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LEGGE REGIONALE 20 aprile 1976, n. 37

G.U.R.S. 21 aprile 1976, n. 20

Modifica dell'art. 54 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, concernente "Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana".

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 10/1979 e annotato al 3/6/2005)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nell'art. 54 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, i commi sesto, settimo, ottavo e nono sono sostituiti con i seguenti: (1)

"Ove risultino seggi non attribuiti, l'ufficio centrale circoscrizionale ne accerta il numero e li attribuisce alle liste con i maggiori resti.

All'attribuzione di cui al precedente comma partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente.

A parità di resti il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio"

(1)

I commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'art. 54 della L.R. 29/51 sono stati abrogati dall'art. 6 della L.R. 7/2005.

Art. 2

(abrogato dall'art. 8 della L.R. 10/79)

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 aprile 1976.

BONFIGLIO