
LEGGE REGIONALE 20 aprile 1976, n. 39
G.U.R.S. 21 aprile 1976, n. 20
Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 78, recante provvidenze in favore dei lavoratori del mare di Mazara del Vallo e provvedimenti per la pesca.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I termini previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 78, sono riaperti e fissati alla data del 30 giugno 1976.
Sono, pertanto, ammissibili le domande presentate dall'entrata in vigore della succitata legge sino alla data indicata nel comma precendente.
L'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 78, è abrogato e sostituito dal seguente:
"In relazione al fermo dell'attività peschereccia dei natanti di Mazara del Vallo verificatosi a seguito degli eventi connessi alle trattative intercorse tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica tunisina per il rinnovo dell'accordo di pesca, è concessa un'indennità straordinaria di lire 100.000 ciascuno ai pescatori iscritti nelle matricole della gente di mare e che siano stati effettivamente imbarcati, anche saltuariamente, in data successiva al 1° settembre e fino al 5 ottobre 1975, a bordo di natanti facenti base a Mazara del Vallo".
Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 78, è sostituito dal seguente:
"Ai lavoratori della pesca effettivamente imbarcati per il periodo indicato dall'art. 1 sui natanti di cui allo stesso articolo, anche se non muniti di libretto di navigazione, è concessa un'indennità straordinaria di lire 100.000 ciascuno".