI E PENALI

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 33

Il Ministero della sanità, di concerto con gli altri Ministeri interessati, può autorizzare le amministrazioni dello Stato ivi comprese le aziende autonome, le regioni, le provincie, i comuni, enti e consorzi autonomi di porto, aeroporto ed autoporto ad istituire e a gestire nell'interno del territorio nazionale, preferibilmente in prossimità della frontiera d'entrata, stazioni zoosanitarie per la visita sanitaria prevista dalla presente legge e dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel caso che tale visita non possa essere effettuata e non possa essere interamente esaurita alla frontiera oppure a scopo cautelare per la quarantena di animali importati.

Le autorizzazioni all'istituzione delle stazioni zoosanitarie sono rilasciate a condizione che le stazioni stesse siano ubicate in località idonee e siano dotate di impianti ed attrezzature rispondenti dal punto di vista igienico-sanitario e zooprofilattico.

Le stazioni zoosanitarie sono equiparate ai posti di confine porto ed aeroporto aperti al traffico internazionale.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 33

(aggiunto dall'art. 9 del D.P.R. 1 marzo 1992, n. 230 e abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[1. Il Ministro della sanità, con i propri decreti, adotta regolamenti ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per estendere al territorio nazionale le norme sanitarie previste negli allegati.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 34

(abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Per la costruzione, l'ampliamento e l'adeguamento, da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei posti di confine e nelle dogane interne, dei fabbricati, impianti ed attrezzature necessari per l'attuazione della visita sanitaria prevista dall'articolo 25 della presente legge e dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, è autorizzata la spesa di tre miliardi di lire da iscrivere nel bilancio della predetta Azienda.

Alla spesa di cui innanzi l'Azienda medesima farà fronte, con apposita sovvenzione da parte del Tesoro.

I programmi saranno predisposti d'intesa tra il Ministero della sanità e il Ministero dei trasporti.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 35

(abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[Per la concessione di contributi alle regioni, provincie, comuni, enti o consorzi autonomi di porto, aeroporto od autoporto, camere di commercio per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'adeguamento dei fabbricati, impianti ed attrezzature nonché per l'acquisto delle relative aree e per la realizzazione delle opere relative ai raccordi ferroviari e stradali nei porti, aeroporti ed autoporti necessari per l'attuazione della visita sanitaria prevista dall'articolo 25 della presente legge e dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e per l'istituzione di stazioni zoosanitarie di cui all'articolo 33 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di cinque miliardi di lire da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della sanità.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 36

(abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

[All'onere complessivo di lire 8 miliardi derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 34 e 35, si provvede con l'entrata derivante dal prelevamento di corrispondente importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato "Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria".

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 37

Le disposizioni sanitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari di animali da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina come pure l'importazione di animali delle specie bovina e suina da Paesi terzi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, così come modificato con decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1967, n. 1009, sono abrogate.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 38

(modificato dall'art. 16, comma 2, del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196)

I contravventori alle disposizioni in materia di importazione, esportazione e transito di animali, previste nella presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 39

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO - DAL FALCO -

BONIFACIO - COLOMBO -

ANDREOTTI - MARCORA -

MARTINELLI - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

ALLEGATO A

(sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 1 marzo 1992, n. 230)

1. ALLEVAMENTI BOVINI INDENNI DA TUBERCOLOSI

E' considerato ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento bovino nel quale:

a) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni chimiche di tubercolosi;

b) tutti i bovini di età superiore a cinque settimane hanno avuto una reazione negativa ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali praticate secondo le disposizioni dell'allegato B, che hanno luogo la prima sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento dell'allevamento, la seconda sei mesi dopo la prima e le successive ad un anno di intervallo. Quando in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, nel quale tutti i bovini sono soggetti alle misure ufficiali di lotta contro la tubercolosi, la percentuale degli allevamenti bovini infettati da tubercolosi non è superiore ad 1 in occasione di due controlli succedentisi ad intervallo di un anno, tale intervallo può essere portato a due anni. Quando la percentuale degli allevamenti bovini infettati non è superiore a 0,2 in occasione di due controlli succedentisi ad intervallo di due anni, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni può essere portato a tre anni.

Qualora la percentuale degli allevamenti bovini infetti non sia superiore allo 0,1 in occasione di due controlli successivi ad intervallo di tre anni, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni successive può essere portato a quattro anni e/o l'età alla quale gli animali dovranno essere sottoposti a tali controlli può essere portata a ventiquattro mesi;

c) non è stato introdotto alcun bovino senza attestato di un veterinario ufficiale in cui si certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, se e di età superiore a sei settimane, ha avuto una reazione negativa all'intradermotubercolinizzazione valutata secondo i criteri dell'allegato B, 31 a):

i) tuttavia, l'intradermotubercolinizzazione non è richiesta in uno Stato membro in cui la percentuale degli allevamenti bovini infettati da tubercolosi è inferiore allo 0,2 e che risulta da un attestato del veterinario ufficiale che l'animale:

1) è debitamente identificato;

2) proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi di questo Stato membro;

3) in occasione del trasporto non è entrato in contatto con bovini non provenienti da allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi;

ii) l'attestato previsto al punto 1) può non essere richiesto in uno Stato membro in cui, da almeno quattro anni:

- almeno il 99,80% degli allevamenti bovini è ufficialmente riconosciuto indenne da tubercolosi e in cui

- gli allevamenti non ufficialmente indenni si trovano sotto controllo ufficiale, ed è vietato il trasferimento di bovini da tali allevamenti salvo che gli stessi siano portati direttamente al macello sotto controllo ufficiale.

Qualora in un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, la reazione di un animale ad una tubercolinizzazione di routine sia considerata positiva o qualora, nello stesso allevamento, sia diagnosticato un caso clinico di tubercolosi nel corso dell'ispezione post mortem di routine su un animale proveniente da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, la qualifica "ufficialmente indenne" deve essere sospesa fintanto che tutti i rimanenti animali, di età superiore alle sei settimane, non avranno reagito negativamente ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali conformemente all'allegato B, la prima delle quali effettuata almeno due mesi dopo l'eliminazione dell'animale dall'allevamento in questione, e la seconda ad almeno quarantadue giorni di distanza.

II. ANIMALI DELLA SPECIE SUINA E ALLEVAMENTI BOVINI E SUINI INDENNI DA BRUCELLOSI

A. Allevamenti bovini

1. E' da considerare ufficialmente indenne da brucellosi un allevamento bovino in cui:

a) non vi sono animali della specie bovina vaccinati contro la brucellosi, salvo che non si tratti di femmine che siano state vaccinate da almeno tre anni;

b) tutti i bovini sono immuni da manifestazioni chimiche di brucellosi da almeno sei mesi;

c) tutti i bovini di età superiore a dodici mesi:

i) hanno presentato, in occasione di due sieroagglutinazioni praticate ufficialmente ad intervalli di tre mesi almeno e di dodici mesi al massimo e secondo le disposizioni dell'allegato C, paragrafo A, un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinati per millilitro, rimanendo inteso che;

- la prima sieroagglutinazione può essere sostituita da tre prove dell'anello (ring test) effettuate ad intervalli di tre mesi purché tuttavia la seconda sieroagglutinazione sia effettuata almeno sei settimane dopo la terza prova dell'anello;

- le prove di sieroagglutinazione di cui al primo paragrafo possono essere sostituite, da due prove ufficiali all'antigene di brucella tamponato o da due prove di microagglutinazione effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C, punti D e G.

Anche queste prove devono essere effettuate ad intervalli non inferiori a tre mesi e non superiori a dodici mesi;

ii) sono controllati annualmente per stabilire l'assenza di brucellosi mediante tre prove dell'anello, oppure tre saggi ELISA su latte, effettuati ad intervalli di almeno tre mesi o mediante due prove dell'anello, o due saggi ELISA su latte, effettuati a intervalli di almeno tre mesi e una prova sierologica (prova di sieroagglutinazione, prova all'antigene di Brucella tamponato, prova di plasmoagglutinazione, prova dell'anello di latte su plasma sanguigno, prova di microagglutinazione o saggio singolo ELISA su sangue) effettuata non meno di sei settimane dopo la seconda prova dell'anello o il secondo saggio ELISA su latte. Se non vengono effettuate le prove dell'anello o il saggio ELISA sul latte, si devono effettuare ogni anno due prove sierologiche (prova di sieroagglutinazione, prova all'antigene di Brucella tamponato, prova di plasmoagglutinazione, prova dall'anello di latte su plasma sanguigno, prova di microagglutinazione o saggio singolo ELISA su sangue) ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.

Se in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in cui tutti gli allevamenti bovini sono sottoposti ad operazioni ufficiali di lotta contro la brucellosi la percentuale degli allevamenti di bovini infetti non supera l'1%, è sufficiente effettuare ogni anno due prove dell'anello o due saggi ELISA su latte a intervalli di almeno tre mesi, oppure una prova sierologica (prova di sieroagglutinazione, prova all'antigene di Brucella tamponato, prova di plasmoagglutinazione, prova dell'anello di latte su plasma sanguigno, prova di microagglutinazione o saggio ELISA su sangue).

In caso di controllo mediante prove dell'anello sulle cisterne gli esami di cui ai commi precedenti devono essere raddoppiati e gli intervalli tra le prove devono essere ridotti della metà;

iii) si può rinunciare alle prescrizioni relative al controllo animale dell'assenza di brucellosi previsto dal comma ii) in ogni Stato membro in cui il 99,8% almeno del patrimonio bovino è riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi da almeno quattro anni: in tal caso l'intervallo tra i controlli può essere portato a due anni e i controlli devono essere effettuati mediante una delle prove sierologiche menzionate nel comma ii);

d) non è stato introdotto alcun bovino senza un attestato di un veterinario ufficiale che certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e, se è di età superiore a dodici mesi, che ha presentato un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro alla siero-agglutinazione praticata secondo le disposizioni dell'allegato C nei trenta giorni che precedono l'introduzione nell'allevamento;

i) tuttavia la siero-agglutinazione può non essere richiesta nello Stato membro o in parte di uno Stato membro composta da più regioni contigue in cui la percentuale di allevamenti bovini infettati da brucellosi non è, da almeno due anni, superiore a 0,2 e se risulta dall'attestato del veterinario ufficiale che l'animale:

1) è debitamente identificato;

2) proviene da un allevamento bovino di questo Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi;

3) in occasione del suo trasporto non è entrato in contatto con bovini non provenienti da allevamenti bovini ufficialmente indenni:

ii) l'attestato previsto al punto i) può non essere richiesto nello Stato membro in cui da quattro anni almeno:

- il 99,8% almeno degli allevamenti bovini è riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi e in cui:

- gli allevamenti che non sono ufficialmente indenni si trovano sotto controllo ufficiale, ed è vietato il trasferimento dei bovini da tali allevamenti, salvo che gli stessi siano portati direttamente al macello sotto controllo ufficiale.

1-bis. E' parimenti considerato ufficialmente indenne da brucellosi un allevamento bovino:

- che si trova in uno Stato membro in cui alla data del 1° gennaio 1979 non è stato ufficialmente constatato alcun caso di brucellosi bovina almeno dieci anni;

- che ha soddisfatto in questo periodo le disposizioni del paragrafo 1, tranne, se tutti gli allevamenti bovini dello Stato membro in questione sono stati sottoposti periodicamente a esami di controllo ufficiali durante lo stesso periodo, quelle di cui alla lettera c).

2. Un allevamento bovino è considerato indenne da brucellosi quando:

a) non comprende maschi vaccinati contro la brucellosi;

b) tutte le femmine della specie bovina, o una parte di esse, sono state vaccinate:

- entro i primi sei mesi di età, con vaccino vivo Buck19 o con altri vaccini autorizzati secondo la procedura dell'art. 12.

- entro i primi quindici mesi di età, con vaccino ucciso con adiuvante 45/20, controllato e riconosciuto ufficialmente;

c) tutti i bovini soddisfano le condizioni indicate nel punto 1), lettere b) e c) rimanendo inteso che i bovini di età inferiore a trenta mesi, vaccinati con vaccino vivo Buck19, possono presentare un tasso brucellare pari o superiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro. ma inferiore a 80 unità internazionali agglutinanti per millilitro, sempreché presentino, alla reazione di fissazione del complemento:

- un tasso inferiore a 30 unità CEE, se si tratta di femmine vaccinate da almeno dodici mesi;

- un tasso inferiore a 20 unità CEE in tutti gli altri casi.

Le prove di sieroagglutinazione di cui al punto 1) c) i), primo trattino, possono essere sostituite da prove all'antigene di brucella tamponato effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C), lettera D, o da prove di microagglutinazione effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C, lettera G;

d) non è stato introdotto nessun bovino senza un attestato del veterinario ufficiale con cui si certifichi che l'animale risponde alle condizioni previste al numero 1, lettera d), oppure che esso proviene da un allevamento riconosciuto indenne da brucellosi e in questo caso, se è di età superiore a dodici mesi, ha presentato nei trenta giorni precedenti l'introduzione nell'allevamento, secondo le disposizioni dell'allegato C), un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro e una reazione negativa di fissazione del complemento. Tuttavia, un bovino vaccinato con vaccino vivo 19 e, di età inferiore a trenta mesi può presentare un tasso brucellare uguale o superiore a trenta u.i. agglutinanti per millilitro ma inferiore a 80 u i. agglutinanti per millilitro, purché alla reazione di fissazione del complemento presenti:

- un tasso inferiore a 30 unità CEE, se si tratta di una femmina vaccinata da meno di dodici mesi;

- un tasso inferiore a 20 unità CEE dopo il dodicesimo mese successivo alla vaccinazione.

3. Un allevamento bovino indenne da brucellosi può essere qualificato allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi dopo un termine minimo di tre anni se:

a) non vi si trova alcun animale vaccinato contro la brucellosi da meno di tre anni:

b) durante questi tre anni sono state rispettate senza interruzione le condizioni di cui al numero 2, lettera c);

c) al termine del terzo anno gli animali di più di dodici mesi hanno presentato un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro alla siero-agglutinazione ed una reazione negativa alla fissazione del complemento. Tali prove sono praticate secondo le disposizioni dell'allegato C).

4. In un allevamento bovino ufficialmente riconosciuto indenne da brucellosi possono essere introdotti anche bovini provenienti da un allevamento indenne da brucellosi quando:

- al momento della loro introduzione hanno un'età di almeno diciotto mesi;

- nel caso in cui siano stati vaccinati contro la brucellosi, la vaccinazione è stata effettuata da oltre un anno;

- entro i trenta giorni che precedono la loro introduzione, conformemente alle disposizioni dell'allegato C), hanno presentato un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro e una reazione negativa alla fissazione del complemento.

Se un bovino è introdotto, conformemente al primo comma, in un allevamento ufficialmente riconosciuto indenne da brucellosi, quest'ultimo, ai fini degli scambi intracomunitari, è considerato indenne da brucellosi per un periodo di due anni a decorrere dalla data di introduzione dell'animale.

5. Se in un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi si constata un sospetto di brucellosi presso uno o più bovini, la qualifica di questo allevamento può essere provvisoriamente sospesa piuttosto che ritirata, purché l'animale o gli animali siano immediatamente eliminati o isolati.

La sospensione provvisoria può essere tolta qualora due siero-agglutinazioni, praticate secondo le disposizioni dell'allegato C) con intervalli da sei ad otto settimane su tutti gli animali d'età superiore a dodici mesi, diano un tasso inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro.

Gli animali possono essere reintrodotti nell'allevamento se, nell'intervallo dalle sei alle otto settimane, due siero-agglutinazioni hanno dato un tasso inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro e due fissazioni del complemento hanno dato risultato negativo. Tali prove sono praticate secondo le disposizioni dell'allegato C.

Le disposizioni di cui sopra sono applicabili altresì agli allevamenti indenni da brucellosi quando un sospetto di tale malattia è constatato presso uno o più bovini d'età superiore a trenta mesi.

6. Le disposizioni di cui sopra. relative agli animali appartenenti ad un allevamento indenne da brucellosi, si applicano anche agli animali che sono stati vaccinati ad un'età compresa fra i cinque e gli otto mesi prima della data di applicazione delle disposizioni della presente direttiva in ciascuno degli Stati membri.

7. Le prove di cui ai paragrafi da 1 a 6 non sono richieste per gli animali maschi castrati in età inferiore a quattro mesi.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

ALLEGATO B

(sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 1 marzo 1992, n. 230)

NORME PER LA FABBRICAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLE TUBERCOLINE BOVINE ED AVIARIE

1. Le tubercolinizzazioni controllale ufficialmente devono essere effettuale mediante tubercoline PPD o tubercoline preparate sinteticamente e concentrate a caldo ("tubercoline sintetiche").

Lo Stato membro che, alla data di adozione della presente direttiva, impiega, per il controllo delle tubercoline cosiddette "sintetiche", una tubercolina standard conforme al campione internazionale della vecchia tubercolina, può, in deroga alle disposizioni dell'allegato B, punto 1 della direttiva 64/432/CEE, continuare ad utilizzare questo metodo fino all'applicazione di norme internazionali più perfezionate.

2. Gli standard di fabbricazione per il controllo delle tubercoline PPD bovine e delle tubercoline cosiddette "sintetiche" devono essere titolati in unità tubercoliniche comunitarie (UTC) mediante prove biologiche secondo le norme CEE per la tubercolina standard CEE.

3. Gli standard di fabbricazione per il controllo delle tubercoline aviarie devono essere espressi in unità internazionali e titolati per via biologica, secondo lo standard CEE della tubercolina PPD aviaria.

4. Lo standard CEE per la tubercolina PPD bovina è fornito dal "Centraal Diergeneeskundig Instituut", Afdeling Rotterdam, Paesi Bassi.

5. Lo standard CEE per la tubercolina "sintetica" bovina è fornita dall'Institut Pasteur" di Parigi, Francia.

6. Lo standard CEE per la tubercolina aviaria è fornito dal "Central Veterinary Laboratory", Weybridge, Surrey, Regno Unito.

7. Le tubercoline bovine devono essere preparate con uno dei ceppi di Mycobacterium bovis indicati qui di seguito:

a) An5;

b) Vallée.

8. Le tubercoline aviarie devono essere preparate con uno dei ceppi di Mycobacterium avium indicati qui di seguito:

a) D4ER;

b) TB56.

9. Il pH delle tubercoline deve essere compreso fra 6,5 e 7,5.

10. Per quanto concerne l'aggiunta alle tubercoline di conservanti antimicrobici o di altre sostanze, deve risultare dimostrato, a giudizio dell'istituto statale responsabile del controllo ufficiale della tubercolina, che tale aggiunta non altera l'innocuità né l'efficacia del prodotto.

Le concentrazioni massime consentite per il fenolo e la glicerina sono le seguenti:

a) fenolo - 0,5% M/v;

b) glicerina - 10% v/v.

11. Superata con esito favorevole l'ultima prova di attività, le tubercoline, conservate a temperature comprese fra 2°C e 8 °C ed al riparo dalla luce, rimangono valide per tutta la durata dei periodi sotto indicati:

a) tubercoline PPD liquide: due anni;

tubercoline PPD liofilizzate: otto anni,

b) tubercoline, "sintetiche" diluite: due anni.

12. Nei rispettivi Paesi, gli istituti statali seguenti sono incaricati del controllo ufficiale delle tubercoline:

a) Germania: Paul-Ehrlich-Institut, Frankfurt/Main:

b) Belgio: Institut d'hygiéne et d'epidemiologie, rue J. Wytsman 14, B 1050 Bruxelles;

c) Francia: Laboratoire national des médicaments vétérinaires, Fougéres;

d) Granducato del Lussemburgo: Istituto del paese fornitore;

e) Italia: Istituto superiore di sanità, Roma;

f) Paesi Bassi:

g) Danimarca:

h) Irlanda:

i) Regno Unito:

Centraal Diergeneeskundig Instituut, Afdeling Rotterdam;

Statens veterinaere Serumlaboratorium, Kobenhavn V;

Istituto del paese fornitore;

The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey;

j) Grecia: Kthniat Inshtoqton Loimwdwn Kai Parasiokwn Noshmatan Iera odos75 Aqhnai 301;

k) Spagna: Laboratorio de Sanidad y Produccion Animal de Granada:

l) Portogallo: Laboratorio Nacciònal de Investigaçao veterinaria - Lisboa.

13. Ciascuna partita di tubercoline infialate e pronte per l'uso deve essere oggetto di un controllo ufficiale.

14. Le tubercoline devono essere controllate con metodi biologici e chimici.

15. Le tubercoline devono essere sterili. Le prove di sterilità devono essere effettuate secondo le norme della farmacopea europea.

16. Le tubercoline devono risultare esenti da proprietà tossiche od irritanti in base a una prova effettuata secondo le norme della farmacopea europea.

17. Le tubercoline devono essere sottoposte a un'analisi chimica per determinare l'esatta concentrazione della glicerina e/o del fenolo, nonchè la concentrazione di altri eventuali conservanti.

18. Una prova di non sensibilizzazione alla tubercolina deve essere effettuata secondo le norme della farmacopea europea.

19. L'attività delle tubercoline deve essere valutata con i metodi biologici, applicabili alle tubercoline PPD e a quelle "sintetiche" e basati sul confronto delle tubercoline in esame con tubercoline standard.

20. Il contenuto proteico delle tubercoline PPD (tubercoloproteina) si ottiene secondo il metodo di Kjeldahl. Il fattore di conversione dell'azoto in tubercoloproteine è 6,25.

21. Lo standard CEE per la tubercolina ''sintetica" bovina ha un'attività di 65.000 unità tubercoliniche comunitarie (UTC) provvisorie per ml, e viene distribuito in fiale da 5 ml.

22. Lo standard CEE, per la tubercolina PPD bovina ha un'attività di 50.000 UTC per mg di PPD, e viene distribuito alla stato liofilizzato in fiale contenenti 1,8 mg di PPD (0,00002 mg di PPD corrispondono cioè ad 1 unità tubercolinica comunitaria di attività).

23. La tubercolina PPD aviaria della norma CEE ha un'attività di 50.000 unità internazionali (UI) per mg di derivato proteico purificato essiccato e viene distribuita allo stato liofilizzato in fiale contenenti 10 mg di PPD più 26,3 mg di sali (0,0000726 mg dello standard corrispondono cioè ad 1 unità internazionale di attività).

24. Le tubercoline che i fabbricanti presentano per il controllo agli istituti statali di cui al paragrafo 12 devono essere state oggetto di una prova biologica di attività in paragone con gli opportuni standard elencati ai paragrafi 2 e 3.

25. a) Prove di attività su cavie.

La prova deve essere effettuata su cavie albine di peso fra g 400 e 600. Tali cavie devono essere in buona salute al momento dell'inoculazione della tubercolina. Per ciascuna prova vanno impiegate non meno di otto cavie. La prova deve essere effettuata a non meno di un mese di distanza dalla sensibilizzazione.

aa) Per il controllo delle tubercoline bovine, le cavie devono essere sensibilizzate con uno dei metodi seguenti:

1) iniezione di Mycobacterium bovis del ceppo AN5, ucciso col calore, in coadiuvante oleoso;

2) iniezione di Mycobacterium bovis del ceppo AN5 vivo in emulsione salina fisiologica;

3) iniezione di vaccino BCG.

bb) Per il controllo delle tubercoline aviarie, le cavie devono essere sensibilizzate mediante inoculazione di 2 mg, di micobatteri tubercolari del tipo aviario, uccisi col calore, sospesi in 0,5 ml di paraffina liquida sterile, ovvero mediante inoculazione di micobatteri tubercolari vivi del tipo aviario in emulsione salina fisiologica. Il ceppo da impiegare è quello del tipo aviario D4.

cc) Qualunque tubercolina esaminata deve essere titolata mediante inoculazione intradermica in paragone con l'opportuna tubercolina standard, impiegando gruppi di cavie opportunamente sensibilizzate.

Le cavie devono essere tosate su due fianchi. La prova deve essere effettuata confrontando le reazioni indotte da una serie di inoculazioni intracutanee di dosi da 0,2 ml al massimo di diluizioni della tubercolina standard in soluzione salina isotonica tamponata contenente lo 0,0005% di Tween 80, con una corrispondente serie di inoculazioni della tubercolina in esame. Le diluizioni devono essere preparate in serie geometrica ed essere iniettate nelle cavie secondo una distribuzione irregolare in quadrato latino (otto iniezioni, da praticarsi in quattro punti su ciascun lato). Il diametro delle aree di reazione su ciascun lato deve essere misurato e registrato dopo 24-28 ore.

Per ciascun campione di tubercolina sotto prova deve essere effettuata una valutazione dell'attività relativa e dei suoi limiti di affidabilità, basata su metodi statistici, impiegando come metametri i diametri delle aree di reazione e dei logaritmi delle dosi. L'attività della tubercolina bovina in esame è accettabile se, in base alla valutazione ogni dose destinata ai bovini risulta contenere 2.000 UTC (+25%). L'attività di qualunque tubercolina in esame deve essere espressa, secondo i casi, in unità tubercoliniche comunitarie o in UI/ml.

b) Controllo dell'attività sui bovini.

Un controllo dell'attività delle tubercoline bovine può essere effettuato periodicamente su bovini infetti da tubercolosi per via naturale o artificiale. Dette prove di attività, da praticarsi su gruppi di bovini tubercolotici, devono essere effettuate per inoculazione intradermica della tubercolina in esame in quattro o sei punti, in paragone con l'opportuno standard; l'attività della tubercolina deve essere valutata con metodi statistici come nella prova su cavie.

26. Per l'etichettatura dei contenitori e degli imballaggi delle tubercoline devono essere rispettate le seguenti norme.

L'etichetta del contenitore e quella dell'imballaggio devono indicare:

- il nome del preparato:

- per i preparati liquidi, il volume totale del contenitore;

- il numero di unità comunitarie o di unità internazionali per ml o per mg;

- il nome del fabbricante:

- il numero della partita;

- per i preparati liofilizzati, la natura e la quantità del liquido di ricostituzione.

L'etichetta del contenitore o dell'imballaggio deve indicare:

- data di scadenza;

- condizioni di conservazione;

- denominazione e, se possibile, proporzione di ogni sostanza aggiunta;

- tipo di bacillo dal quale è stata ricavata la tubercolina.

27. Dei laboratori comunitari designati conformemente all'art. 3 verranno incaricati di controlli complementari delle tubercoline normalmente utilizzati nei vari Stati membri per assicurare che l'attività di ciascuna di queste tubercoline sia conforme a quella della corrispondente tubercolina standard comunitaria. Tali analisi devono essere effettuate su bovini tubercolotici, su cavie opportunamente sensibilizzate e mediante appropriate reazioni chimiche.

28. Sono riconosciute ufficialmente le seguenti tecniche di intradermotubercolinizzazione:

a) intradermotubercolinizzazione unica: inoculazione singola di tubercolina bovina;

b) intradermotubercolinizzazione comparativa: inoculazione simultanea delle due tubercoline (aviaria e bovina).

29. La dose di tubercolina inoculata non deve essere inferiore:

1) a 2.000 UTC di tubercolina bovina;

2) a 2.000 u.i. di tubercolina aviaria.

Il volume di ciascuna dose non deve superare 0,2 ml.

30. La tubercolinizzazione deve essere effettuata inoculando la tubercolina, o le tubercoline, nella pelle del collo. I punti di inoculazione devono trovarsi al limite tra il terzo anteriore ed il terzo mediano del collo. Quando nello stesso animale vengono inoculate ambedue le tubercoline il punto di iniezione della tubercolina aviaria deve trovarsi a 10 cm circa dalla cresta del collo ed il punto di inoculazione della tubercolina bovina a 12,5 cm al di sotto di una linea approssimativamente parallela a quella delle spalle, o su diversi punti del collo; negli animali giovani, sul cui collo non vi è abbastanza spazio per effettuare le due inoculazioni a distanza sufficiente sullo stesso lato, ciascuna inoculazione va praticata su uno dei due lati del collo, in punti identici, al centro dei terzo mediano del collo.

31. Tecnica ed interpretazione delle reazioni di tubercolinizzazione.

a) Tecnica

Tosare e pulire i punti di inoculazione. Prendere fra il pollice e l'indice una piega di pelle in ciascuna delle zone depilate, misurarne lo spessore con calibro e annotarne il risultato. Introdurre obliquamente negli strati più profondi della pelle, tenendo il taglio trasversale della punta rivolto verso l'esterno, un ago corto sterile, collegato ad una siringa graduata caricata con la tubercolina in esame. Iniettare la dose di tubercolina. L'inoculazione è avvenuta in modo corretto se la palpazione rivela un piccolo gonfiore, delle dimensioni di un pisello, in ciascun punto di inoculazione. A distanza di 22 ore dall'inoculazione, misurare nuovamente lo spessore della piega cutanea in ciascun punto di inoculazione e annotarne il risultato.

b) Interpretazione delle reazioni.

- L'interpretazione delle reazioni deve essere fondata su osservazioni cliniche e sulla registrazione dell'aumento, o degli aumenti, dello spessore della piega cutanea nei punti di inoculazione, 72 ore dopo l'inoculazione della tubercolina o delle tubercoline;

ba) reazione negativa: si osserva solo un gonfiore circoscritto con aumento di spessore della piega cutanea non superiore a 2 mm senza segni clinici, quali edema diffuso od esteso, esudazione, necrosi, dolore o infiammazione dei dotti linfatici della regione o dei linfonodi.

bb) reazione dubbia: non si osservano segni clinici del tipo di quelli menzionati al punto ba), e l'aumento dello spessore della piega cutanea è superiore a 2 mm ed inferiore a 4 mm.

bc) reazione positiva: si osservano segni clinici del tipo di quelli menzionati al punto ba), si riscontra un aumento di 4 mm o più dello spessore della piega cutanea nel punto di iniezione.

32. Interpretazione delle intradermotubercolinizzazioni ufficiali:

a) Intradermotubercolinizzazione singola:

positiva: reazione secondo la definizione del par. 31 bc);

dubbia: reazione secondo la definizione del par. 31 bb);

negativa: reazione secondo la definizione del par. 31 ba).

Gli animali per i quali l'intradermotubercolinizzazione singola non dà esito conclusivo devono essere sottoposti ad un'altra prova a distanza di almeno quarantadue giorni.

Gli animali che non risultano negativi a questa seconda prova devono essere ritenuti positivi.

Gli animali che risultano positivi all'intradermotubercolinizzazione singola possono essere sottoposti ad un'intradermotubercolinizzazione comparativa.

b) Intradermotubercolinizzazione comparativa per il riconoscimento degli allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e per il mantenimento di tale qualifica:

positiva: reazione bovina positiva, superiore di oltre 4 mm alla reazione alla tubercolina aviaria, ovvero presenza di segni clinici;

dubbia: reazione bovina positiva o dubbia, superiore da 1 a 4 mm alla reazione alla tubercolina aviaria, ed assenza di segni clinici;

negativa: reazione bovina negativa, ovvero reazione bovina positiva o dubbia, ma di intensità pari o inferiore ad una reazione positiva dubbia alla tubercolina aviaria ed assenza di segni clinici in ambedue i casi.

Gli animali per i quali l'intradermotubercolinizzazione comparativa non dà esito conclusivo devono essere sottoposti ad un'altra prova a distanza di almeno quarantadue giorni.

Gli animali che non risultano negativi a questa seconda prova devono essere ritenuti positivi.

c) Per gli allevamenti dove siano presenti animali per i quali si ritenga che:

1) abbiano avuto una reazione dubbia ad una intradermotubercolinizzazione singola,

2) siano risultati positivi all'intradermotubercolinizzazione singola, ma che sono in attesa di un nuovo controllo per intradermotubercolinizzazione comparativa,

3) abbiano avuto una reazione dubbia ad una intradermotubercolinizzazione comparativa,

la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da "tubercolosi" può essere sospesa fino al momento in cui sia chiarito lo stato degli animali di cui sopra.

33. Gli animali destinati al commercio intracomunitario devono essere sottoposti a intradermotubercolinizzazione singola nei trenta giorni precedenti lo spostamento; gli animali che mostrano un aumento dello spessore della piega cutanea superiore a 2 mm o la presenza di segni clinici non possono essere ammessi allo scambio intracomunitario.

Gli animali provenienti dagli allevamenti di cui al par. 32, lettera c), sono esclusi dagli scambi intracomunitari fino a quando non sarà stato chiarito lo stato sanitario degli animali ivi contemplati.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

ALLEGATO C

(sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 1 marzo 1992, n. 230)

BRUCELLOSI

A. Siero-agglutinazione

1. Il siero agglutinante tipo deve essere conforme al siero campione preparato dal Veterinary Laboratoy Weybridge - Surrey, Inghilterra.

L'ampolla deve contenere 1.000 unità internazionali (UI) agglutinanti provenienti dalla liofilizzazione di 1 ml di siero bovino.

2. La fornitura del siero tipo deve essere assicurata dal Bundesgesundheitsamt, Berlino.

3. Il tasso delle agglutine brucellari di un siero deve essere espresso in unità internazionali per ml (ad es.: siero X - 80 u.i. per ml).

4. La lettura della siero-agglutinazione lenta in tubi deve avvenire al 50% o al 75% di agglutinazione; l'antigene utilizzato dovrà essere stato titolato nelle identiche condizioni in presenza di siero tipo.

5. L'agglutinabilità dei vari antigeni nei confronti del siero tipo deve essere compresa entro i seguenti limiti:

- se la lettura è fatta al 50%: tra 1/600 e 1/1000;

- se la lettura è fatta al 75%: tra 1/500 e 1/750.

6. Per la preparazione dell'antigene destinato alla siero-agglutinazione in tubi (metodo lento) devono essere utilizzati i ceppi Weybridge n. 99 e USDA 1119 o qualsiasi altro ceppo di sensibilità equivalente.

7. I terreni di coltura utilizzati sia per la conservazione del ceppo nel laboratorio che per la produzione dell'antigene devono essere scelti in modo da non favorire la dissociazione batterica (S-R); si dovrà impiegare di preferenza l'agarpatata.

8. L'emulsione batterica deve essere effettuata con soluzione fisiologica (NaCI 8,5%) fenicato allo 0,55%. Non deve essere usato il formolo.

9. Si devono incaricare del controllo ufficiale degli antigeni i seguenti istituti ufficiali:

a) Germania: Bundesgesundheitsamt. Berlino:

b) Belgio: Institut national de recherches vétérinaires, Bruxelles:

c) Francia: Laboratoire central de recherches vétérinaires. Alfort:

d) Granducato del Lussemburgo: Istituto del paese fornitore:

e) Italia: Istituto superiore di sanità. Roma;

f) Paesi Bassi: Centraal Diergeneeskundig Instituut, Afdeling Rotterdam:

g) Danimarca: Statens veterinaere Serumlaboratorium, Kobenhavn V:

h) Irlanda: The Veterinary Research Laboratory Departement of Agricolture and Fisheries, Thorndale Beaumont Road, Dublin 9;

i) Regno Unito:

- Gran Bretagna: The Central Veterinary Laboratory, Weybrige Surrey England

- Island del Nord: The Veterinary Research Laboratory, Stormont. Belfast:

j) Grecia: Kthniat Inshtoqton Loimwdwn Kai Parasiokwn Noshmatan Iera odos75 Aqhnai 301;

k) Spagna: Laboratorio de Sanidad y Produccion Animal de Granada;

i) Portogallo: Laboratorio Nacciònal de Investigaçao veterinaria - Lisboa.

10. Gli antigeni possono essere forniti concentrati purché il coefficiente di diluizione richiesto sia indicato sull'etichetta del flacone.

11. Per effettuare una siero-agglutinazione occorre preparare almeno tre diluizioni per ogni siero. Le diluizioni del siero sospetto devono essere affermate in modo che la lettura della reazione al limite di infezione avvenga nel tubo mediano. In caso di reazione positiva in questo tubo il siero sospetto conterrà quindi almeno la quantità di 30 UI agglutinanti per millilitro.

B. Reazione di fissazione del complemento

1. Come siero standard vale lo stesso substandard del siero della brucellosi di cui al punto A 1 del presente allegato. Oltre alle unità di agglutinazione internazionali (UAI), devono essere presenti in un millilitro di questo siero della brucellosi liofilizzato 1.000 unità sensibilizzanti che fissano il complemento. Queste unità sensibilizzanti sono denominate unità sensibilizzanti CEE (USC).

2. La fornitura del siero standardizzato è assicurata dal BundesgesundheitSamt di Berlino.

3. Il tenore di anticorpi che fissano il complemento, in un siero, va espresso in unita sensibilizzanti CEE (USC) (es.: siero x = USC ml).

4. Un siero contenente in 1/ml 20 unità sensibilizzanti CEE (il che corrisponde ad un'attività del 20% dell'attività del siero di riferimento) o più, deve essere considerato positivo.

5. I sieri devono essere inattivati come segue:

a) bovini: 56° - 60°C per 30-50 minuti;

b) suini: 60°C per 30-50 minuti.

6. Per la produzione dell'antigene si devono usare i ceppi Weybridge n. 99 o USDA 1119.

L'antigene è costituito da un'emulsione batterica in soluzione fisiologica allo 0,85% o in soluzione tampone veronal.

7. Per la reazione si deve usare una dose di complemento che sia maggiore della dose minima necessaria per una emolisi totale.

8. Nell'esecuzione della reazione, si devono effettuare ogni volta i seguenti controlli:

a) controllo dell'effetto anticomplementare del siero;

b) controllo dell'antigene;

c) controllo delle emazie sensibilizzate;

d) controllo del complemento;

e) controllo di sensibilità della reazione con l'aiuto di un siero positivo;

f) controllo della specificità della reazione con l'aiuto di un siero negativo.

9. La sorveglianza e il controllo ufficiale dei sieri standard e degli antigeni sono affidati agli organismi di cui al punto A 9 del presente allegato.

10. Gli antigeni possono essere forniti in forma concentrata, purché sull'etichetta sia indicato il coefficiente di diluizione necessario.

C. Prova dell'anello (Ring Test)

1. La prova dell'anello deve essere effettuata sul contenuto di ogni bidone di latte o sul contenuto di ogni grande contenitore dell'azienda.

2. L'antigene tipo da impiegare deve provenire da uno degli istituti elencati al punto A 9, lettere da a) a j), Si raccomanda di impiegare antigeni standardizzati secondo le raccomandazioni dell'OMS/FAO.

3. L'antigene può essere colorato solo con ematossilina o tetrazolo; occorre dare la preferenza all'ematossilina.

4. Se non sono utilizzati metodi di conservazione, la reazione deve essere effettuata tra la 18ª e la 24ª ora successiva alla mungitura. Qualora la prova sul latte debba essere effettuata oltre 24 ore dopo il prelievo del campione, si devono adottare sistemi di conservazione. Come conservanti si possono utilizzare il formolo o il cloruro mercurico: in tal caso, la prova deve essere effettuata entro 14 giorni successivi al giorno in cui è stato prelevato il campione.

In caso di utilizzazione del formolo. la concentrazione finale nel campione di latte deve essere dello 0,2%; la proporzione tra la quantità del latte e la soluzione di formolo da aggiungere deve essere almeno di 10 a 1.

Al posto del formolo si può utilizzare il cloruro mercurico; anche in tal caso la concentrazione finale nel latte deve essere dello 0,2% e la proporzione tra la quantità di latte e la soluzione del cloruro mercurico da aggiungere, di 10 a 1.

5. La reazione deve essere effettuata secondo uno dei seguenti metodi:

- su una colonna di latte di almeno 25 mm di altezza e su un volume di latte di 1 ml cui sono stati aggiunti 0,03 ml di uno degli antigeni standardizzati colorati;

- su una colonna di latte di almeno 25 mm di altezza e su un volume di latte di 1 ml cui sono stati aggiunti 0,05 ml di uno degli antigeni standardizzati colorati;

- su un volume di latte di 8 ml cui sono stati aggiunti 0,08 ml di uno degli antigeni standardizzati colorati:

- su una colonna di latte di almeno 25 mm di altezza e su un volume di latte di 2 ml cui sono aggiunti 0,05 ml di uno degli antigeni standardizzati colorati.

6. La miscela di latte e di antigeni deve essere tenuta in termostato a 37°C per almeno 45 e al massimo per 60 minuti. La prova deve essere valutata entro 15 minuti dalla rimozione della soluzione dal termostato.

7. La reazione deve essere valutata secondo il seguente criterio:

a), reazione negativa: latte colorato, crema decolorata;

b) reazione positiva: latte e crema colorati in modo identico o latte decolorato e crema colorata.

D. Prova dell'antigene di Brucella tamponato

La prova all'antigene di Brucella tamponato può essere effettuata secondo uno dei seguenti metodi:

A. METODO MANUALE

1. Come siero standard è impiegato il secondo siero internazionale standard anti-Brucella abortus, fornito dal Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, Inghilterra.

2. L'antigene è preparato senza riferimento alla concentrazione delle cellule, ma la sua sensibilità deve essere standardizzata rispetto al secondo siero internazionale standard anti-Brucella abortus, in modo tale che l'antigene dia reazione positiva con un siero diluito 1:47,5 e reazione negativa con un siero diluito 1:55.

3. L'antigene deve essere sospeso in diluente per l'antigene di Brucella tamponato a pH 3.65+0,5, e può essere stato colorato mediante rosa Bengala.

4. Per la preparazione dell'antigene devono essere utilizzati il ceppo Weybridee n. 99 oppure l'USDA 1119 o qualunque altro ceppo di sensibilità equivalente.

5. I terreni di coltura impiegati per la conservazione del ceppo in laboratorio e per la produzione dell'antigene devono essere tali da non provocare la dissociazione batterica (S-R); sono raccomandabili il terreno agarpatata oppure i metodi di coltura continua.

6. L'antigene deve essere controllato nei confronti di 8 sieri liofilizzati riconosciuti rispettivamente positivi e negativi.

7. La sorveglianza e il controllo ufficiale dei sieri e degli antigeni standard sono effettuati dagli organismi ufficiali elencati nell'allegato C, punto A 9.

8. L'antigene deve essere fornito pronto per l'uso.

9. La prova dell'antigene di Brucella tamponato deve essere effettuata nel modo seguente:

a) porre una goccia (0,03 ml) di antigene a fianco di una goccia (0,03 ml) del siero su una piastra bianca;

b) mescolare con un agitatore, prima di linea retta, poi tracciando dei cerchi del diametro di 10-12 mm circa;

c) agitare la piastra alternativamente per 4 minuti (circa 30 movimenti al minuto);

d) effettuare la lettura della prova in buone condizioni d'illuminazione: in mancanza di agglutinazione la prova sarà considerata negativa; qualsiasi grado di agglutinazione va considerato positivo, salvo quando appare chiara un'eccessiva essiccazione intorno ai margini.

B. METODO AUTOMATIZZATO

Il metodo automatizzato deve essere sensibile ed esatto almeno quanto il metodo manuale.

E. Prova dell'anello di latte effettuata su plasma sanguigno.

A. PRELIEVO DEL PLASMA SANGUIGNO.

Le provette con il sangue teso non coagulabile mediante aggiunta di EDTA sono centrifugate per 3 minuti a 3000 gin al minuto e poi conservate per 12-24 ore a 37°C.

B. IMPOSTAZIONE DIAGNOSTICA

Si versano 0,2 di plasma stabilizzato in una provetta contenente I ml di latte crudo. Dopo aver agitato, si aggiunge una goccia (0,05 ml) di antigene ABR e si agita nuovamente. L'antigene è standardizzato rispetto ad un antigene standard messo a disposizione dall'istituto menzionato al punto A 9 a).

Dove aver lasciato riposare per 45 minuti ad una temperatura di 37° C, si esamina il risultato entro 15 minuti. La prova è considerata positiva se l'anello di latte ha la stessa colorazione o una colorazione più pronunciata di quella della colonna di latte.

F. Agglutinazione del plasma sanguigno

Il plasma sanguigno ottenuto conformemente al metodo di cui alla sezione E, punto A, può essere utilizzato immediatamente dopo centrifugazione senza che sia necessario procedere alla stabilizzazione termica.

Si mescolano 0,05 ml di plasma con 1 ml di antigene per la sieroagglutinazione al 50%, il che corrisponde ad un titolo di diluizione 1:20 nel caso della sieroagglutinazione. Si esamina il risultato dopo aver lasciato riposare per 18-24 ore alla temperatura di 37° C. La prova è considerata positiva se l'aggiudicazione è uguale o superiore al 50%.

G. Prova di micraogglutinazione

1. Il diluente è preparato da una soluzione salina fisiologica 0.85% fenicata allo 0,5%.

2. L'antigene preparato nel modo descritto nei punti 6.7 e 8 dell'allegato C, punto A, e titolato nel modo descritto al punto A5 dell'allegato C. Al momento dell'uso dell'antigene si aggiunge safranina o alla 0,02% (diluizione finale).

3. Il siero standard e lo stesso siero di cui al punto A1 dell'allegato C.

4. La fornitura del siero standard è assicurata dal Bundesgesundheitsamt di Berlino.

5. La prova di microagglutinazione utilizza piastre fornite di pozzetti a fondo conico e della capacità di 0,250 ml. La prova viene eseguita nella maniera seguente:

a) prediluizioni dei sieri: a ciascun pozzetto di una piastra contenente 0,075 ml di diluente si aggiungono 0,050 ml di ogni siero in esame. Le mescolanze vengono agitate per 30 secondi.

b) Diluizioni scalari dei sieri: per ogni siero preparare almeno tre diluizioni. A tale scopo a partire dalle prediluizioni (1:2,5) si prelevano 0,025 ml di ciascun siero e si trasferiscono su una piastra contenente 0,025 ml di diluizione. In tal modo la prima diluizione viene portata dal valore di 1:5 e le successive vengono eseguite per raddoppio.

c) Aggiunta dell'antigene: nei singoli pozzetti contenenti le diverse diluizioni dei sieri in esame si aggiunge antigene in volume di 0,025 ml. Previa agitazione per 30 secondi le piastre vengono chiuse con i rispettivi coperchi e poste a 37°C per 20-24 ore in atmosfera umidificata.

d) Lettura dei risultati: si valuta il quadro della sedimentazione dell'antigene mediante esame del fondo del pozzetto riflesso da uno specchio concavo posto al di sotto di esso. Nel caso di prova negativa l'antigene sedimenta sotto forma di un bottone compatto a margini netti e di colore rosso intenso. In caso di positività si forma invece un velo diffuso, di colorito rosa ed uniformemente distribuito. Le diverse percentuali di agglutinazione vengono determinate per raffronto con controlli dell'antigene indicanti 0,25, 50, 75 e 100% di agglutinazione. Il titolo di ciascun siero viene espresso in UIA/ml. Nella prova è opportuno inserire controlli costituiti da siero negativo e siero positivo diluito in modo da contenere 30 UIA/ml.

H. Il saggio ELISA per la brucellosi bovina come descritto all'allegato G.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

ALLEGATO D

(sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 1 marzo 1992, n. 230)

ANALISI DEL LATTE

1. Tutte le analisi del latte devono essere effettuate in laboratori ufficialmente autorizzati.

2. I campioni di latte devono essere prelevati osservando le seguenti condizioni:

a) i capezzoli devono essere disinfettati precedentemente con alcool al 70%;

b) durante la riempitura i tubi devono essere mantenuti in posizione inclinata;

c) i campioni di latte devono essere prelevati all'inizio della mungitura, dopo l'eliminazione dei primi getti di ogni capezzolo;

d) un campione dev'essere prelevato su ogni quarto mammario; il latte di tali campioni non può essere mescolato;

e) ogni campione deve comportare almeno 10 ml di latte;

f) qualora sia necessario un conservativo, si dovrà impiegare l'acido borico allo 0,5%;

g) ogni tubo dev'essere munito di etichetta comprendente le seguenti indicazioni:

il numero del contrassegno auricolare o qualsiasi altro mezzo d'identificazione dell'animale;

la designazione del quarto mammario;

la data e l'ora del prelevamento;

h) i campioni devono essere accompagnati da un documento contenente le seguenti indicazioni:

il nome e l'indirizzo del veterinario ufficiale;

il nome e l'indirizzo del proprietario;

gli elementi di identificazione dell'animale;

lo stadio di lattazione.

3. L'analisi del latte dev'essere praticata non oltre 30 giorni prima del carico e deve sempre comportare un esame batteriologico nonché un White Side Test (WST) o un California-Mastiris-Test (CMT).

I risultati di ambedue gli esami devono essere negativi, fatte salve le seguenti disposizioni:

a) se il risultato dell'esame batteriologico è positivo - anche in mancanza di uno stato infiammatorio caratteristico - mentre il risultato del WST o del CMT è negativo, deve essere effettuato un secondo esame batteriologico almeno quaranta giorni dopo - entro il termine di trenta giorni summenzionato. Questo secondo esame deve stabilire:

aa) la scomparsa dei germi patogeni;

bb) l'assenza di antibiotici.

Inoltre, l'assenza di uno stato infiammatorio deve essere accertata da un nuovo WST (o un nuovo CMT) che deve dare risultato negativo;

b) qualora il risultato dell'esame batteriologico sia negativo, mentre il WST (o CMT) è positivo, si deve procedere ad un esame citologico completo che deve dare risultato negativo.

4. L'esame batteriologico deve comportare l'inseminazione del latte, su agar con sangue di bue o di montone in piastre di Petri;

b) l'inseminazione del latte in terreno TKT o in terreno di Edwars. L'esame batteriologico ha lo scopo di identificare qualsiasi germe patogene e non può essere limitato a mettere in evidenza streptococchi e stafilococchi specificamente patogeni. A tale scopo, l'identificazione delle colonie sospette, ottenute mediante inseminazione sui terreni suddetti, deve essere effettuata mediante le classiche tecniche batteriologiche di differenziazione, quali l'uso del terreno di Chapman per l'identificazione dei stafilococchi e di vari terreni selettivi per l'isolamento degli enterobatteri.

5. L'esame citologico completo è destinato a mettere in evidenza, eventualmente, uno stato infiammatorio caratteristico, indipendentemente da qualsiasi sintomo clinico.

Questo stato infiammatorio viene rilevato quando la numerazione leucocitaria secondo la tecnica di Breed raggiunge 1 milione di leucociti per ml e il rapporto tra mononucleati e polinucleati è inferiore a 0,5.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

ALLEGATO E

(sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 1 marzo 1992, n. 230)

Sono soggette a denuncia obbligatoria le malattie seguenti:

a) Malattie della specie bovina:

rabbia;

tubercolosi;

brucellosi;

afta epizootica;

carbonchio ematico;

peste bovina;

pleuropolmonite;

leucosi bovina enzootica.

b) Malattie della specie suina:

rabbia;

brucellosi;

carbonchio ematico;

afta epizootica;

paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);

peste suina;

malattia vescicolosa dei suini;

peste suina africana.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Allegati F e G - [non disponibili, vedasi S.O. G.U.R.S. 19 marzo 1992, n. 66]. (1)

(1)

Sostituiti dall'art. 10 del D.P.R. 1 marzo 1992, n. 230