Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

LEGGE 29 aprile 1976, n. 178

G.U.R.I. 7 maggio 1976, n. 120

Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla legge 18 febbraio 2009, n. 9 e annotato al 18 febbraio 2009)

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 1

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 10 della presente legge, nonché per la realizzazione delle opere di cui al successivo articolo 2, è autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206, la spesa di lire 250.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, di lire 70.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 2

Nei limiti delle somme stanziate dal precedente articolo 1 per ciascun esercizio finanziario, si provvede alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indispensabile per la realizzazione delle abitazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 3

(sostituito e integrato dagli artt. 4-bis e 5, del D.L. 24 giugno 1978, n. 299, convertito dalla legge 4 agosto 1978, n. 464)

Con i fondi di cui all'art. 1 della presente legge si provvede, nei comuni indicati nell'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, alla concessione di contributi pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unità immobiliare, da destinarsi ad abitazione del proprietario danneggiato al momento del sisma, avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, anche se iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della imposta complementare dell'anno 1967.

Limitatamente ad una unità immobiliare da destinarsi ad abitazione del proprietario danneggiato in possesso delle condizioni previste nel precedente comma e che non sia ubicata in zona da trasferire, è concesso un contributo per la riparazione nella misura pari all'intero importo dei lavori per un ammontare comunque non superiore a lire dieci milioni per ciascuna unità immobiliare.

In caso di decesso del proprietario danneggiato, il contributo di cui ai commi precedenti spetta al coniuge e, in mancanza, nell'ordine, ai discendenti o agli ascendenti, purchè non aventi diritto al contributo per altra unità immobiliare.

Per la rimozione degli alloggi provvisori lasciati liberi dagli occupanti si applica la norma di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Coloro che, senza titolo legittimo ma in buona fede, occupavano l'immobile sinistrato alla data del sisma, possono chiedere il contributo di cui al primo comma e procedere al ripristino dell'immobile stesso, salvo il diritto di proprietà, qualora il proprietario non vi abbia per qualsiasi motivo provveduto nel termine relativo.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 4

(modificato dall'art. 2 della legge 7 marzo 1981, n. 64 e successivamente dall'art. 23 della legge 13 agosto 1984, n. 462)

Il contributo per la ricostruzione della prima unità immobiliare è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario danneggiato, quale si rileva dallo stato di famiglia alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se di esso nucleo facciano parte parenti fino al terzo grado e/o affini entro il secondo grado non conviventi nel biennio precedente e non a carico del titolare del beneficio.

Per i cittadini residenti all'estero la situazione di famiglia può essere provata anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La spesa sarà quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, per abitazioni da realizzarsi nel comune capoluogo di regione e aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Il contributo è assegnato dalla commissione di cui all'articolo 5 che dovrà dare la precedenza ai proprietari che siano stati ininterrottamente alloggiati in ricoveri provvisori costruiti dallo Stato. I contributi in favore degli aventi diritto alloggiati in ricoveri plurifamiliari devono essere assegnati contemporaneamente.

I proprietari danneggiati di cui all'articolo 3 della presente legge, che abbiano già ottenuto i contributi per la ricostruzione previsti dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non abbiano alla stessa data già dato inizio alla costruzione della nuova unità immobiliare, possono richiedere l'integrazione del contributo medesimo, limitatamente alla prima unità immobiliare abitativa, sino alla concorrenza della somma che sarebbe loro spettata in base alla presente legge.

Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la integrazione del contributo si applicano le stesse norme stabilite dalla presente legge per quanto concerne la concessione dei contributi da essa previsti.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 5

(modificato dagli artt. 2 e 3, del D.L. 24 giugno 1978, n. 299, convertito dalla legge 4 agosto 1978, n. 464 e successivamente integrato dall'art. 8, comma 8, della legge 31 dicembre 1991, n. 433)

Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati è istituita una commissione composta:

dal sindaco o da un suo delegato che la presiede;

da quattro membri eletti dal consiglio comunale di cui due eletti dalla minoranza;

dal capo dell'ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco;

da un rappresentante della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;

da un rappresentante della sezione autonoma del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella amministrativa di concetto dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;

da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

dall'ufficiale sanitario del comune, o, in sua assenza, dal medico condotto nominato dal sindaco, con voto consultivo;

da un rappresentante della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio, di livello non inferiore all'ottava qualifica funzionale, che partecipa solo all'istruzione delle pratiche e alle deliberazioni relative a progetti su unità immobiliari ubicate all'interno delle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi della lettera A) del primo comma dell'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco tra i dipendenti del comune.

La commissione deve essere costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

Entro sessanta giorni dalla sua costituzione la commissione deve procedere, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, all'accertamento degli aventi diritto all'assegnazione del contributo, del numero degli alloggi da costruire e della loro consistenza nonché dell'ammontare complessivo dei contributi dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

La commissione di cui al comma precedente delibera in ordine:

all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi;

all'esame delle domande di contributo ritualmente presentate e all'approvazione dei relativi progetti delle opere da eseguire per la costruzione;

alla determinazione del contributo da concedersi al proprietario avente titolo.

La deliberazione della commissione sostituisce ogni parere e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti in leggi speciali, nonché il parere della commissione edilizia comunale anche nel caso in cui il progetto presentato dal proprietario danneggiato differisca in estensione planimetrica e volumetrica, ma sempre entro i limiti degli strumenti urbanistici vigenti, dall'alloggio ammissibile al contributo della presente legge.

Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli immobili di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, nonchè all'approvazione dei progetti di riparazione e di ricostruzione degli immobili stessi e alla determinazione del contributo da concedersi agli aventi titolo.

La deliberazione con la quale la commissione approva il progetto di costruzione e determina l'ammontare del contributo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto, deve essere trasmessa a cura della commissione medesima entro quindici giorni all'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 6

(modificato dall'art. 14-bis della legge 26 settembre 1981, n. 536)

L'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, accertata la legittimità della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, provvede entro trenta giorni alla concessione del contributo imputandolo sulle somme ripartite ai sensi dell'articolo 12.

A favore del proprietario avente titolo al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo stesso, viene disposta una anticipazione pari al venti per cento del contributo spettante da conteggiarsi sullo stato finale dei lavori.

L'erogazione della residua somma, fino alla concorrenza del novanta per cento della misura del contributo determinato in applicazione del precedente articolo 4, è corrisposta in base a stati di avanzamento.

Il pagamento del contributo e delle anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo. Il capo dell'ispettorato per le zone terremotate emetterà sub-anticipazioni a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi.

Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti.

Al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento la commissione di cui all'articolo 5 della presente legge assegna il termine per il rilascio, libero di persone e cose, del ricovero provvisorio occupato dal proprietario danneggiato. Per motivate ragioni tale termine può essere prorogato. Gli atti vengono trasmessi all'ispettorato per le zone terremotate e all'intendenza di finanza che, in caso di mancato adempimento nel termine assegnato, provvede ad emettere i provvedimenti conseguenti.

Il collaudo è effettuato a cura dell'ispettorato per le zone terremotate entro sei mesi dalla comunicazione dell'ultimazione dell'opera.

Il residuo dieci per cento viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo - o certificato di regolare esecuzione dei lavori - dall'ispettorato generale medesimo, nonché previa attestazione del sindaco di avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio.

La concessione del contributo di cui all'articolo 3 della presente legge è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro tre mesi dalla notifica dell'atto di concessione del contributo, salvo proroghe da concedersi dal sindaco per non più di quattro mesi complessivamente. (1)

(1)

Per effetto dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1981, n. 64, l'anticipazione prevista dall'articolo annotato, è elevata al cinquanta per cento ed è disposta anche a favore dei proprietari aventi titolo al contributo per la riparazione della prima unità immobiliare e al contributo per la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari abitative diverse dalla prima o destinate ad altri usi, ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 7

Alla concessione delle anticipazioni di cui al precedente articolo 6 è destinata la somma di lire 60.000 milioni, che quanto a lire 50.000 milioni viene reperita con variazioni che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, agli stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206, e quanto a lire 10.000 milioni con l'integrazione degli stanziamenti stessi in ragione di lire 3.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 4.000 milioni nell'anno 1978.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 8

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati provvedono all'individuazione delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge nell'ambito di quelle urbanizzate o comunque acquisite o da acquisire, conformemente, ove esistano, ai piani urbanisti, ancorché solo adottati, per la costruzione di alloggi, e determinano, ove non previste dagli strumenti urbanistici, le caratteristiche degli edifici da costruire nelle singole aree.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 9

Le norme di cui alla presente legge si applicano ai comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, unicamente per la ricostruzione di una sola unità immobiliare abitativa da eseguirsi a cura dei proprietari danneggiati aventi titolo al contributo di cui al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 10

(comma 2, introdotto come da rettifica riportata in G.U. 18/05/1979, n. 130 e modificato dall'art. 2 della legge 7 marzo 1981, n. 64)

Più proprietari aventi titolo al contributo previsto dalla presente legge possono chiedere alla commissione di cui all'articolo 5 di ricostruire le rispettive unità immobiliari abitative in un unico lotto nell'ambito dei piani particolareggiati esistenti o dei programmi di trasferimento.

[Il contributo da assegnare ai singoli proprietari è in tal caso diminuito del 10 per cento] (comma soppresso).

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 11

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è riservata la somma di lire 10.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980, per la ricostruzione nei comuni di Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Bisaquino per la concessione di contributi, pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unità immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione e che si trovi nelle condizioni previste dalla presente legge.

Per la concessione del contributo si applicano le procedure stabilite dalla presente legge.

Si applicano altresì le norme di cui all'articolo 13 della presente legge.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 12

(modificato dall'art. 7-bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n. 140)

Il Ministro per i lavori pubblici, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 5, provvede, sentite le Commissioni parlamentati competenti per materia, al riparto tra i comuni interessati dei fondi disponibili, articolati per anni finanziari, sulla base del numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi.

Il Ministro per i lavori pubblici sulla base delle risultanze dell'anno precedente, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, può disporre, entro il 15 febbraio di ciascun anno finanziario, che le somme di cui al primo comma siano erogate in misura diversa da quella stabilita nel riparto in relazione alle esigenze di spesa, con variazione in eccesso o in difetto non superiore al 30 per cento, fermo restando lo stanziamento complessivo.

Il Ministro per i lavori pubblici presenta ogni sei mesi al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge e sull'opera di ricostruzione nella Valle del Belice.

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N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 13

Nei comuni di cui alla presente legge, in deroga alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, per le distanze tra gli immobili da ricostruire, nei centri abitati per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano già stati adottati o formati i piani particolareggiati, si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 14

Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori, cui provvederà l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti, nonché per la rimozione di quelli rilasciati dagli assegnatari degli alloggi, da effettuarsi a cura della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile competente, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.900 milioni, di cui lire 2.000 milioni per la manutenzione e lire 900 milioni per la rimozione.

La rimozione degli alloggi rilasciati liberi dagli occupanti sarà disposta non oltre la data di approvazione del collaudo di cui all'articolo 6 della presente legge. Il comune darà comunicazione dell'ordinanza del rilascio di cui all'articolo 6 anche all'ispettorato per le zone colpite dal terremoto.

La spesa complessiva indicata nel primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1976 e di lire 800 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977, 1978 e 1979.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 15

Il termine di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, già prorogato con l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, con l'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1977.

Per far fronte all'onere derivante dalla proroga di cui al precedente comma è assegnata la somma di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'eventuale maggiore onere che dovesse derivare dal conguaglio da effettuarsi al 31 dicembre 1977 si provvederà a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1978.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 16

Il termine di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 1979.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 17

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già prorogato con l'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 febbraio 1973, n. 94, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 18

Nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, la spesa per la fornitura dell'energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche è posta a carico dello Stato.

La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dalla prima fatturazione successiva all'entrata in vigore della presente legge, fino a quando permanga la sistemazione delle famiglie beneficiarie nelle baracche, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1980. (1)

Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL provvedono i sindaci dei comuni interessati, a valere sui fondi a tal fine somministrati dal Ministero dell'interno.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977, di lire 1.300 milioni per l'anno 1978, di lire 800 milioni per l'anno 1979 e di lire 400 milioni per l'anno 1980, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i corrispondenti esercizi finanziari.

(1)

Per effetto dell'art. 22 della legge 13 agosto 1984, n. 462, le disposizioni previste dal comma annotato, prorogate fino al 31 dicembre 1983 dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 19

Per le finalità di cui alla lettera b) dell'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è stanziata la somma di lire 1 miliardo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 20

L'obbligo dell'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva, di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 953, con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94, prorogato dall'articolo 17 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è esteso anche ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1976, 1977 e 1978.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 21

(abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Per le espropriazioni eseguite o da eseguire dall'ispettorato generale per le zone terremotate restano valide le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 22

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

Successivamente, l'art. 3, comma 1-bis, lett. p), del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, ha ripristinato, a far data dal 21 febbraio 2009, l'efficacia della presente legge, per effetto della soppressione della voce n. 2878 dall'Allegato A annesso al predetto D.L. n. 112/2008.

Art. 23

All'onere di lire 6.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1976

LEONE

MORO - GULLOTTI

STAMMATI - COLOMBO

ANDREOTTI -TOROS

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO